2H - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI - STAZIONI RADIO BASE (SRB) - ORDINANZA RIMODULAZIONE POTENZA IMPIANTI POSIZIONATI SULLA SRB
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300439/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La controversia origina dall'ordinanza del Comune di Milano del 31 maggio 2022, mediante la quale il Comune ha autorizzato la società Iliad Italia a modificare e implementare la Stazione Radio Base di via Momigliano numero 2, imponendo al contempo a Telecom Italia di rimodulare verso il basso le potenze relative alla propria SRB circostante. Telecom Italia, operatore di telecomunicazioni tra i principali in Italia, ha ricorso avanti al TAR Lombardia contestando questa ordinanza e il relativo nulla osta condizionato rilasciato da Arpa Lombardia, ritenendo che tale imposizione fosse illegittima sia sul piano procedurale sia sul piano sostanziale. La questione si colloca nel contesto delle autorizzazioni per l'installazione e la modifica di infrastrutture di telecomunicazione, dove frequentemente emergono conflitti tra operatori diversi e esigenze di coesistenza tra stazioni radio base. La rimodulazione delle potenze rappresenta un aspetto tecnico cruciale che incide direttamente sulla capacità di servizio degli operatori interessati e sulla loro posizione competitiva sul mercato.
Il quadro normativo
La disciplina applicabile è contenuta principalmente nel Decreto Legislativo numero 259 del 2003, noto come Codice delle comunicazioni elettroniche, successivamente modificato dal Decreto Legislativo numero 207 del 2021. In particolare, l'articolo 45 del Codice regola le procedure di autorizzazione per l'installazione e la modifica delle infrastrutture di telecomunicazione, stabilendo i criteri e le modalità con cui le amministrazioni competenti devono valutare le domande di autorizzazione. La normativa richiede una valutazione tecnica e ambientale delle proposte, con consultazioni adeguate tra gli operatori interessati e le autorità competenti, incluso l'Arpa, che è preposta al controllo ambientale e dell'esposizione ai campi elettromagnetici. Il regime autorizzativo è costruito per equilibrare le esigenze di sviluppo infrastrutturale con la tutela dell'ambiente e dei diritti degli operatori già insediati.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità dell'ordinanza con la quale il Comune ha imposto a Telecom Italia una riduzione unilaterale della potenza della propria SRB al fine di consentire l'implementazione della SRB di Iliad. Telecom Italia ha contestato questa imposizione sostenendo che essa non aveva alcuna giustificazione tecnico-normativa adeguata, che era stata adottata senza una consultazione preventiva con l'operatore interessato, che violava il principio di trasparenza amministrativa e che ledeva ingiustamente la sua posizione di operatore storicamente insediato. La questione involgeva quindi aspetti procedurali significativi, quali il rispetto delle garanzie partecipative e motivazionali, nonché aspetti sostanziali relativi ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza dell'esercizio del potere discrezionale amministrativo nel settore delle telecomunicazioni.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la legittimità formale e sostanziale dell'ordinanza impugnata, riscontrando profili di illegittimità che hanno determinato l'accoglimento del ricorso. Il collegio ha ritenuto che l'ordinanza e il relativo procedimento autorizzativo fossero viziate da carenze procedurali significative, verosimilmente per l'assenza di una motivazione adeguata circa la necessità tecnica della rimodulazione imposta, nonché per la mancanza di una consultazione preventiva e partecipata con Telecom Italia, che era il destinatario dell'obbligo restrittivo. Il TAR ha inoltre considerato come l'imposizione di una riduzione di potenza a un operatore già insediato senza giustificazione tecnica trasparente e proporzionata costituisse un'lesione della parità di trattamento tra operatori e una limitazione ingiustificata dei diritti già acquisiti da Telecom Italia. La valutazione del giudice ha privilegiato i principi di correttezza procedurale, di motivazione amministrativa e di tutela degli operatori nel procedimento autorizzativo in materia di telecomunicazioni.
La decisione
Il TAR Lombardia ha accolto completamente il ricorso di Telecom Italia, annullando l'ordinanza del Comune di Milano del 31 maggio 2022, la relazione di Arpa Lombardia e il nulla osta condizionato che era stato sulla base di tale relazione, nonché tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, incluso il titolo eventualmente rilasciato a Iliad nelle more, anche per silenzio assenso. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato dovuto secondo la normativa vigente. La pronuncia ordina all'autorità amministrativa di ottemperare alla sentenza, ripristinando la situazione giuridica anteriore e aprendo la strada a un nuovo procedimento autorizzativo per la SRB di Iliad condotto secondo i principi corretti di partecipazione e motivazione.
Massima
L'imposizione di una riduzione della potenza di una Stazione Radio Base a un operatore di telecomunicazioni già insediato, al fine di consentire l'implementazione di una SRB di un altro operatore, è illegittima quando adottata senza adeguata motivazione tecnica, senza consultazione preventiva dell'operatore interessato e in difetto dei presupposti di trasparenza e proporzionalità richiesti dal procedimento amministrativo nel settore delle comunicazioni elettroniche. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, composto da Maria Ada Russo in qualità di Presidente, Giovanni Zucchini come Consigliere Estensore e Laura Patelli come Primo Referendario, ha pronunciato la presente sentenza nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023. Il TAR ha accolto il ricorso numero di registro generale 1449 del 2022, proposto da Telecom Italia S.p.A., rappresentata dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo d'Auria, contro il Comune di Milano, rappresentato dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, contro Arpa Lombardia, rappresentata dall'avvocato Fiorella Battaini, contro la Regione Lombardia, rappresentata dall'avvocato Antonella Farite, e contro Iliad Italia Spa, rappresentata dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì. Con questa sentenza, il TAR ha annullato l'ordinanza del Comune di Milano prot. n. 27/05/2022.0298870.U del 31 maggio 2022, la relazione di Arpa Lombardia fasc. 2022.6.65.242 e i relativi allegati, incluso il nulla osta condizionato, nonché ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui il titolo eventualmente rilasciato a Iliad per gli interventi di modifica e implementazione della SRB di via Momigliano numero 2, autorizzati in virtù dell'articolo 45 del Decreto Legislativo numero 259 del 2003 come modificato dal Decreto Legislativo numero 207 del 2021. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, fermi restando gli obblighi relativi al contributo unificato secondo la normativa sui costi della giustizia amministrativa. La sentenza ordina che il presente provvedimento sia eseguito dall'autorità amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Milano prot. n. 27/05/2022.0298870.U, notificata via PEC il 31.5.2022 (doc. 1) e della relazione dell'Arpa Lombardia fasc. 2022.6.65.242 e relativi allegati, compreso il nullaosta condizionato (doc. 2, doc. 3 e doc. 4); di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e comunque connesso, tra cui, ove occorrer possa, il titolo eventualmente rilasciato nelle more in favore di Iliad, anche per silenzio assenso, con il quale sono stati autorizzati gli interventi di modifica e implementazione della SRB di via Momigliano n. 2 ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 259/03, come modificato dal d.lgs. n. 207/21, sul presupposto della rimodulazione delle potenze relative alle SRB circostanti, tra cui quella di TIM, imposte con l'ordinanza impugnata. sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2022, proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Lattanzi e Jacopo d'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6; Arpa Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorella Battaini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede di Arpa in Milano, Palazzo Sistema, via Rosellini, 17; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Milano, piazza Città di Lombardia, 1; Iliad Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, 5; Wind Tre Spa e Vodafone Italia S.p.A., non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano, di Arpa Lombardia, della Regione Lombardia e di Iliad Italia Spa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Spese compensate, salvo l’onere del contributo unificato ai sensi di legge (DPR n. 115/2002). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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