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Sentenza n. 202300450/2023

Sentenza n. 202300450/2023

3A - RIFIUTI - ABUSI - MATERIALE DERIVANTE DALLA DEMOLIZIONE - SMALTIMENTO RIFIUTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300450/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società "Fallimento i Sette Laghi S.p.A. in Liquidazione" ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro tre ordinanze successive del Sindaco del Comune di Azzate, emanate tra aprile e giugno 2022. Le ordinanze sindacali avevano per oggetto il completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta derivanti da una precedente ordinanza di demolizione risalente al 2011, configurando la permanenza incontrollata di tali materiali come un deposito non autorizzato di rifiuti in violazione dell'articolo 192 del Codice dell'Ambiente. La prima ordinanza (n. 41/2022) prescriveva al ricorrente di ultimare le operazioni di bonifica entro un termine prefissato, mentre la seconda ordinanza (n. 53/2022) prorogava di sessanta giorni i termini, e la terza (n. 66/2022) integrava le prescrizioni precedenti. Nel corso del procedimento, il Comune di Azzate, la società Immobiliare S.r.l., la società Cam S.r.l. e altri soggetti si costituirono in giudizio in difesa delle ordinanze, sostenendo la loro legittimità amministrativa.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nell'ambito della disciplina ambientale e dei poteri ordinatori del Sindaco, in particolare con riferimento alla gestione dei rifiuti e alla tutela del territorio. L'articolo 192 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) stabilisce il divieto di abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, configurando la condotta come illecito amministrativo e penale. L'ordinanza di demolizione precedente del 2011 rappresentava un provvedimento vincolante che già indicava l'obbligo di bonifica dell'area interessata. Il Sindaco, quale autorità preposta alla salute pubblica e all'igiene del territorio, dispone di ampi poteri ordinatori per imporre l'eliminazione di situazioni che configurino depositi abusivi di rifiuti e comportino rischi ambientali e sanitari. La normativa amministrativa generale consente al Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, specialmente quando sia stata già disposta una demolizione e permangono materiali potenzialmente inquinanti.

La questione giuridica

Il ricorrente Fallimento i Sette Laghi contestava la legittimità delle ordinanze sindacali, presumibilmente eccependo illegittimità procedurale, difetto di motivazione ovvero sostenendo che la situazione dei materiali di demolizione non potesse essere qualificata come deposito abusivo di rifiuti ovvero che fossero decorsi i termini per ordinare la bonifica. La questione giuridica centrale riguardava dunque se il Sindaco potesse legittimamente emettere ordinanze di conclusione della bonifica a distanza di più di un decennio dall'ordinanza di demolizione del 2011, e se la mera permanenza incontrollata di materiali di risulta costituisse effettivamente un deposito di rifiuti ai sensi della normativa ambientale. Era inoltre in discussione se le ordinanze successive (di proroga e integrazione) fossero coerenti con la potestà ordinaria del Sindaco o rappresentassero un utilizzo illegittimo di tale potere.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha accolto l'impostazione dei convenuti e ha respinto il ricorso, ritenendo legittimi gli atti impugnati. Sebbene il testo della motivazione non sia pienamente reso noto nel dispositivo disponibile, la decisione implicava che il TAR abbia riconosciuto la fondatezza delle ordinanze sindacali sotto il profilo della sussistenza di una situazione di fatto configurabile come deposito non autorizzato di rifiuti, nonostante il tempo decorso. Il giudice amministrativo ha verosimilmente ritenuto che l'ordinanza di demolizione del 2011 rappresentasse un titolo idoneo a giustificare il potere ordinatorio del Sindaco di imporre la bonifica successivamente, e che la permanenza di materiali non rimossi in conformità a tale ordinanza potesse essere legittimamente ricondotta alla disciplina dei rifiuti. La decisione si è basata sulla riconosciuta discrezionalità amministrativa del Sindaco nel valutare la necessità e l'urgenza di provvedimenti per l'igiene e la salubrità del territorio, senza accordare rilievo a eventuali eccezioni di carattere formale o procedurale sollevate dal ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto integralmente il ricorso proposto da Fallimento i Sette Laghi S.p.A. in Liquidazione, confermando la piena legittimità delle tre ordinanze sindacali impugnate (n. 41/2022, n. 53/2022 e n. 66/2022), nonché di ogni atto ad esse connesso. Le spese del procedimento sono state compensate, ciò che significa che i costi processuali non sono stati interamente addebitati al ricorrente soccombente, ma ripartiti tra le parti. La sentenza ha acquisito carattere definitivo e viene resa esecutiva dall'autorità amministrativa, imponendo di conseguenza al Fallimento ricorrente di conformarsi agli obblighi prescritti nelle ordinanze sindacali, provvedendo al completamento della rimozione dei materiali di demolizione entro i termini stabiliti.

Massima

Il Sindaco ha legittimo potere di ordinare il completamento della bonifica e la rimozione di materiali di demolizione abusivamente depositati sul territorio, anche a distanza di anni dalla prima ordinanza di demolizione, quando sussista una situazione di fatto configurabile come deposito non autorizzato di rifiuti in violazione della normativa ambientale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
- della ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate del 7 aprile 2022, n. 41, recante ad oggetto «Completamento delle operazioni di rimozione dei materiali di risulta da demolizione in ottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 182/2011. Deposito incontrollato di rifiuti ex art. 192 del Codice Ambiente», notificata in data 27 aprile 2022;
- della ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate dell'11 maggio 2022, n. 53, recante proroga di 60 giorni dei termini per ottemperare all'ordinanza sindacale n. 41/2022, notificata in pari data;
- della ordinanza del Sindaco del Comune di Azzate del 10 giugno 2022, n. 66, recante integrazione dell'ordinanza n. 41/2022, notificata in pari data, oggetto di correzione di errore materiale in data 14 giugno 2022;
- di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ancorché non conosciuto.
sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2022, proposto da
Fallimento i Sette Laghi S.p.A. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna e Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Comune di Azzate, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Immobiliare -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Micheletti, Cristian Marzetta e Simone Faccio, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
Prisma 2020 S.r.l., non costituita in giudizio;
Cam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ruggero Tumbiolo, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Mariotti, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Azzate, di Immobiliare -OMISSIS- S.r.l., di Cam S.r.l. e di -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati identificativi di tutte le parti private citate nel provvedimento.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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