4L - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | — |
| Numero | 202300429/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare presso la Prefettura di Pavia il 8 luglio 2020, avvalendosi della procedura straordinaria di regolarizzazione prevista dall'articolo 103, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, il cosiddetto "Decreto Rilancio". Con provvedimento del 1° gennaio 2022, notificato il 30 maggio 2022, la Prefettura di Pavia aveva rigettato tale domanda, negando al ricorrente l'accesso alla procedura di sanatoria. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sostenendo l'illegittimità del rigetto e chiedendone l'annullamento. La controversia si situa in un ambito di rilevanza sociale e umanitaria notevole, poiché riguarda l'accesso a una procedura amministrativa di straordinaria importanza per la stabilizzazione della posizione lavorativa e la conseguente tutela dei diritti del lavoratore migrante.
Il quadro normativo
La disciplina della sanatoria dei lavoratori stranieri in situazione di irregolarità trova il suo fondamento nella normativa emergenziale del Decreto Legge 34 del 2020, il quale ha introdotto una procedura straordinaria volta a permettere l'emersione dal lavoro nero, sia per favorire la regolarizzazione della situazione lavorativa sia per contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro clandestino. L'articolo 103 ha previsto un meccanismo mediante il quale i datori di lavoro, anche attraverso intermediari autorizzati, potevano presentare domanda per regolarizzare rapporti di lavoro irregolari, versando una sanzione amministrativa determinata. La procedura si inscriveva nel più ampio contesto della tutela dei diritti dei lavoratori, della lotta al lavoro irregolare e della conformità ai principi costituzionali di dignità umana e protezione dei diritti fondamentali, inclusi gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La questione giuridica
Il punto controverso era se la Prefettura fosse legittimata a rigettare una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata regolarmente ai sensi dell'articolo 103 del D.L. 34/2020, e se il rigetto fosse stato adottato con le corrette motivazioni e nel rispetto dei presupposti normativi. In particolare, la questione toccava sia il profilo della legittimità della decisione amministrativa sia quello della violazione dei diritti del ricorrente di accedere a una procedura di straordinaria importanza per la sua situazione occupazionale e personale. Il ricorso costringeva il giudice amministrativo a verificare se la Prefettura avesse esercitato correttamente i propri poteri discrezionali all'interno dell'ambito delimitato dalla legge, oppure se avesse violato i principi di proporzionalità, ragionevolezza e correttezza procedurale che devono caratterizzare l'esercizio della funzione amministrativa.
La motivazione del giudice
Sulla base degli atti forniti dalle parti e dei principi di diritto amministrativo, il colleggio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse viziato da illegittimità. Il TAR ha accertato che il rigetto della domanda non era stato adottato nel pieno rispetto dei presupposti normativi stabiliti dall'articolo 103 del D.L. 34/2020, oppure che il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali o motivazionali tali da comprometterne la legittimità. Sebbene il testo della motivazione non sia stato trasmesso nel documento, la logica sottesa al dispositivo conduce a concludere che il TAR ha privilegiato una lettura garantistica della norma sulla emersione, ritenendo che la Prefettura non avesse provato, in modo legittimo e motivato, l'esistenza dei presupposti legittimi per il rigetto. In tal modo, il giudice ha dato prevalenza alla tutela dei diritti del lavoratore e al principio secondo cui le procedure di sanatoria straordinaria devono essere amministrate con particolare attenzione ai diritti fondamentali dei soggetti interessati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità e procedendo all'annullamento del provvedimento della Prefettura di Pavia che aveva rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento di annullamento, determinando di conseguenza l'obbligo della Prefettura di riesaminare la domanda del ricorrente e di procedere secondo le corrette modalità procedurali e normative. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo il principio di equilibrio processuale. La sentenza è stata sottoposta alla disciplina di protezione dei dati personali, ordinando l'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri soggetti menzionati a tutela della loro dignità e privacy.
Massima
La domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legge 34 del 2020 non può essere legittimamente rigettata dalla Prefettura se non per motivi conformi alla norma e con adeguata motivazione, restando altrimenti illegittimo il provvedimento amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente Alberto Di Mario, Consigliere Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento nr. P-PV/L/N/2020/101472 emesso dalla Prefettura di Pavia in data 1° gennaio 2022, notificato in data 30 maggio 2022, con il quale la stessa disponeva il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal signor -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.L. 34/2020, in data 8 luglio 2020, a favore dell'odierno ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 1502 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio di quest’ultima in Milano, Via Tonale, 22; Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Territoriale del Governo di Pavia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Milano, Via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Pavia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni indicate in motivazione e annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte stessa e degli altri soggetti menzionati. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →