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Sentenza n. 202300040/2023

Sentenza n. 202300040/2023

1A - APPALTI - SERVIZI - SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLA DIAGNOSTICA PER OGGETTI MULTIMEDIALI - BANDO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300040/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

ARIA s.p.a., azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti, ha indetto nel luglio 2021 una procedura di gara in forma aperta per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali, ripartita in tre lotti, con bando pubblicato il 2 agosto 2021 sulla Gazzetta Ufficiale. La società Andra s.p.a., interessata a partecipare, ha impugnato il bando e gli atti della procedura ritenendo che contenessero vizi procedurali e sostanziali. ARIA ha successivamente rettificato gli atti di gara con determinate del novembre 2021 e aprile 2022, ripubblicando il bando modificato il 6 maggio 2022. Andra ha proseguito nella sua contestazione presentando motivi aggiunti in maggio e giugno 2022. Nel frattempo, il 19 settembre 2022, ARIA ha autonomamente deliberato l'annullamento della procedura di gara mediante determinazione organica. Successivamente, con deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI/6928 del 12 settembre 2022, il servizio è stato collocato tra gli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, determinando la revoca ufficiale della gara. Il ricorso di Andra è stato sottoposto al TAR proprio quando la procedura aveva già cessato di esistere per decisione dell'amministrazione.

Il quadro normativo

La controversia si inserisce nel contesto della disciplina dei contratti pubblici, regolata dal decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale all'articolo 60 prevede le procedure aperte per l'affidamento di servizi e forniture, garantendo la partecipazione di tutti gli operatori economici interessati. La legislazione sui contratti pubblici stabilisce che i ricorsi avverso bandi di gara debbono essere trattati secondo il codice del processo amministrativo, come richiamato nella sentenza con riferimento agli articoli 35 e 85. La giurisprudenza consolida il principio secondo cui l'interesse a ricorrere, requisito essenziale di ammissibilità del ricorso, deve sussistere durante l'intero percorso processuale. Nel contesto dei contratti pubblici, il bene della vita tutelato dal ricorso non è meramente l'annullamento formale dell'atto, bensì la possibilità concreta di partecipare effettivamente alla gara e di avere una chance competitiva reale.

La questione giuridica

Il nodo controverso della sentenza riguarda se sussista ancora interesse processuale alla decisione del ricorso di Andra quando la gara sia stata già annullata volontariamente da ARIA e successivamente revocata dalla Giunta Regionale per motivi estranei alle violazioni dedotte in giudizio. La questione è giuridicamente complessa poiché coinvolge il delicato equilibrio tra il diritto del ricorrente a una pronuncia di merito sui vizi denunciati e il principio di economia processuale quando il bene della vita risulti comunque irraggiungibile. Un secondo aspetto della controversia riguarda se l'annullamento volontario della gara da parte di ARIA costituisca una forma di soccombenza virtuale dell'amministrazione che giustifichi una pronuncia di merito, oppure se determini una definitiva carenza di interesse di parte del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Collegio ha ritenuto di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere nonostante l'annullamento della gara già avvenuto, in quanto Andra non aveva conseguito il bene della vita concrete al quale aspira, cioè l'acquisizione di una reale possibilità di partecipazione effettiva alla competizione. Ha successivamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso proprio per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la revoca definitiva della procedura da parte della Giunta Regionale, avvenuta per motivi estranei alle questioni dibattute in giudizio (l'inserimento del servizio nel PNRR), ha eliminato completamente la possibilità che Andra potesse ottenere il bene della vita perseguito. Il Collegio ha escluso che sussistesse soccombenza virtuale di ARIA, osservando che il bando, come rettificato a seguito di ordinanza cautelare precedente, non precludeva a Andra di presentare una valida offerta e citando la conferma di questo dato da parte della Terza Sezione del Consiglio di Stato. Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti sulla base del principio secondo cui la revoca della gara, essendo causata da motivi del tutto estranei all'oggetto del giudizio, non poteva essere addebitata all'amministrazione convenuta come conseguenza della sua soccombenza processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti presentati da Andra per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il bene della vita (la concreta possibilità di partecipare alla gara) non poteva più essere conseguito a causa della revoca della procedura disposta dalla Giunta Regionale. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non riscontrando responsabilità diretta dell'amministrazione nella revoca della gara, ma piuttosto l'intervento di motivi di rilievo strategico-politico nazionale. Ha altresì ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, dando esecuzione formale al provvedimento giurisdizionale.

Massima

L'interesse al ricorso avverso il bando di gara cessa di sussistere quando sopravvenga la revoca della procedura per motivi estranei alle violazioni dedotte, rendendo impossibile conseguire il bene della vita consistente nella partecipazione effettiva alla competizione, e la conseguente improcedibilità della causa per carenza sopravvenuta di interesse comporta la compensazione delle spese tra le parti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
Rosanna Perilli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando e di tutti gli atti e documenti afferenti alla “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale”, indetta da ARIA s.p.a. (gara n. 36/2021), suddivisa in 3 lotti (CIG lotto 1 – 8823420486; CIG lotto 2 - 8823432E6A; CIG lotto 3 - 8823450D45) e volta alla stipula, per ciascun lotto, di un accordo quadro, ivi inclusi:
a) la determinazione di ARIA s.p.a. del 27 luglio 2021 n. 667, di indizione della procedura e di approvazione degli atti di gara;
b) il bando di gara, pubblicato il 2 agosto 2021 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
c) il disciplinare di gara;
d) il capitolato tecnico;
e) il progetto di gara;
f) gli schemi di contratto quadro e di contratto esecutivo;
g) la nota del responsabile unico del procedimento, indirizzata all'amministratore unico di ARIA s.p.a., afferente all'indizione della gara;
- di ogni altro atto - anche non noto - presupposto, connesso e consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andra s.p.a. il 20 maggio 2022:
- del bando e di tutti gli atti e documenti afferenti alla “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali – Soluzione Territoriale” (gara n. 36/2021), per come rettificati e conseguentemente ripubblicati da ARIA s.p.a., ivi inclusi:
a) le determinazioni di ARIA s.p.a. del 25 novembre 2021 n. 999 e del 27 aprile 2022 n. 329, di approvazione degli atti e documenti di gara rettificati;
b) il bando di gara rettificato, pubblicato in data 6 maggio 2022 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
c) il disciplinare di gara rettificato;
d) il capitolato tecnico rettificato;
e) gli schemi rettificati del contratto esecutivo e del contratto quadro;
- di ogni altro atto - anche non noto - presupposto, connesso e consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Andra s.p.a. il 20 giugno 2022:
- dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti
- di ogni altro atto - anche non noto - presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i chiarimenti pubblicati da ARIA s.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 1652 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Andra s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Piovesan e Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Gallo e Giuseppina Squillace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta in carica, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARIA - Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti s.p.a.;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con determinazione n. 739 del 19 settembre 2022 ARIA s.p.a. ha annullato la procedura di gara in contestazione.
Con memoria depositata il 15 novembre 2022 e con memoria di replica depositata in data 18 novembre 2022, la società ricorrente ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la condanna di ARIA s.p.a. alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa.
Con memoria depositata in data 4 novembre 2022, la parte resistente ha invocato la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, con compensazione delle spese di lite tra le parti; all’odierna udienza la parte resistente ha insistito per la compensazione delle spese di lite tra le parti e, in subordine, ha chiesto la condanna della società ricorrente alle spese di lite, in virtù della soccombenza virtuale della stessa.
Il Collegio ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto, pur essendo stato soddisfatto l’interesse della società ricorrente all’annullamento della procedura di gara, non risulta, allo stato, conseguito il bene della vita al quale essa aspira, che è quello di acquisire una concreta chanche di effettiva partecipazione alla competizione.
Il Collegio deve pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione.
L’accoglimento dell’appello cautelare, proposto avverso l’ordinanza di questa Sezione n. 658 del 13 giugno 2022, non consente al Collegio di ravvisare la soccombenza virtuale della parte resistente.
Come evidenziato dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 3923 dell’1 agosto 2022, il bando - per come rettificato da ARIA s.p.a. in seguito all’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1132 del 22 ottobre 2021 - non preclude infatti alla società ricorrente la possibilità di presentare un’offerta.
La procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione digitale della diagnostica per oggetti multimediali è stata revocata in seguito alla deliberazione della Giunta Regionale n. XI/6928 del 12 settembre 2022, con la quale il predetto servizio è stato collocato tra gli interventi di investimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La revoca della gara è stata pertanto determinata da un motivo estraneo all’oggetto del presente giudizio, motivo per cui il Collegio ritiene di dover compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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