1A - APPALTI - SERVIZI - SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLA DIAGNOSTICA PER OGGETTI MULTIMEDIALI - BANDO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300041/2023 |
| Esito | Inammissibile |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando della “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale - ARIA_2021_036” – CIG 8823420486 Lotto 1, 8823432E6A Lotto 2 e 8823450D45 Lotto 3; - del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di contratto esecutivo, dello schema di contratto quadro, del modello di dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, del modello di formulario per il documento di gara unico europeo, della richiesta di informazioni integrative ed impegno di riservatezza, del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, della valutazione ricognitiva dei rischi standard, dell'appendice A al contratto esecutivo, del patto di integrità BURL e della richiesta di informazioni integrative ed impegno di riservatezza; - del “Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della procedura ARIA_2021_036 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale”; - della determinazione dell'amministratore unico dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a. n. 667 del 27 luglio 2021, avente ad oggetto “indizione della gara aria_2021_036 - procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – soluzione territoriale”; - della nota di indizione della gara n. 36 del 2021 - Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – soluzione territoriale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché sconosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ebit s.r.l. il 20 maggio 2022: - dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; - del bando di gara, così come rettificato con determinazione del Direttore Generale n. 329 del 27 aprile 2022, indittivo della “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale” denominata “ARIA_2021_036” – CIG 8823420486 Lotto 1, 8823432E6A Lotto 2 e 8823450D45 Lotto 3; - del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, dello schema di contratto esecutivo, dello schema di contratto quadro, del modello di dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi, del modello di formulario per il documento di gara unico europeo, della richiesta di informazioni integrative ed impegno di riservatezza, del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, della valutazione ricognitiva rischi standard, dell'appendice A al contratto esecutivo, del patto di integrità BURL, del modello di offerta tecnica, del modello di dichiarazione di offerta economica, della domanda di partecipazione, così come rettificati ed allegati alla determinazione del Direttore Generale n. 329 del 27 aprile 2022; - del “Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. della procedura ARIA_2021_036 - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale”, rettificato con determinazione del Direttore Generale n. 329 del 27 aprile 2022; - della determinazione del Direttore Generale n. 329 del 27 aprile 2022, avente ad oggetto “Gara aria_2021_036 – procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – soluzione territoriale: pubblicazione documentazione rettificata della procedura di gara”; - della nota del RUP, allegata alla determinazione del Direttore Generale n. 329 del 27 aprile 2022; - dell'avviso di rettifica e riapertura dei termini a firma del RUP; - della determinazione del Direttore Generale n. 999 del 25 novembre 2021; - della nota del RUP, allegata alla determinazione del Direttore Generale n. 999 del 25 novembre 2021, e relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché sconosciuto. sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Ebit s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Matteo Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo e Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ASST - Azienda socio-sanitaria territoriale di Mantova, in persona del legale rappresentante in carica, Fujifilm Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta in carica, non costituite in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a.; Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Con determinazione n. 739 del 19 settembre 2022 ARIA s.p.a. ha annullato la procedura di gara in contestazione. Con memoria di replica depositata il 18 novembre 2022, la società ricorrente ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la condanna di ARIA s.p.a. alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa. Con memoria depositata in data 4 novembre 2022, la parte resistente ha invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, con compensazione delle spese di lite tra le parti; all’odierna udienza la parte resistente ha insistito per la compensazione delle spese di lite tra le parti e, in subordine, ha chiesto la condanna della società ricorrente alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa. Il Collegio ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto, pur essendo stato soddisfatto l’interesse della società ricorrente all’annullamento della procedura di gara, non risulta, allo stato, conseguito il bene della vita al quale essa aspira, che è quello di acquisire una concreta chanche di effettiva partecipazione alla competizione. Il Collegio deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione. L’accoglimento dell’appello cautelare, proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 659 del 13 giugno 2022, non consente al Collegio di ravvisare la soccombenza virtuale della parte resistente. Come evidenziato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3920 dell’1 agosto 2022, il bando - per come rettificato da ARIA s.p.a. in seguito all’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1133 del 22 ottobre 2021 - non preclude infatti alla società ricorrente la possibilità di presentare un’offerta. La procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali è stata revocata in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6928 del 12 settembre 2022, con la quale il predetto servizio è stato collocato tra gli interventi di investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La revoca della gara è stata pertanto determinata da un motivo estraneo all’oggetto del presente giudizio, motivo per cui il Collegio ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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