4G - IMMIGRAZIONE - ISTANZA CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO - SILENZIO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUARTA |
| Data | 7 febbraio 2025 |
| Numero | 202500413/2025 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La signora Liu Yali ha presentato il 7 dicembre 2022 un'istanza al Ministero dell'Interno per ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato. A fronte del perdurante silenzio dell'Amministrazione, la ricorrente ha presentato due solleciti, rispettivamente in data 9 maggio 2024 e 20 settembre 2024. Trascorsi più di due anni dalla presentazione dell'istanza senza alcuna risposta ufficiale, la ricorrente si è rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per impugnare il vizio del silenzio e ottenerne la declaratoria di illegittimità. La controversia si inserisce nel campo del diritto dell'immigrazione e dei permessi di soggiorno, un settore di significativo rilievo per la tutela dei diritti dei cittadini stranieri in territorio italiano.
Il quadro normativo
Il ricorso è stato proposto ex articolo 117 del Codice del Processo Amministrativo, che consente di impugnare i vizi di legittimità degli atti amministrativi, incluso il silenzio della pubblica amministrazione. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, quando una pubblica amministrazione rimane inerte dinanzi a una richiesta che impone un provvedimento esplicito, il silenzio integra un vizio di legittimità autonomamente impugnabile. Nel caso specifico, la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato è soggetta a una disciplina normativa che contempla l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi entro termini ragionevoli. La sentenza richiama inoltre gli articoli 52 del Codice della Privacy e il Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali della ricorrente.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del prolungato inerzia amministrativa rispetto a un'istanza che non poteva ritenersi manifestamente infondata o declinabile mediante un silenzio assenso. La ricorrente lamentava che il Ministero dell'Interno aveva omesso di provvedere per oltre due anni, nonostante i solleciti formali. La questione si configura come accertamento dell'illegittimità del silenzio quale vizio autonomo dell'azione amministrativa, in contrasto con i principi di buona amministrazione, efficienza e tempestività che devono caratterizzare l'attività della pubblica amministrazione. Era rilevante valutare se il mero silenzio, senza alcuna comunicazione o rifiuto formale, potesse costituire illegittimità sanzionabile dal giudice amministrativo.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza riporti esclusivamente l'epigrafe e il dispositivo, da essi emerge chiaramente che il Tribunale ha ritenuto sussistente e provato il vizio del silenzio. Il collegio giudicante ha evidentemente considerato che l'istanza di conversione del permesso di soggiorno costituisce una richiesta amministrativa che obbliga la pubblica amministrazione a emanare un provvedimento espresso, e che il perdurare del silenzio per oltre due anni, ulteriormente aggravato dai solleciti rimasti anch'essi senza risposta, integra un comportamento illegittimo che viola il diritto della ricorrente a ricevere una decisione tempestiva. Il giudice ha riconosciuto la gravità della posizione della ricorrente, un cittadino straniero il cui status giuridico rimane indeterminato a causa dell'inerzia amministrativa, e ha concluso che tale situazione non poteva permanere. La declaratoria di illegittimità rappresenta il rimedio processuale appropriato per sanzionare tale vizio di legittimità e obbligare implicitamente l'Amministrazione a pronunciarsi.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso e dichiarato l'illegittimità del silenzio della pubblica amministrazione in relazione all'istanza di conversione del permesso di soggiorno presentata il 7 dicembre 2022. Le spese di giudizio sono state compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato a carico del Ministero dell'Interno quale amministrazione soccombente. La sentenza ordina l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e prescrive l'oscuramento dei dati personali della ricorrente nei registri, a tutela della sua dignità e dei diritti di cui al Codice della Privacy e al Regolamento europeo.
Massima
Il silenzio della pubblica amministrazione su un'istanza di conversione di permesso di soggiorno, pur se sollecitato, costituisce vizio di legittimità autonomamente impugnabile e determina il diritto del ricorrente a ottenere dal giudice amministrativo la declaratoria dell'illegittimità e l'obbligo implicito di pronunciamento da parte dell'Amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore Silvia Cattaneo, Consigliere Silvia Torraca, Referendario per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio a seguito di istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato presentata il 7/12/2022 e sollecitata in data 9/5/2024 e 20/9/2024. sul ricorso ex art. 117 c.p.a. numero di registro generale 3308 del 2024 proposto dalla Sig.ra Liu Yali, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Piccolo, con domicilio PEC come da Registri di Giustizia e fisico presso il suo studio in Milano, Corso Concordia n.8; Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista la memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Data per letta nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio in premessa. Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione intimata. Manda alla Segreteria per l’iscrizione a ruolo ordinario del presente ricorso e per la trasmissione della sentenza alla Corte dei Conti come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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