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Sentenza n. 202300045/2023

Sentenza n. 202300045/2023

1A - APPALTI - SERVIZI - SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLA DIAGNOSTICA PER OGGETTI MULTIMEDIALI - BANDO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300045/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Emme Esse M.S. s.r.l. ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento del bando, del disciplinare, del capitolato tecnico e del progetto della gara ARIA_2021_036, una procedura aperta indetta da ARIA (Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia) per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali. La società ricorrente contestava la legittimità degli atti di gara attraverso il ricorso introduttivo e successivamente tramite motivi aggiunti presentati il 20 maggio 2022, in cui impugnava anche le rettifiche apportate al bando e le risposte ai chiarimenti fornite da ARIA. Oltre all'annullamento, la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno derivante dalla illegittimità degli atti e della procedura di gara, nonché il pagamento del lucro cessante che avrebbe conseguito se non fosse stata esclusa dalla procedura. Durante il procedimento, con determinazione n. 739 del 19 settembre 2022, ARIA stessa ha deciso di annullare la procedura di gara. Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6928 del 12 settembre 2022, la procedura aperta è stata completamente revocata perché il servizio è stato collocato tra gli interventi di investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina normativa dei contratti pubblici, in particolare agli articoli 60 del decreto legislativo numero 50 del 2016, che regola le procedure aperte per l'affidamento di servizi. La gara era stata originariamente approvata con la determinazione del Direttore generale di ARIA numero 999 del 25 novembre 2021 e successivamente rettificata con determinazione numero 329 del 27 aprile 2022, secondo le modalità previste dalla DGR numero 2125 del 2019. Il codice del processo amministrativo disciplina, tra l'altro, le ipotesi di improcedibilità del ricorso, incluso il difetto di interesse alla decisione della causa sopravvenuto durante il giudizio. La questione si colloca altresì nel contesto più ampio della tutela amministrativa e del principio per cui il ricorso deve conservare utilità concreta al fine di determinare l'interesse del giudice a pronunciarsi.

La questione giuridica

La questione centrale affrontata dalla Sezione riguarda la persistenza dell'interesse ad agire una volta che la procedura di gara sia stata annullata da parte dell'amministrazione stessa. In particolare, emerge il conflitto tra due diverse concezioni dell'interesse: da un lato, l'interesse formale all'annullamento degli atti ritenuti illegittimi, già soddisfatto dall'annullamento della gara operato da ARIA; dall'altro lato, l'interesse sostanziale a ottenere una reale opportunità di partecipazione alla competizione e al conseguente risarcimento del danno. Il punto decisivo riguarda se, una volta venuta meno la procedura di gara per sopravvenuta revoca, la ricorrente potesse ancora conseguire il bene della vita concretamente perseguito, vale a dire una effettiva chanche di partecipazione alla competizione per l'affidamento del servizio. Inoltre, la Sezione doveva valutare se la revoca della gara fosse conseguente alla illegittimità denunciata nel ricorso oppure dipendesse da motivi estranei e indipendenti dai vizi lamentati.

La motivazione del giudice

Il collegio ha ritenuto che, pur essendo stato soddisfatto l'interesse formale della ricorrente all'annullamento della procedura di gara, non risultasse conseguito il bene della vita effettivamente perseguito, ossia l'acquisizione di una concreta chanche di effettiva partecipazione alla competizione. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione. La Sezione ha inoltre preso in considerazione che il bando, come rettificato da ARIA in seguito all'ordinanza cautelare della stessa Sezione numero 1136 del 22 ottobre 2021, non precludeva alla società ricorrente la possibilità di presentare un'offerta, circostanza evidenziata anche dall'ordinanza della Terza Sezione del Consiglio di Stato numero 3916 dell'1 agosto 2022. Elemento cruciale della motivazione è la constatazione che la revoca della gara è stata determinata da un motivo estraneo all'oggetto del giudizio: il collocamento del servizio tra gli interventi di investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ciò significa che la gara non è stata revocata per gli illegittimi vizi denunciati nel ricorso, ma per una decisione politico-amministrativa di livello superiore e indipendente dall'esito del procedimento giuridico. Pertanto, pur essendo stato annullato il bando, non sussisteva più alcuna concreta opportunità per la ricorrente di partecipare alla competizione, poiché la procedura era venuta meno per motivi estranei.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione prima, ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse alla loro decisione, pronunciandosi definitivamente sulla controversia. Ha inoltre ordinato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non rinvenendo una situazione di soccombenza virtuale a carico di ARIA, sebbene l'amministrazione avesse opposto l'eccezione di improcedibilità. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa con i tempi e le modalità previsti dalle norme procedurali applicabili. L'esito pratico della sentenza è che nessuna delle due parti è stata condannata al pagamento delle spese di lite, proprio in considerazione della sopravvenuta revoca della procedura per motivi estranei al giudizio.

Massima

Il ricorso avverso atti di una procedura di gara diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la procedura sia stata successivamente revocata per motivi estranei agli illegittimi vizi denunciati nel ricorso, sicché non sussista più alcuna concreta opportunità per il ricorrente di partecipare alla competizione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando e del disciplinare di gara, del capitolato tecnico e del progetto della “GARA ARIA_2021_036 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale” indetta da ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia s.p.a.;
- di tutti gli atti comunque presupposti e connessi, ivi compresi tutti gli allegati degli atti di gara e la DGR n. 2125 del 2019;
nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente, previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, al risarcimento del danno subito, conseguente alla illegittimità degli atti impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura di gara, con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento, comprendente il lucro cessante che la società ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla procedura, da liquidarsi anche in via equitativa e comunque in misura non inferiore al 10% del valore dell'affidamento, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma rivalutata, fino al giorno del saldo effettivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Emme Esse M.S. s.r.l. il 20 maggio 2022:
- del bando rettificato, del disciplinare di gara rettificato, del capitolato tecnico rettificato della “GARA ARIA_2021_036 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale” indetta da ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia;
- delle risposte ai chiarimenti rese in data 18 maggio 2022, con particolare riferimento alle risposte ai quesiti n. 25, n. 33, n. 34, n. 37, n. 39, n. 46 e n. 66;
- di tutti gli atti comunque presupposti e connessi, ivi compresi gli allegati degli atti di gara rettificati, la determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022, con la quale sono stati approvati gli atti di gara rettificati e l'avviso di rettifica e riapertura dei termini, nonché del documento di rettifica e approfondimento della procedura di gara e della determinazione del Direttore generale di ARIA n. 999 del 25 novembre 2021, con la quale è stato approvato il documento di rettifica e di approfondimento;
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- di tutti gli atti comunque presupposti e connessi, ivi compresi tutti gli allegati degli atti di gara e la DGR n. 2125/2019;
nonché per la condanna della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 30 e 119 e seguenti del codice del processo amministrativo, previa dichiarazione di inefficacia del contratto medio tempore eventualmente stipulato, al risarcimento del danno subito, conseguente alla illegittimità degli atti impugnati e dell'iter seguito dall'amministrazione nella procedura de qua, con conseguente declaratoria dei criteri in base ai quali la stazione appaltante dovrà formulare una proposta di pagamento, comprendente sia il lucro cessante che la società ricorrente avrebbe ottenuto se non fosse stata esclusa dalla procedura, da liquidarsi anche in via equitativa e comunque in misura non inferiore al 10% del valore dell'affidamento, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali sulla somma rivalutata, fino al giorno del saldo effettivo.
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Emme Esse M.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Mangia e Stefano Quadrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rocco Mangia in Milano, corso Magenta, 45;
ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo e Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a.;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con determinazione n. 739 del 19 settembre 2022 ARIA s.p.a. ha annullato la procedura di gara in contestazione.
Con memoria di replica depositata il 18 novembre 2022, la società ricorrente ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la condanna di ARIA s.p.a. alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa.
Con memoria depositata in data 4 novembre 2022, la parte resistente ha invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, con compensazione delle spese di lite tra le parti; all’odierna udienza la parte resistente ha insistito per la compensazione delle spese di lite tra le parti e, in subordine, ha chiesto la condanna della società ricorrente alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa.
Il Collegio ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto, pur essendo stato soddisfatto l’interesse della società ricorrente all’annullamento della procedura di gara, non risulta, allo stato, conseguito il bene della vita al quale essa aspira, che è quello di acquisire una concreta chanche di effettiva partecipazione alla competizione.
Il Collegio deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
L’accoglimento dell’appello cautelare, proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 663 del 13 giugno 2022, non consente al Collegio di ravvisare la soccombenza virtuale della parte resistente.
Come evidenziato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3916 dell’1 agosto 2022, il bando - per come rettificato da ARIA s.p.a. in seguito all’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1136 del 22 ottobre 2021 - non preclude infatti alla società ricorrente la possibilità di presentare un’offerta.
La procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali è stata revocata in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6928 del 12 settembre 2022, con la quale il predetto servizio è stato collocato tra gli interventi di investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La revoca della gara è stata pertanto determinata da un motivo estraneo all’oggetto del presente giudizio, motivo per cui il Collegio ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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