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Sentenza n. 202300446/2023

Sentenza n. 202300446/2023

2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 1717/2021

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300446/2023
EsitoNOMINA COMMISSARIO AD ACTA

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Daniela Centanni ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 23 giugno 2021, nella quale veniva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito. A distanza di quasi un anno dalla pronuncia di quella sentenza, il Ministero non ha provveduto a dare esecuzione al giudicato, cioè non ha adottato i comportamenti o le misure ordinate dal giudice del lavoro. Di fronte a questa inerzia amministrativa, Centanni si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia proponendo un ricorso per ottemperanza, esperimento giurisdizionale previsto proprio per i casi in cui la pubblica amministrazione ometta di eseguire una sentenza sfavorevole nei suoi confronti. Il ricorso è stato proposto nel 2022 e sottoposto al TAR nella sua composizione collegiale mediante camera di consiglio nel febbraio 2023.

Il quadro normativo

Il ricorso per ottemperanza costituisce uno strumento procedurale disciplinato dal codice di procedura amministrativa al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, vale a dire che le sentenze non rimangono mere dichiarazioni di principio ma trovano concreta realizzazione nell'ordinamento. Quando un ente pubblico omette di eseguire una sentenza che gli sia sfavorevole, il ricorrente può convenire nuovamente l'amministrazione dinanzi al medesimo giudice per ottenere un provvedimento che costringa l'esecuzione. La norma di riferimento è l'articolo 114 del codice di procedura amministrativa, che il TAR richiama nel dispositivo. In caso di persistente inadempimento anche di fronte al primo ordine, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, ossia un soggetto dotato di poteri surrogatori che interviene per adempiere al posto dell'amministrazione recalcitrante, garantendo così che le decisioni giurisdizionali non restino lettera morta nel contesto della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguarda l'inottemperanza di una sentenza precedente e la necessità di imporre all'amministrazione il rispetto del giudicato. Sebbene il testo della sentenza del 2021 non sia allegato al presente provvedimento, è evidente che Centanni aveva chiesto tutela giurisdizionale e l'aveva ottenuta dal Tribunale del lavoro, il quale aveva statuito un diritto suo nei confronti del Ministero dell'Istruzione. La questione giuridica è fondamentale nell'ordinamento amministrativo perché riguarda il principio di supremazia della legge e il vincolo che il giudice impone all'amministrazione: nessun ente pubblico, per quanto potente, può ignorare una sentenza divenuta esecutiva. Se così fosse, la giurisdizione cesserebbe di essere effettiva e la certezza del diritto verrebbe meno completamente.

La motivazione del giudice

Il TAR ha accertato che il Ministero dell'Istruzione non aveva dato corso all'esecuzione della sentenza del 23 giugno 2021 nei termini dovuti e nelle forme necessarie. Nella sua valutazione, il collegio giudicante ha riconosciuto la fondatezza della doglianza proposta da Centanni e ha ritenuto provate le circostanze di fatto allegate nel ricorso, dichiarando formalmente l'inottemperanza del giudicato precedente. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di procedere all'esecuzione della sentenza entro i termini e con le modalità che sarebbero state specificate nella motivazione estesa della presente decisione. Consapevole che potesse sussistere il rischio di ulteriore inerzia amministrativa, il collegio ha deciso di anticipare e prevenire tale eventualità nominando preventivamente un commissario ad acta, designato nella persona del dirigente indicato nella motivazione. Questa scelta testimonia la gravità della violazione del principio di ottemperanza alle sentenze e la necessità di garantire, mediante strumenti di coercizione amministrativa, che il diritto della ricorrente fosse finalmente realizzato. Inoltre, il TAR ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio per ribadire il principio che l'amministrazione non può legittimare il proprio inadempimento generando ulteriori oneri ai cittadini che la convenzione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso di Daniela Centanni dichiarando l'inottemperanza della sentenza n. 1717/2021 del Tribunale di Milano e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere all'esecuzione del giudicato nei termini e nelle forme specificate nella motivazione. Nel caso in cui il Ministero perdurassi nell'inerzia, il TAR ha provveduto a nominare commissario ad acta il dirigente indicato nella motivazione, conferendo a tale figura il potere di agire in sostituzione dell'amministrazione per garantire l'esecuzione forzata. Il Ministero è stato inoltre condannato a corrispondere a Centanni la somma di ottocento euro, somma pari ai compensi dell'avvocato Marco Fusari, difensore della ricorrente, oltre alle relative imposte, contributi e spese generali. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa.

Massima

Il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza di un giudicato e nomina il commissario ad acta allorché la pubblica amministrazione ometta di eseguire una sentenza sfavorevole nei termini e nelle forme dovute, al fine di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e il principio di supremazia del diritto nell'ordinamento dello Stato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1717/2021 del 23 giugno 2021 del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro;
sul ricorso numero di registro generale 3208 del 2022, proposto da
Daniela Centanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, spese da distrarsi a favore dell’avv. Marco Fusari dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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