2B/L/4E/R - AGRICOLTURA/ARTIGIANATO-INDUSTRIA - ALLEVAMENTO AVICOLO RURALE - DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITÀ/RIMOZIONE ALLEVAMENTO - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300449/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'accertamento del dovere di provvedere del Comune di Castana e la condanna del medesimo a provvedere in ordine all’esecuzione dell’ordinanza comunale n. 1/2021 del 18 ottobre 2021 emessa dallo stesso comune e alla diffida ad adempiere con obbligo di provvedere trasmessa a mezzo pec in data 17/11/2022, aventi entrambe ad oggetto il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dell’allevamento avicolo per far cessare gli effetti dannosi prodotti dallo stesso; sul ricorso numero di registro generale 3247 del 2022, proposto da Piero Scabrosetti, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Gobbi e Francesca Alessi Zanotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Claudio Scagni, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Castana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Valle, Giovanni Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Unione di Comune Prima Collina Canneto Pavese - Castana- Montescano, non costituito in giudizio; Azienda Agricola La She di Crubellati Roberta, Mahamadou Fofana, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castana; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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