1A - APPALTI - SERVIZI - SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLA DIAGNOSTICA PER OGGETTI MULTIMEDIALI - LOTTO 2 - BANDO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300043/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Fujifilm Italia s.p.a. ha presentato un ricorso dinanzi al TAR Lombardia contro il bando di gara indetto da ARIA (Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a.) per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali, pubblicato inizialmente sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2021. Successivamente ha presentato motivi aggiunti il 24 maggio 2022 contro il medesimo bando rettificato. Nel corso del giudizio, ARIA ha autonomamente annullato la procedura di gara con determinazione n. 739 del 19 settembre 2022, seguito dalla revoca definitiva della gara con deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6928 del 12 settembre 2022, poiché il servizio è stato ricollocato tra gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La ricorrente ha poi invocato la cessazione della materia del contendere e la condanna di ARIA alle spese per soccombenza virtuale, mentre ARIA ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La controversia trae origine dalle criticità riscontrate nel bando di gara e dalle richieste della ricorrente di ottenere una effettiva chance di partecipazione alla competizione, obiettivo che non è stato raggiunto nemmeno dopo l'annullamento formale della procedura.
Il quadro normativo
La controversia si inquadra nella disciplina generale dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con specifico riferimento alle procedure aperte per l'affidamento di servizi e agli atti preparatori della gara. Applicabile è il codice del processo amministrativo, in particolare gli articoli 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, che disciplinano i ricorsi contro gli atti preparatori della gara e la cognizione del giudice amministrativo sugli atti impugnabili. Il quadro normativo rilevante comprende altresì i principi generali del diritto amministrativo in materia di interesse alla ricerca giurisdizionale, di estinzione del giudizio e di valutazione della sussistenza del "bene della vita" perseguito dal ricorrente. Fondamentale è il principio secondo cui la giurisdizione amministrativa sussiste solo quando il ricorrente abbia un effettivo interesse alla decisione non meramente formale, ma concreto e riferito a un risultato sostanziale raggiungibile attraverso la sentenza richiesta.
La questione giuridica
La questione centrale attiene alla configurabilità della cessazione della materia del contendere nel caso in cui il ricorrente abbia conseguito l'annullamento del provvedimento impugnato ma non abbia raggiunto il risultato finale aspirato. In altre parole, se l'annullamento della gara esaurisca gli interessi della ricorrente dal punto di vista giurisdizionale, oppure se il vero bene della vita perseguito consista nella possibilità concreta di partecipazione effettiva alla competizione, dunque in un risultato sostanziale di natura completamente diversa. La fattispecie tocca il concetto fondamentale di "interesse alla decisione" quale elemento strutturale della giurisdizione amministrativa e la distinzione decisiva tra l'interesse meramente formale all'annullamento di un provvedimento e l'interesse a una decisione che consenta una effettiva competizione.
La motivazione del giudice
Il Collegio ha ritenuto che, sebbene formalmente l'interesse della ricorrente all'annullamento fosse stato soddisfatto, ciò non implicava necessariamente la cessazione della controversia dal profilo giurisdizionale. Il Tribunale ha considerato che il vero bene della vita perseguito non era meramente l'annullamento astratto, bensì l'acquisizione di una concreta ed effettiva chance di partecipazione alla competizione per l'affidamento del servizio. Di conseguenza, il Collegio ha ritenuto di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché questo risultato sostanziale non risultava conseguito allo stato dei fatti. Il Tribunale ha inoltre evidenziato che la revoca definitiva della gara, determinatasi in seguito per motivi estranei alla controversia e al merito del giudizio, non poteva essere ricondotta alla soccombenza di ARIA nella presente causa, bensì costituiva evento autonomo e indipendente. Per quanto riguarda l'accoglimento dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR, il Collegio ha notato che questo fatto non configurava una soccombenza virtuale di ARIA e che il bando, così come rettificato, non precludeva comunque alla ricorrente la possibilità di partecipare.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, applicando il criterio della estinzione del giudizio per difetto sopravvenuto di interesse. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, ritenendo che la revoca della gara fosse determinata da un motivo estraneo al merito della controversia e che pertanto nessuna delle parti potesse considerarsi interamente soccombente. La sentenza comporta che, sebbene il ricorso sia stato formalmente rigettato per motivi di rito, la questione non è stata risolta nel merito e nessuna parte ha dovuto sopportare interamente le spese processuali.
Massima
Sussiste carenza sopravvenuta di interesse alla decisione nel ricorso contro atti di gara quando, sebbene il ricorrente abbia ottenuto l'annullamento del provvedimento impugnato, il bene della vita concretamente perseguito consiste nella acquisizione di una effettiva possibilità di partecipazione alla competizione e tale risultato non è in concreto conseguibile a causa di sopravvenuti eventi estranei al merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Sezione Contratti Pubblici n. 88 del 2 agosto 2021, relativo alla “procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale” (Gara ARIA_2021_036), indetta da ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. con riferimento al lotto n. 1 (CIG 8823420486), nonché di tutta la documentazione di gara, ivi inclusa: 1) la determinazione a contrarre, non nota; 2) il disciplinare di gara; 3) il capitolato tecnico; 4) la domanda di partecipazione; 5) il modello di dichiarazione di offerta economica; 6) il modello di offerta tecnica; 7) lo schema di contratto esecutivo; 8) lo schema di contratto quadro; 9) lo schema di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali; 10) il modello di dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi; 11) il DGUE; 12) le modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel; 13) il patto di integrità; 14) la richiesta di informazioni integrative e di impegno di riservatezza; 15) il DUVRI ricognitivo; 16) il documento denominato “progetto di gara”; 17) il documento denominato “caratteristiche tecniche aggiuntive”; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non noto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fujifilm Italia s.p.a. il 24 maggio 2022: - del bando di gara rettificato con la determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022, pubblicato, in data 27 aprile 2022, sul sito di ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a., in data 3 maggio 2022, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2022/S086-233935 e, in data 6 maggio 2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Sezione Contratti pubblici n. 52, relativo alla “Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale” (Gara_Aria_036), indetta dalla predetta stazione appaltante, con riferimento al Lotto n. 2 (CIG 8823432E6A8823432E6A); - di tutta la documentazione di gara, per come rettificata con la determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022, ivi inclusi: a) il disciplinare rettificato e relativi allegati; b) il capitolato tecnico rettificato; c) la domanda di partecipazione; d) il modello di dichiarazione dell’offerta economica; e) il modello di offerta tecnica; f) il modello di dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi; g) il modello di formulario per il documento di gara unico europeo; h) la richiesta di informazioni integrative e di impegno alla riservatezza; i) il DUVRI; l) l’appendice A al contratto esecutivo; m) lo schema di contratto esecutivo; n) lo schema di contratto quadro; - della determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022; - dei chiarimenti pubblicati in data 18 maggio 2022 e 20 maggio 2022; - del “progetto ai sensi dell'art. 23 co. 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016 della procedura ARIA-2021-036”, rettificato con la determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022; - della nota del RUP allegata alla determinazione del Direttore generale n. 329 del 27 aprile 2022; - dell'avviso di rettifica e di riapertura dei termini; - della determinazione del Direttore generale n. 999 del 25 novembre 2021 e relativi allegati e la nota protocollo n. IA.2021.0061528 del 9 dicembre 2021; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non noto. sul ricorso numero di registro generale 1659 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fujifilm Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Vanetti ed Ilaria Gobbato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ilaria Gobbato in Milano, piazza Affari, 1; ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo e Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ASST - Azienda socio-sanitaria territoriale della Franciacorta, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a.; Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Con determinazione n. 739 del 19 settembre 2022 ARIA s.p.a. ha annullato la procedura di gara in contestazione. Con memoria di replica depositata il 18 novembre 2022, la società ricorrente ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la condanna di ARIA s.p.a. alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa. Con memoria depositata in data 4 novembre 2022, la parte resistente ha invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, con compensazione delle spese di lite tra le parti; all’odierna udienza la parte resistente ha insistito per la compensazione delle spese di lite tra le parti e, in subordine, ha chiesto la condanna della società ricorrente alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa. Il Collegio ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto, pur essendo stato soddisfatto l’interesse della società ricorrente all’annullamento della procedura di gara, non risulta, allo stato, conseguito il bene della vita al quale essa aspira, che è quello di acquisire una concreta chanche di effettiva partecipazione alla competizione. Il Collegio deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione. L’accoglimento dell’appello cautelare, proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 661 del 13 giugno 2022, non consente al Collegio di ravvisare la soccombenza virtuale della parte resistente. Come evidenziato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3914 dell’1 agosto 2022, il bando - per come rettificato da ARIA s.p.a. in seguito all’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1135 del 22 ottobre 2021 - non preclude infatti alla società ricorrente la possibilità di presentare un’offerta. La procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali è stata revocata in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6928 del 12 settembre 2022, con la quale il predetto servizio è stato collocato tra gli interventi di investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La revoca della gara è stata pertanto determinata da un motivo estraneo all’oggetto del presente giudizio, motivo per cui il Collegio ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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