AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202300451/2023

Sentenza n. 202300451/2023

4N/R - ESPROPRIAZIONI/OCCUPAZIONI - ACQUISIZIONE SANANTE DI TERRENI - ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300451/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Ezio Portesi ha presentato un ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il 12 luglio 2022 contro ANAS S.p.a., nella persona della sua Struttura Territoriale per la Lombardia. Il ricorrente aveva avanzato una richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge numero 241 del 1990, conosciuta come il diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione. Tale richiesta era stata trasmessa a ANAS via posta elettronica certificata ma era rimasta completamente senza riscontro, cioè ANAS non aveva mai dato alcuna risposta né positiva né negativa entro i termini di legge. Il ricorso è stato registrato con il numero 1889 del 2022 presso il TAR Lombardia ed è stato sottoposto al giudizio della Sezione Quarta della stessa corte. Il ricorrente agiva al fine di ottenere una pronuncia dichiarativa che riconoscesse il suo diritto di accedere ai documenti richiesti e eventualmente di costringere ANAS a produrli.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della legge numero 241 del 1990, che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini e rappresenta uno dei principali strumenti di trasparenza amministrativa nel sistema italiano. Questa legge riconosce a chiunque il diritto di accedere agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvo eccezioni previste dalla legge stessa per motivi di riservatezza, sicurezza dello Stato o protezione di interessi privati. Il silenzio della pubblica amministrazione di fronte a una richiesta di accesso costituisce una forma di diniego implicito, contro il quale è possibile ricorrere presso i tribunali amministrativi. La procedura di ricorso al TAR rappresenta il rimedio giurisdizionale ordinario per tutelare il diritto di accesso quando la pubblica amministrazione non osserva i termini di legge o rifiuta il rilascio dei documenti richiesti.

La questione giuridica

Il punto principale della controversia era l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere i documenti da lui richiesti e la condanna di ANAS a produrli. Poiché ANAS non aveva risposto alla richiesta di accesso, si era verificato un silenzio amministrativo che doveva essere giuridicamente qualificato come diniego implicito dei documenti. La questione giuridica relevante riguardava quindi se il ricorrente avesse diritto a una pronuncia che accertasse il suo diritto di accesso e conseguentemente obbligasse ANAS a produrre gli atti richiesti, oppure se fossero presenti motivi legittimi per rifiutare il rilascio dei documenti medesimi.

La motivazione del giudice

Dalla sentenza emerge che nel corso del giudizio amministrativo ANAS ha evidentemente provveduto a comunicare i documenti al ricorrente o ha altrimenti rimosso le ragioni della contesa. Ciò ha condotto il collegio giudicante a dichiarare la cessazione della materia del contendere, ovvero a riconoscere che la controversia aveva perso la sua natura concreta e attuale. La cessazione della materia del contendere rappresenta una particolare pronuncia con cui il giudice amministrativo dichiara che la questione sottoposta al suo giudizio non esige più una decisione di merito perché gli effetti della controversia sono stati eliminati o la fattispecie ha perso rilevanza. Malgrado questa pronuncia, il tribunale ha comunque condannato ANAS al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, riconoscendo implicitamente la fondatezza della sua pretesa iniziale e il carattere ingiustificato della mancata risposta alla richiesta di accesso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, il che significa che non ha dovuto pronunciarsi nel merito sulla fondatezza della richiesta di accesso in quanto la controversia ha perso di rilevanza. Tuttavia, il tribunale ha condannato ANAS alla refusione al signor Portesi delle spese di lite della causa, liquidate nella somma di milleeuro oltre ai relativi accessori di legge e al contributo unificato dovuto. L'ordine di esecuzione della sentenza è stato impartito all'autorità amministrativa, quindi alla Struttura Territoriale ANAS della Lombardia. Questa pronuncia equivale a un riconoscimento giudiziale del fatto che la richiesta di accesso del ricorrente era legittima e che il silenzio di ANAS era illegittimo.

Massima

Il silenzio della pubblica amministrazione di fronte a una richiesta di accesso ai sensi della legge 241 del 1990 costituisce diniego implicito e genera responsabilità al pagamento delle spese di lite, indipendentemente dal momento in cui la amministrazione provvede successivamente a comunicare i documenti richiesti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere gli atti meglio indicati nell'istanza di accesso ai documenti ex L. n. 241/1990 inviata via pec in data 12 luglio 2022 ad ANAS S.p.a. - Struttura Territoriale Lombardia (rimasta senza riscontro).
sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2022, proposto da Ezio Portesi, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Barilà e Gianfranco Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Enzo Barilà in Milano, Piazza Cinque Giornate, 5;
Anas Gruppo FS Italiane, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas Gruppo FS Italiane;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna ANAS alla refusione, in favore del signor Ezio Portesi, delle spese di lite della presente causa, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.000,00 (Mille/00), maggiorata degli accessori di legge e delle somme dovute a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →