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Sentenza n. 202300444/2023

Sentenza n. 202300444/2023

2C - EDILIZIA - ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE - DINIEGO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300444/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Paola Bombelli ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia chiedendo l'annullamento di un provvedimento di diniego del permesso di costruire emesso dal Comune di Legnano il 6 aprile 2022. Il diniego riguardava la pratica edilizia numero PDC-84-2021 ed era stato notificato con protocollo Rep_Prot_Mi/Mi-Supro/0123450. La controversia sorgeva a seguito della valutazione negativa della domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente per la realizzazione di un'opera edilizia nel territorio comunale di Legnano, provincia di Milano. Il ricorso è stato depositato presso il TAR Lombardia con numero di registro generale 966 dell'anno 2022, con la rappresentanza dell'avvocato Francesco Scrosati, e il Comune di Legnano si è costituito in giudizio mediante il suo legale rappresentante e l'avvocato Alberto Fossati.

Il quadro normativo

La materia dei permessi di costruire rientra nella disciplina del Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) e dalla normativa urbanistica ed edilizia lombarda, che definiscono i presupposti procedurali e sostanziali per il rilascio dei titoli abilitativi costruttivi. I ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di diniego del permesso di costruire sono disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010), il quale stabilisce i termini di ricorso, i presupposti di ammissibilità e le modalità di impugnazione dei provvedimenti amministrativi. La ricevibilità di un ricorso amministrativo presuppone il rispetto di requisiti essenziali quali la legittimazione attiva della ricorrente, l'esistenza di un interesse giuridico rilevante e la tempestività della presentazione entro i termini di decadenza previsti dalla legge processuale.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava questioni relative alla legittimità del diniego opposto dalla pubblica amministrazione, potendo la ricorrente contestare l'infondatezza della decisione, la violazione di norme procedurali ovvero l'errata valutazione della compatibilità dell'opera edilizia con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Legnano. Prima di affrontare il merito della causa, il Tribunale Amministrativo ha dovuto verificare se fossero soddisfatti tutti i presupposti processuali necessari per l'ammissibilità del ricorso stesso, procedura che riveste carattere preliminare e vincolante per proseguire nella trattazione della controversia.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha proceduto a una verifica preliminare circa l'ammissibilità formale e sostanziale del ricorso, svolgendo il controllo sui presupposti essenziali richiesti dal codice del processo amministrativo per la ricevibilità della domanda giudiziale. In esito a tale istruttoria, il Tribunale ha riscontrato un vizio di ammissibilità che precludeva l'esame della causa nel merito, potendo riguardare carenze nei presupposti di legittimazione attiva o passiva, assenza di interesse giuridico della ricorrente, mancato esperimento di ricorsi amministrativi preliminari ove dovuti, oppure violazione dei termini di impugnazione stabiliti dalla legge processuale. Ritenendo configurato uno di tali vizi procedurali, il Tribunale ha disposto la chiusura della fase processuale senza necessità di esaminare le censure specifiche presentate dalla ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo così qualsiasi prosecuzione della controversia nel merito della questione. Paola Bombelli è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Legnano nella somma di duemila euro oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 per cento, secondo le regole di liquidazione ordinaria delle spese processuali. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 ed è ordinato che sia eseguita dall'autorità amministrativa competente.

Massima

L'inammissibilità di un ricorso amministrativo comporta la chiusura immediata del processo senza esame del merito e l'obbligo per il ricorrente di sopportare le spese di lite. Testo integrale completo della sentenza (alcune sentenze brevi di ottemperanza contengono solo epigrafe e dispositivo senza motivazione estesa — è normale, scrivi la sintesi basandoti su ciò che è disponibile): Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento di diniego del permesso di costruire n. PDC-84-2021, notificato in data 06/04/2022, protocollo n. Rep_Prot_Mi/Mi-Supro/0123450 del 06/04/2022 con il quale il Comune di Legnano, a definizione del procedimento relativo alla pratica edilizia n. PDC-84-2021, ha formulato il diniego del permesso di costruire, nonché di tutti gli atti collegati, in quanto presupposti, correlati e consequenziali. Sul ricorso numero di registro generale 966 del 2022, proposto da Paola Bombelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scrosati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia. Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnano. Visti tutti gli atti della causa. Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Legnano, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati: Esito: DICHIARA INAMMISSIBILE Tribunale: TAR LOMBARDIA MILANO Sezione: SEZIONE SECONDA Data: 7 febbraio 2023

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del permesso di costruire n. PDC-84-2021, notificato in data 06/04/2022, protocollo n. Rep_Prot_Mi/Mi-Supro/0123450 del 06/04/2022 con il quale il Comune di Legnano, a definizione del procedimento relativo alla pratica edilizia n. PDC-84-2021, ha formulato il diniego del permesso di costruire,
nonché di tutti gli atti collegati, in quanto presupposti, correlati e consequenziali;
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2022, proposto da
Paola Bombelli, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scrosati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Legnano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria 28;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Legnano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla refusione, in favore del Comune di Legnano, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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