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Sentenza n. 202500004/2025
2 gennaio 2025

Sentenza n. 202500004/2025

4L - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO LUNGO PERIODO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data2 gennaio 2025
Numero202500004/2025
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno lungo periodo è stato destinatario di un provvedimento di revoca di tale autorizzazione, emesso dalla competente autorità amministrativa territoriale. Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, contestando la legittimità del provvedimento ablatorio e rivendicando il diritto di mantenere il permesso di soggiorno lungo periodo, con gli effetti personali e familiari che ne conseguono. Tuttavia, tra la proposizione del ricorso e la fase decisoria del giudizio, la situazione fattuale è mutata in modo significativo, rendendo sopravvenuta la perdita di attualità della controversia.

Il quadro normativo

La materia del permesso di soggiorno lungo periodo è disciplinata dal decreto legislativo numero 286 del 1998, che costituisce il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Il permesso di soggiorno lungo periodo, noto anche come carta di soggiorno, rappresenta un titolo autoritativo di particolare stabilità concesso allo straniero che dimostri di disporre di redditi sufficienti e di una sistemazione abitativa adeguata, implicando una presunzione di integrazione stabile nell'ordinamento italiano. La revoca di tale titolo è subordinata al verificarsi di condizioni tassativamente previste dalla legge, quali il deterioramento significativo delle condizioni di permanenza del soggiornante, la commissione di delitti contro la personalità dello Stato o comportamenti incompatibili con il mantenimento della qualità di soggiornante stabile.

La questione giuridica

Nel ricorso il cittadino lamentava l'illegittimità del provvedimento di revoca, presumibilmente contestando i presupposti fattuali o la correttezza procedimentale dell'atto amministrativo. La questione controversa riguardava pertanto il diritto del ricorrente a conservare il permesso di soggiorno lungo periodo e, in ultima analisi, il diritto alla stabilità del suo status migratorio nel territorio italiano con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di tutela giuridica e di posizione personale e familiare.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha riconosciuto che, sebbene il ricorso fosse stato inizialmente proponibile e fondato su una situazione di interesse concretamente esistente, successivamente questa situazione di interesse ha subito una trasformazione radicale. La sopravvenuta carenza di interesse può derivare da molteplici circostanze: il ricorrente potrebbe avere acquisito una diversa base legale di permanenza sul territorio italiano, oppure la revoca del permesso potrebbe essersi consolidata mediante decorso dei termini o mediante ulteriori provvedimenti amministrativi, ovvero il ricorrente potrebbe avere assunto un diverso status giuridico migratorio che rende irrilevante la pronuncia sulla revoca originaria. In siffatte ipotesi il giudice amministrativo non possiede più i presupposti per emanare una decisione nel merito, in quanto il provvedimento giurisdizionale non porterebbe alcun vantaggio pratico al ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricevere una pronuncia nel merito. Tale pronuncia comporta l'estinzione del procedimento senza che il giudice si esprima sulla fondatezza delle doglianze sollevate dal ricorrente, non essendo più possibile fornire una tutela giurisdizionale efficace nel caso concreto. La dichiarazione di improcedibilità comporta altresì l'estinzione senza effetti conservativi della posizione del ricorrente relativamente alla questione della revoca del permesso di soggiorno.

Massima

La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio amministrativo relativo alla revoca del permesso di soggiorno lungo periodo è idonea a determinate ipotesi di mutamento della situazione fattuale del ricorrente che rendano impossibile il conseguimento della utilità della sentenza.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere
Katiuscia Papi,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di revoca del permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo n. I13048113 rilasciato in data 23 dicembre 2017.
sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Napoli, 19;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Milano, Via Freguglia, 1;
Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2024 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

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