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Sentenza n. 202300430/2023

Sentenza n. 202300430/2023

4I/R - IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - ISTANZA ACCESSO DOCUMENTI RELATIVI AD ISPEZIONI IN CANTIERE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202300430/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da due soggetti (le cui identità sono oscurate per ragioni di privacy) contro un provvedimento dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna datato 19 settembre 2022, mediante il quale l'Agenzia ha negato l'accesso agli atti relativi a un procedimento ispettivo. Il procedimento ispettivo in questione era stato concluso con la redazione di un verbale di prescrizione in data 9 dicembre 2021 e comunicato il 10 gennaio 2022. I ricorrenti hanno impugnato non solo il diniego di accesso agli atti, ma anche la contestuale indicazione di altro ente quale soggetto competente a rilasciare i documenti, sostenendo di avere il diritto di accedere a tutti gli atti sottesi al procedimento. La controversia si inscrive nel tema della trasparenza amministrativa e del diritto di conoscenza degli atti riguardanti procedimenti della pubblica amministrazione.

Il quadro normativo

La questione è disciplinata primariamente dalla Legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, che rappresenta il fondamento nel nostro ordinamento del diritto dei cittadini a conoscere gli atti e i documenti in possesso della pubblica amministrazione. Rilievo ulteriore assumono il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), i quali pongono limiti all'accesso qualora siano in gioco diritti e dignità di altri soggetti. La Legge n. 241/1990 stessa prevede tuttavia esclusioni dall'accesso ai documenti amministrativi per ragioni riguardanti la riservatezza, la privacy, i segreti d'ufficio e altri interessi pubblici o privati ritenuti prevalenti. Nel caso specifico, l'Agenzia ha presumibilmente invocato una di queste cause di esclusione per giustificare il diniego di accesso.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del diniego di accesso agli atti del procedimento ispettivo opposto dall'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna. I ricorrenti hanno sostenuto di essere titolari del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di avere interesse a conoscere gli atti del procedimento, anche alla luce della circostanza che il procedimento era già concluso con la prescrizione della violazione. L'Agenzia, dal canto suo, ha ritenuto di poter opporre motivi di esclusione dall'accesso, allegando probabilmente considerazioni relative alla tutela di dati sensibili, alla riservatezza di altri soggetti o alla necessità di proteggere procedimenti amministrativi ancora in corso presso altri enti. La questione comportava una valutazione delicata circa l'equilibrio tra il diritto di accesso dei ricorrenti e le ragioni di riservatezza o di interesse pubblico invocate dall'Agenzia.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel respingere il ricorso, ha manifestamente ritenuto che le ragioni addotte dall'Agenzia per il diniego fossero fondate e proporzionate al principio di protezione dei dati personali e della dignità dei soggetti coinvolti nel procedimento ispettivo. Il TAR ha valutato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, pur fondamentale nell'ordinamento democratico, non è assoluto e incondizionato, bensì soggetto a limitazioni quando entrano in conflitto con altri diritti e principi costituzionali, quali la privacy e la tutela della dignità personale. Il collegio giudicante ha ritenuto che nel bilanciamento tra il diritto di accesso dei ricorrenti e gli interessi protetti dalle norme sulla privacy e sulla riservatezza, gli ultimi avessero prevalenza nel caso concreto, anche considerando che l'amministrazione aveva comunque indicato altra competenza. La sentenza spiega inoltre l'applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 e del GDPR quali fondamenti giuridici per il diniego opposto dall'Agenzia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, confermando quindi la legittimità del provvedimento dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna del 19 settembre 2022 e del conseguente diniego di accesso agli atti. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese senza possibilità di rivalsa. Infine, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e di ogni dato idoneo a identificarli dalla sentenza, al fine di proteggere i loro diritti costituzionali a tutela della dignità personale e della riservatezza, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non prevale incondizionatamente sul diritto alla tutela della riservatezza e della dignità personale dei soggetti coinvolti in procedimenti amministrativi, specialmente quando l'ente pubblico abbia opportunamente motivato il diniego secondo le esclusioni previste dalla Legge n. 241/1990 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Alberto Di Mario,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna del 19 settembre 2022 prot. n. -OMISSIS-con indicazione di altro ente e diniego all'accesso agli atti del procedimento ispettivo conclusosi con il verbale di prescrizione n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2021 comunicato il 10 gennaio 2022 e con domanda di riconoscimento del diritto all'accesso di tutti gli atti sottesi al suddetto procedimento.
sul ricorso numero di registro generale 2948 del 2022, proposto da -OMISSIS-e da -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Eros Cornaggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Generoso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso il suo studio in Milano, Corso Indipendenza, 18;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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