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Sentenza n. 202300044/2023

Sentenza n. 202300044/2023

1A - APPALTI - SERVIZI - SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLA DIAGNOSTICA PER OGGETTI MULTIMEDIALI - LOTTO 3 - BANDO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300044/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Sezione Contratti Pubblici n. 88 del 2 agosto 2021, relativo alla “procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale” (Gara ARIA_2021_036), indetta da ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. con riferimento al lotto n. 1 (CIG 8823420486), nonché di tutta la documentazione di gara, ivi inclusa:
1) la determinazione a contrarre, non nota;
2) il disciplinare di gara;
3) il capitolato tecnico;
4) la domanda di partecipazione;
5) il modello di dichiarazione di offerta economica;
6) il modello di offerta tecnica;
7) lo schema di contratto esecutivo;
8) lo schema di contratto quadro;
9) lo schema di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali;
10) il modello di dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi;
11) il DGUE;
12) le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel;
13) il patto di integrità;
14) la richiesta di informazioni integrative e di impegno di riservatezza;
15) il DUVRI ricognitivo;
16) il documento denominato “progetto di gara”;
17) il documento denominato “caratteristiche tecniche aggiuntive”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non noto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fujifilm Italia s.p.a. il 24 maggio 2022:
- del bando di gara rettificato con la determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022, pubblicato in pari data sul sito di ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a., in data 3 maggio 2022 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2022/S086-233935 (“Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2022/S 058-152180”) e, in data 6 maggio 2022, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – Sezione Contratti pubblici n. 52, relativo alla “Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale” (Gara_Aria_036), indetta dalla predetta stazione appaltante, con riferimento al lotto n. 3 (CIG 8823450D45);
- di tutta la documentazione di gara, per come rettificata dalla determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022, ivi inclusi:
a) il disciplinare rettificato e i relativi allegati;
b) il capitolato tecnico rettificato;
c) la domanda di partecipazione;
d) il modello di dichiarazione dell’offerta economica;
e) il modello dell’offerta tecnica;
f) il modello di dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi;
g) il modello di formulario per il documento di gara unico europeo;
h) la richiesta di informazioni integrative e dell’impegno alla riservatezza;
i) il DUVRI;
l) l’appendice A al contratto esecutivo;
m) lo schema di contratto esecutivo;
n) lo schema di contratto quadro;
- della determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022;
- dei chiarimenti pubblicati in data 18 maggio 2022 e 20 maggio 2022;
- del “progetto ai sensi dell'art. 23 co. 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016 della procedura ARIA-2021-036” rettificato con la determinazione del Direttore Generale n. 329 del 27 aprile 2022;
- della nota del RUP allegata alla determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022;
- dell'avviso di rettifica e di riapertura dei termini;
- della determinazione del Direttore generale n. 999 del 25 novembre 2021 e relativi allegati nonché la nota protocollo n. IA.2021.0061528 del 9 dicembre 2021;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non noto.
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fujifilm Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Vanetti ed Ilaria Gobbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ilaria Gobbato in Milano, piazza Affari, 1;
ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo e Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASST - Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a.;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con determinazione n. 739 del 19 settembre 2022 ARIA s.p.a. ha annullato la procedura di gara in contestazione.
Con memoria di replica depositata il 18 novembre 2022, la società ricorrente ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la condanna di ARIA s.p.a. alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa.
Con memoria depositata in data 4 novembre 2022, la parte resistente ha invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, con compensazione delle spese di lite tra le parti; all’odierna udienza la parte resistente ha insistito per la compensazione delle spese di lite tra le parti e, in subordine, ha chiesto la condanna della società ricorrente alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa.
Il Collegio ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto, pur essendo stato soddisfatto l’interesse della società ricorrente all’annullamento della procedura di gara, non risulta, allo stato, conseguito il bene della vita al quale essa aspira, che è quello di acquisire una concreta chanche di effettiva partecipazione alla competizione.
Il Collegio deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
L’accoglimento dell’appello cautelare, proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 662 del 13 giugno 2022, non consente al Collegio di ravvisare la soccombenza virtuale della parte resistente.
Come evidenziato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3898 dell’1 agosto 2022, il bando - per come rettificato da ARIA s.p.a. in seguito all’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1137 del 22 ottobre 2021 - non preclude infatti alla società ricorrente la possibilità di presentare un’offerta.
La procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali è stata revocata in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6928 del 12 settembre 2022, con la quale il predetto servizio è stato collocato tra gli interventi di investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La revoca della gara è stata pertanto determinata da un motivo estraneo all’oggetto del presente giudizio, motivo per cui il Collegio ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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