2H/X - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - STAZIONI RADIO BASE (SRB) - ORDINANZA RIMODULAZIONE POTENZA IMPIANTI POSIZIONATI SULLA SRB
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300440/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La vicenda riguarda la gestione e il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione ubicati nel territorio del Comune di Milano, specificamente tre stazioni radio base gestite da TIM, Vodafone e WindTre. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia aveva già pronunciato una sentenza nel 2021 (sentenza n. 1971/2021) nella quale disponeva la rimodulazione della potenza dei suddetti impianti al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. Il Comune di Milano, in ottemperanza a questa sentenza, ha emanato un'ordinanza il 27 maggio 2022 finalizzata a dare attuazione al provvedimento giurisdizionale, richiedendo alle società gestori di adeguare la potenza dei loro trasmettitori secondo le indicazioni fornite da ARPA Lombardia. ARPA Lombardia aveva effettuato una valutazione tecnica sulla base di una richiesta di autorizzazione (SCIA) presentata da ILIAD e aveva proposto una riduzione della potenza dell'impianto Vodafone presso Piazza Carrara, formulando un parere favorevole subordinato alla concretizzazione della rimodulazione stessa.
Il quadro normativo
La materia rientra nella disciplina dei campi elettromagnetici e della tutela ambientale, regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 e dal decreto legislativo 101/2020 di recepimento della direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori e della popolazione dai rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici. A livello regionale, la Lombardia ha emanato proprie disposizioni sulla valutazione e il monitoraggio degli impianti di telecomunicazione attraverso ARPA Lombardia, l'agenzia regionale incaricata della vigilanza in materia ambientale. La normativa comunale, inoltre, prevede che le autorizzazioni agli impianti di telecomunicazione debbano conformarsi ai limiti cautelativi stabiliti dalle autorità competenti in materia di protezione della salute pubblica. Il procedimento amministrativo in questione ha coinvolto sia la fase di autorizzazione iniziale sia la successiva fase di ottemperanza a un provvedimento giurisdizionale vincolante.
La questione giuridica
La controversia presenta molteplici profili: in primo luogo, se l'ordinanza del Comune di Milano fosse stata legittimamente emanata in ottemperanza alla sentenza del 2021 e se le prescrizioni tecniche dettate da ARPA Lombardia per la riduzione della potenza fossero corrette e adeguatamente motivate dal punto di vista scientifico e procedurale. In secondo luogo, la questione riguardava se le società gestori potessero impugnare, mediante il ricorso numero 1509, la sentenza precedente già divenuta definitiva ovvero se il ricorso fosse ormai precluso per sopravvenuta carenza di interesse o per estinzione dei motivi di ricorso in conseguenza dell'esecuzione della sentenza stessa. Infine, emergeva il profilo della corretta individuazione delle responsabilità di ciascun ente nel procedimento: se cioè il Comune potesse essere ritenuto responsabile di illegittimità nella fase di attuazione ovvero se la responsabilità ricadesse integralmente su ARPA per le sue valutazioni tecniche. La complessità della questione risiedeva nel corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico alla tutela della salute dai campi elettromagnetici e l'interesse economico delle società di telecomunicazione a mantenere la piena operatività dei loro impianti.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha distinto rigorosamente tra i due ricorsi dal punto di vista procedurale e sostanziale. Per quanto riguarda il ricorso numero 1508, il giudice ha ritenuto che Vodafone avesse la legittimazione e l'interesse a impugnare l'ordinanza del Comune del 27 maggio 2022 e le conseguenti valutazioni tecniche di ARPA, poiché il provvedimento incideva direttamente sulla sua sfera giuridica imponendo modifiche alle caratteristiche tecniche dell'impianto. Il collegio ha riconosciuto che l'ordinanza doveva essere esaminata quanto alla sua legittimità formale e sostanziale, inclusa la corretta applicazione dei criteri tecnici utilizzati da ARPA per determinare le nuove potenze massime. Il giudice ha accolto il ricorso numero 1508, evidentemente ritenendo che l'ordinanza di ottemperanza soffrisse di vizi procedurali o che le valutazioni tecniche di ARPA non fossero adequately support dal punto di vista documentale e argomentativo. Con riferimento al ricorso numero 1509, il collegio ha invece respinto il ricorso contro la sentenza n. 1971/2021, ritenendo presumibilmente che detta sentenza fosse già passata in giudicato e che ricorrervi nuovamente, a distanza dal suo pronunciamento, risultasse precluso per sopravvenuta carenza di interesse o per improcedibilità sopravvenuta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso numero 1508/2022 di Vodafone Italia S.p.A., insieme ai motivi aggiunti presentati il 21 novembre 2022, disponendo l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Milano del 27 maggio 2022 e della nota di ARPA Lombardia del 14 marzo 2022 con i suoi allegati, nonché della nota ARPA del 7 luglio 2022, ivi compresi tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Al contrario, il giudice ha respinto il ricorso numero 1509/2022 proposto da Vodafone e ILIAD avverso la sentenza precedente TAR n. 1971/2021. Il giudice ha compensato le spese di lite, come di consueto nei ricorsi amministrativi in cui non sussista una netta prevalenza di ragione di una parte, salvo l'onere del contributo unificato secondo le disposizioni del DPR 115/2002. La sentenza è stata disposta per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Massima
L'annullamento in sede di ottemperanza di una sentenza amministrativa è possibile quando il provvedimento esecutivo sia viziato dal punto di vista procedurale o quando le valutazioni tecniche che lo supportano risultino insufficientemente motivate o non adeguatamente documentate, fermo restando il principio generale che la sentenza passata in giudicato non può essere rimessa in discussione attraverso ricorsi successivi proposti dalle parti soccombenti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento quanto al ricorso n. 1508 del 2022: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza del 27 maggio 2022 del Comune di Milano, Prot. 27/05/2022.0298857.U., a firma del Direttore di Area Attività Commerciali e SUAP, “in attuazione della sentenza TAR Lombardia n.1971/2021 - finalizzata alla rimodulazione della potenza degli impianti di telecomunicazione: • TIM – MI Molino Nuovo MIEF; • VODAFONE – Piazza Carrara 1OF00012; • WINDTRE – MI729 Via Avancini”; - della nota di ARPA Lombardia, a firma del Responsabile U.O. Agenti Fisici e Valutazione Ambientali del Dipartimento di Monza e Brianza, Protocollo arpa_mi.2022.0040141 del 14/03/2022, nonché degli allegati alla stessa, vale a dire: * la “proposta di rimodulazione-scheda tecnica relativa all'impianto Vodafone “contenente i nuovi valori di potenze massime in antenna da autorizzare”; * il parere ARPA favorevole condizionato all'anzidetta “rimodulazione della potenza”, in relazione alla SCIA presentata da ILIAD S.p.A. in data 21/02/2022 prot. n. 25642; - della nota ARPA Lombardia del 7 luglio 2022, Fascicolo 2022.6.18.29; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vodafone Italia S.p.A. il 21/11/2022: - dell'ordinanza del 27 maggio 2022 del Comune di Milano, Prot. 27/05/2022.0298857.U., a firma del Direttore di Area Attività Commerciali e SUAP, “in attuazione della sentenza TAR Lombardia n.1971/2021 - finalizzata alla rimodulazione della potenza degli impianti di telecomunicazione: • TIM – MI Molino Nuovo MIEF; • VODAFONE – Piazza Carrara 1OF00012; • WINDTRE – MI729 Via Avancini”; - della nota di ARPA Lombardia, a firma del Responsabile U.O. Agenti Fisici e Valutazione Ambientali del Dipartimento di Monza e Brianza, Protocollo arpa_mi.2022.0040141 del 14/03/2022 e degli allegati alla medesima, ivi inclusi quelli prodotti da ARPA in data 30 agosto 2022; - della nota ARPA Lombardia del 7 luglio 2022, Fascicolo 2022.6.18.29; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; quanto al ricorso n. 1509 del 2022: per la riforma e/o l'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1971 depositata l'8 settembre 2021, con la quale il “Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso rg. 182/2019 proposto da ILIAD ITALIA S.p.A.: “- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale; - accoglie i motivi aggiunti del 12.03.2021, nei termini di cui in motivazione”. sul ricorso numero di registro generale 1508 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede di Arpa in Milano, Palazzo Sistema, via Rosellini, 17; Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, 5; Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di Arpa Lombardia, di Telecom Italia Spa, di Wind Tre S.p.A. e di Iliad Italia S.p.A. a Socio Unico; Visti tutti gli atti delle cause; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 1509 del 2022, proposto da Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovanni Borghi e Marco Sica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Iliad Italia a Socio Unico Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, 5; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Lombardia e Wind Tre S.p.A., non costituiti in giudizio; Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), riunisce preliminarmente i ricorsi in epigrafe e definitivamente pronunciando sui medesimi, - accoglie il ricorso RG n. 1508/2022 e i relativi motivi aggiunti, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione; - respinge il ricorso RG n. 1509/2022. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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