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Sentenza n. 202300407/2023

Sentenza n. 202300407/2023

1C - AUTORITÀ INDIPENDENTI - ARERA - DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2019 570/2019/R/GAS

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300407/2023
EsitoACCOLTO PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Italgas Reti S.p.A., società operante nel settore della distribuzione e misura del gas naturale, ha proposto un ricorso in più gradi contro l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a partire dal 2019. La ricorrente ha contestato la deliberazione fondamentale n. 570/2019/R/gas, adottata il 27 dicembre 2019, che fissava la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025, nonché il relativo allegato A contenente la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per tale periodo. Nel corso del giudizio, Italgas ha presentato successivamente motivi aggiunti per impugnare anche ulteriori deliberazioni correlatae all'aggiornamento delle tariffe per gli anni 2020, 2019, 2021, nonché provvedimenti specifici in materia di dismissione di gruppi di misura e altre disposizioni tariffarie. La controversia ha origini profonde nelle metodologie di determinazione dei corrispettivi e nella loro compatibilità con i criteri normativi e regolamentari applicabili al settore.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dalla legge 481/1995 che ha istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica e il Gas, successivamente trasformata in ARERA, dotata di competenze ampie in materia di regolazione tariffaria per i servizi di utilità nel settore energetico. Le norme rilevanti includono anche i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e i regolamenti comunitari relativi alla fissazione della tariffa media ponderata del costo del capitale investito (WACC), elemento cruciale per la determinazione dei corrispettivi tariffari. La regolazione tariffaria deve contemperare la necessità di garantire l'adeguatezza dei ricavi alle imprese di distribuzione, rispettando al contempo gli interessi dei consumatori e la trasparenza dei processi di determinazione. Nel caso specifico, la deliberazione impugnata doveva affrontare la transizione verso il nuovo periodo regolatorio 2020-2025 e la coerenza metodologica con il periodo precedente.

La questione giuridica

Il core della controversia ruotava attorno alla legittimità dei criteri e delle metodologie applicate da ARERA nella fissazione dei corrispettivi tariffari per la distribuzione del gas, con particolare riguardo alla determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, alla copertura dei costi operativi e alla struttura generale della regolazione per il periodo 2020-2025. Italgas riteneva che la deliberazione 570/2019/R/gas contenesse violazioni dei criteri normativi vigenti, errori metodologici nella determinazione dei parametri tariffari, possibili incoerenze rispetto alle direttive europee e ai principi generali della regolazione economica. La questione assumeva rilevanza anche per le ricadute pratiche sulla struttura delle tariffe applicate ai consumatori finali e sulla compatibilità della regolazione con gli equilibri economici della società ricorrente nel periodo di programmazione pluriennale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un'analisi approfondita dei profili censurati, accogliendo parzialmente le doglianze della ricorrente. Il collegio giudicante ha ritenuto che, sebbene ARERA fosse titolare di un ampio potere discrezionale nella fissazione dei criteri di regolazione tariffaria, tale discrezionalità non era illimitata e doveva comunque rispettare i vincoli normativi, i principi di trasparenza, la coerenza metodologica e il corretto procedimento amministrativo. Il giudice ha evidenziato come alcuni dei profili contestati dalla ricorrente risultassero effettivamente vulnerabili sotto il profilo della legittimità, mentre altri risultavano invece giustificati dalle scelte regolamentari dell'Autorità, operando una distinzione precisa tra i motivi accolti e quelli respinti. L'accoglimento parziale suggerisce che il TAR ha riconosciuto vizi in talune sezioni delle deliberazioni, probabilmente relative ai criteri di determinazione di specifici parametri tariffari, pur confermando la legittimità della impostazione generale della regolazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha pronunciato sentenza di accoglimento parziale nei termini specificati dalla motivazione, disposto l'annullamento di taluni profili delle deliberazioni impugnate, limitatamente a quelli indicati nella sezione in diritto della sentenza. Tale annullamento parziale ha riguardato specifici elementi della regolazione tariffaria, mentre altri profili sono stati confermati. L'ARERA è rimasta gravata di obblighi di riadeguamento e rettifica limitatamente ai profili di accoglimento, dovendo provvedere alla rideterminazione coerente con gli indirizzi giurisprudenziali del TAR. La sentenza rappresenta un equilibrio tra il riconoscimento dell'ampiezza del potere discrezionale dell'Autorità e il controllo giurisdizionale sui vizi procedimentali e sostanziali delle scelte regolamentari.

Massima

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, pur disponendo di ampio potere discrezionale nella determinazione dei criteri e dei parametri tariffari, rimane sottoposta al controllo giurisdizionale che può sindacare i vizi procedimentali, le violazioni dei vincoli normativi e le incoerenze metodologiche nella fissazione dei corrispettivi, con conseguente possibilità di annullamento parziale dei provvedimenti nei profili difformi dai principi di trasparenza, coerenza e rispetto della normativa vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Domenico Giordano,	Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- non in toto, bensì limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, della deliberazione 27 dicembre 2019 570/2019/R/gas adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo ARERA) e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 27.12.2019, recante “regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025”;
- non in toto, bensì limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, dell'Allegato A alla predetta deliberazione 570/2019/R/gas recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)” sia nella versione pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 27.12.2019 sia nella versione pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 30.12.2019 corretto come da “Avviso di correzione errori materiali nella deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas” anch'esso pubblicato sul sito istituzionale di ARERA in pari data e qui impugnato per quanto occorrer possa;
- ove occorrer possa, quali atti presupposti, del DCO 7.5.2019 170/2019/R/gas recante “Linee di intervento per la regolazione di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione”, del DCO 30.7.2019 338/2019/R/gas, recante “Orientamenti per la durata del periodo di regolazione e per la regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione” e del DCO  410/2019/R/gas, recante “Criteri per la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione”;
- della deliberazione 27 dicembre 2019 571/2019/R/gas adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 27.12.2019, recante “Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2020”;
- quale atto conseguente, non in toto, bensì limitatamente alle Tabelle 3 e 4, dell'Allegato A alla delibera 2 dicembre 2015, n. 583/2015/R/com, recante “Criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2020 (TIWACC 2016-2021)”, come modificato dalla delibera 570/2019/R/gas;
- ove occorrer possa, della nota ARERA del 31.1.2020 recante in oggetto “istanza di accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 e del Regolamento recante la disciplina delle garanzie di trasparenza dell'azione amministrativa dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- ove occorrer possa, della “Nota informativa sulla determinazione dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi” dell'ARERA datata 14.2.2020;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALGAS RETI S.P.A. il 10\7\2020 :
per l'annullamento
- non in toto, bensì limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, della deliberazione 1 aprile 2020 106/2020/R/gas adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 02.04.2020, recante “Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2018”;
- non in toto, bensì limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, della Tabella 10 allegata alla predetta deliberazione 106/2020/R/gas;
- non in toto, bensì limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, della deliberazione 1 aprile 2020 107/2020/R/gas adottata dall'ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 03.04.2020, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2019. Rettifica di errore materiale nella RTDG approvata con deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/gas”;
- non in toto, bensì limitatamente ai profili evidenziati nella successiva sezione in diritto, della Tabella 1 allegata alla predetta deliberazione 107/2020/R/gas;
- ove occorrer possa, della Relazione Tecnica circa la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025 pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 06.05.2020.
- ove occorrer possa, del comunicato pubblicato sul sito istituzionale www.arera.it in data 14 aprile 2020 recante “chiarimenti ‘motivazione delibera 570/2019/R/gas'”;
- ove occorrer possa, del comunicato pubblicato sul sito istituzionale www.arera.it in data 15 aprile 2020 recante “Addendum alla nota informativa su determinazione corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi'”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ITALGAS RETI S.P.A. il 10\11\2020 :
- della nota di ARERA del 7 settembre 2020, avente a oggetto “ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia 4 agosto 2020, n. 1517”;
- della nota ARERA del 15 ottobre 2020, avente a oggetto “ottemperanza alla sentenza del Tar Lombardia 4 agosto 2020, n. 1517 e riscontro alla comunicazione in data 7 agosto 2020 – osservazioni Italgas.”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Reti S.p.A. il 11/3/2021:
tramite il presente terzo atto di impugnazione per motivi aggiunti
- della deliberazione 29 dicembre 2020 596/2020/R/gas adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 29.12.2020, recante “Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2021”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Reti S.p.A. il 3/6/2021:
tramite il presente quarto atto di impugnazione per motivi aggiunti
- della deliberazione 23 marzo 2021 117/2021/R/gas – e delle allegate tabelle che ne formano parte integrale – adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 26.3.2021, recante “Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2020”;
- non in toto, bensì limitatamente agli ulteriori profili, rispetto a quelli già censurati, evidenziati nella successiva sezione in diritto, della deliberazione 27 dicembre 2019 570/2019/R/gas e del relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)” sia nella versione pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 27.12.2019 sia nella versione pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 30.12.2019 corretto come da “Avviso di correzione errori materiali nella deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas”;
di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Reti S.p.A. il 8/10/2021:
tramite il presente quinto atto di impugnazione per motivi aggiunti
- della deliberazione 6 luglio 2021 287/2021/R/gas adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 8.7.2021, recante “Disposizioni in materia di dismissioni dei gruppi di misura tradizionali sostituiti in attuazione delle direttive per la messa in servizio degli smart meter gas. Modifiche alla RTDG”;
- in qualità di atto conseguente, della determinazione 16 luglio 2021 n. 3/2021 - DIEU – e dei relativi Allegati – pubblicata in pari data sul sito istituzionale www.arera.it, recante “Riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti con smart meter in applicazione delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas” (doc. 54);
- della deliberazione 3 agosto 2021 350/2021/R/gas – e della allegata tabella 3 che ne forma parte integrale – adottata da ARERA e pubblicata sul sito istituzionale www.arera.it in data 4.8.2021, recante “Disposizioni in materia di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni dal 2018 al 2021” (doc. 55)
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e/o connesso, allo stato non noto alla ricorrente;
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italgas Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Todarello, Eugenio Bruti Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Todarello in Milano, piazza Velasca, 4;
Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Vlad Alin Bogdan, Cecilia Moltoni, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le memorie difensive delle parti;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso e i ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla in parte qua la deliberazione ARERA 27 dicembre 2019, n. 570/2019/R/gas.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Dispone che il compenso per i Verificatori sia liquidato con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 21 aprile 2022, 31 maggio 2022, 19 dicembre 2022, con l'intervento dei magistrati:

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