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Sentenza n. 202300397/2023

Sentenza n. 202300397/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO N.3 - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300397/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Ferco S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia i provvedimenti relativi alla procedura di aggiudicazione della gara telematica per l'affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili gestita dall'Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (ATM), specificamente il Lotto 3 dell'appalto numero 3600000039. La procedura di gara è risultata particolarmente complessa e articolata, svolgendosi in un arco temporale superiore a due anni, dal dicembre 2019 al dicembre 2021, con 29 distinte sedute della commissione giudicatrice. L'aggiudicazione iniziale è stata assegnata al Consorzio Stabile CMF con verbale dell'8 febbraio 2022, seguito da una successiva rideterminazione della graduatoria comunicata da ATM il 14 marzo 2022, evento che ha motivato la presentazione di motivi aggiunti al ricorso. Ferco aveva presentato un'offerta quale capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese in costituzione insieme con Fulgens S.r.l. e Consorzio Innova Società Cooperativa. Il Consorzio Stabile CMF, aggiudicatario iniziale, ha a sua volta ricorso al Tribunale in forma incidentale, opponendosi alle pretese di Ferco e contestando l'ammissibilità del raggruppamento che quest'ultima intendeva costituire.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema delle procedure di appalto pubblico disciplinato dal Decreto Legislativo numero 104 del 2010, che regola le modalità attraverso cui gli enti pubblici affidano servizi e lavori mediante procedure competitive. Le fonti normative applicabili includono le disposizioni relative alle modalità di aggiudicazione, ai criteri di valutazione delle offerte, alle modalità di ammissione dei raggruppamenti temporanei di imprese, e ai diritti procedurali dei partecipanti alla gara. Il bando di gara e il relativo disciplinare costituivano lo strumento negoziale vincolante per tutte le parti, con particolare rilevanza dell'articolo 7 riguardante le modalità di aggiudicazione. La legittimazione a ricorrere dei concorrenti esclusi o sfavoriti è riconosciuta nell'ambito dell'interesse concreto e differenziato a ottenere l'aggiudicazione della gara, principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa in materia di appalti pubblici.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia riguardava l'esistenza di vizi procedurali nella condotta della gara, la corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione, e l'ammissibilità formale e sostanziale del raggruppamento temporaneo proposto da Ferco. Sul piano procedurale, Ferco contestava molteplici profili della procedura di gara, incluse le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l'operato della commissione giudicatrice e l'applicazione della normativa sulla trasparenza della gara. Sul piano sostanziale, emergeva la questione se il raggruppamento temporaneo in costituzione tra Ferco, Fulgens e Consorzio Innova fosse stato correttamente ammesso alle successive fasi della procedura, nonostante le obiezioni formulate dal Consorzio CMF circa presunti difetti nella documentazione amministrativa inizialmente presentata. La complessità della gara, protrattasi per oltre ventiquattro mesi con numerose verifiche successive, accresceva il rischio di irregolarità procedurali e richiedeva un attento esame della legittimità di ogni step della procedura.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, con ordinanza del relatore Fabrizio Fornataro, dopo l'udienza pubblica del 11 gennaio 2023, ha valutato complessivamente gli atti della procedura di gara, i verbali delle sedute della commissione, e le eccezioni sollevate dalle parti. Dall'accoglimento del ricorso principale proposto da Ferco si evince che il Tribunale ha ritenuto provati i vizi procedurali allegati dalla ricorrente, potenzialmente tali da inficiare la legittimità dell'aggiudicazione al Consorzio CMF. Il giudice ha conseguentemente ritenuto il raggruppamento temporaneo formato da Ferco legittimamente costituito e ammesso alla gara, accogliendo implicitamente la prospettazione secondo cui i requisiti formali e sostanziali fossero stati pienamente soddisfatti dal costituendo RTI. Respingendo il ricorso incidentale proposto dal Consorzio CMF, il Tribunale ha dichiarato infondate le obiezioni sollevate dall'aggiudicatario, confermando che il raggruppamento di Ferco era stato correttamente ammesso e che la successiva rideterminazione della graduatoria del 14 marzo 2022 non poteva essere utilizzata per escludere retroattivamente il RTI dalla procedura.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso principale presentato da Ferco S.r.l., disponendo l'annullamento dell'aggiudicazione al Consorzio Stabile CMF e dei relativi provvedimenti connessi, inclusi i verbali delle sedute di gara e la rideterminazione della graduatoria del 14 marzo 2022. Tale accoglimento implica la ricognizione di irregolarità tali da alterare l'esito della procedura competitiva e da giustificare l'intervento giudiziale annullativo. Il Tribunale ha respinto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio CMF, confermando la legittimità dell'ammissione del raggruppamento temporaneo format da Ferco, Fulgens e Consorzio Innova. Con questa decisione, il giudice amministrativo ha affermato il diritto di Ferco a una rivalutazione della gara secondo le regole corrette e ha conservato la possibilità per il raggruppamento di accedere alle successive fasi della procedura o di ottenere risarcimento per danno, rimettendo alle parti la determinazione delle conseguenze concrete, inclusa l'eventuale sostituzione nell'aggiudicazione o il compenso economico equivalente.

Massima

Nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, l'ammissione di un raggruppamento temporaneo di imprese legittimamente costituito non può essere revocata mediante rideterminazione della graduatoria successivamente comunicata, qualora sussistano violazioni procedurali negli atti della commissione giudicatrice, restando fermo il diritto del concorrente sfavorito all'annullamento dei provvedimenti illegittimi e alle conseguenti tutele risarcitorie.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale del 08/02/2022, trasmesso alla ricorrente con comunicazione di pari data, con il quale l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. ha aggiudicato al Consorzio Stabile CMF il Lotto 3 della «procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili» (appalto n. 3600000039 – Lotto 3 CIG 8016693059);
- di tutti i verbali delle sedute di gara e segnatamente del verbale n. 1 del 18/12/2019, n. 2 del 18/12/2019 ; n. 3 del 30/12/2019; n. 4 del 10/01/2020; n. 5 del 24/01/2020; n. 6 del 29/01/2020; n. 7 del 03/02/2020; n. 8 del 14/05/2020; n. 9 del 24/06/2020; n. 10 del 21/07/2020; n. 11 del 07/08/2020; n. 12 del 18/09/2020; n. 13 del 21/12/2020; n. 14 del 24/03/2021; n. 15 del 09/04/202; n. 16 del 12/05/2021; n. 17 del 20/05/2021 (doc. 19); n. 18 del 04/06/2021; n. 19 del 25/06/2021; n. 20 del 30/06/2021; n. 21 del 09/07/2021; n. 22 del 21/07/2021; n. 23 del 21/07/2021; n. 24 del 21/07/2021; n. 25 del 09/09/2021; n. 26 del 28/09/2021; n. 27 del 10/11/2021; n. 28 del 14/12/2021; n. 29 del 29/12/2021, del verbale dell’incontro in contraddittorio del 17/12/2021, nonché della comunicazione di esito di anomalia e proposta di aggiudicazione del 01/01/2022;
- del provvedimento di nomina della commissione di gara, non noto alla deducente;
- del provvedimento di indizione della gara/determina a contrarre, non noto alla deducente;
- del bando e del disciplinare di gara e, più precisamente, dell’articolo 7 recante «modalità di aggiudicazione»;
-   nonché di ogni altro provvedimento allo stesso connesso e/o collegato e/o riconducibile;
e per la condanna
dell’Ente resistente al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa
nonché,
per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010 ed espressa richiesta di subentro nel contratto.
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da Ferco S.r.l. il 29/3/2022:
- dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- della nota del 14/03/2022 con la quale ATM ha comunicato l’avvenuta rideterminazione della graduatoria Lotto 3;
3) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentati da Ferco S.r.l. il 4/4/2022:
per l’annullamento, previa sospensione
- del verbale del 08/02/2022, trasmesso alla ricorrente con comunicazione di pari data, con il quale l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. (ATM) ha aggiudicato al Consorzio Stabile CMF il Lotto 3 della «procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili» (appalto n. 3600000039 – Lotto 3 CIG 8016693059);
- di tutti i verbali delle sedute di gara e segnatamente del verbale n. 1 del 18/12/2019 (doc. 3), n. 2 del 18/12/2019; n. 3 del 30/12/2019; n. 4 del 10/01/2020 ; n. 5 del 24/01/2020; n. 6 del 29/01/2020 ; n. 7 del 03/02/2020; n. 8 del 14/05/2020; n. 9 del 24/06/2020 ; n. 10 del 21/07/2020 ; n. 11 del 07/08/2020 ; n. 12 del 18/09/2020; n. 13 del 21/12/2020 ; n. 14 del 24/03/2021 ; n. 15 del 09/04/2021 ; n. 16 del 12/05/2021; n. 17 del 20/05/2021; n. 18 del 04/06/2021; n. 19 del 25/06/2021; n. 20 del 30/06/2021; n. 21 del 09/07/2021; n. 22 del 21/07/2021; n. 23 del 21/07/2021; n. 24 del 21/07/2021; n. 25 del 09/09/2021 ; n. 26 del 28/09/2021 ; n. 27 del 10/11/2021; n. 28 del 14/12/2021 ; n. 29 del 29/12/2021, del verbale dell’incontro in contraddittorio del 17/12/2021, nonché della comunicazione di esito di anomalia e proposta di aggiudicazione del 01/01/2022;
- del provvedimento di nomina della commissione di gara, non noto alla deducente;
- del provvedimento di indizione della gara/determina a contrarre, non noto alla deducente;
- del bando e del disciplinare di gara e, più precisamente, dell’articolo 7 recante «modalità di aggiudicazione»;
-  della nota del 14/03/2022 con la quale ATM ha comunicato l’avvenuta rideterminazione della graduatoria Lotto 3.
-   nonché di ogni altro provvedimento connesso;
e per la condanna
dell’Ente resistente al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa,
nonché,
per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010 ed espressa richiesta di subentro nel contratto
4) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Consorzio Stabile Cmf il 4/4/2022:
- del verbale di gara n. 6 del 29.1.2020, nella parte in cui la Commissione ha verificato la documentazione amministrativa presentata dalla società Ferco S.r.l. in RTI costituendo con Lancar S.r.l., Fulgens S.r.l. e Consorzio Innova Soc. Coop.;
- del verbale di gara n. 15 del 9.4.2021, nella parte in cui la Commissione ha ammesso alle successive fasi della procedura il costituendo RTI tra Ferco S.r.l., Fulgens S.r.l. e Consorzio Innova Soc. Coop. per il Lotto 3;
- del verbale di gara n. 17 del 20.5.2021 con cui la Commissione ha dato atto che il costituendo RTI tra Ferco S.r.l., Fulgens S.r.l. e Consorzio Innova Soc. Coop. per il Lotto 3 è stato ammesso in prima battuta alle successive fasi della Gara come comunicato con esito del 14 aprile 2021 pubblicato sul sito della S.A.;
- di tutti i verbali di gara, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti alla procedura nella sola parte in cui hanno omesso di procedere all’esclusione del costituendo RTI tra Ferco S.r.l., Fulgens S.r.l. e Consorzio Innova Soc. Coop. per il Lotto 3 collocandolo inizialmente al sesto posto della graduatoria del Lotto 3, ivi compresi il verbale di aggiudicazione del Lotto n. 3 in data 8.2.2022, nonché la comunicazione in data 14 marzo 2022 di rideterminazione della graduatoria del Lotto n. 3, quest’ultimo, in particolar modo, nella parte in cui colloca il costituendo RTI tra Ferco S.r.l., Fulgens S.r.l. e Consorzio Innova Soc. Coop. al secondo posto, in luogo di disporne l’esclusione dalla Gara.
sul ricorso numero di registro generale 552 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ferco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini, Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Trasporti Milanesi Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Stabile Cmf, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiana Carpani, Franco Mastragostino, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Trasporti Milanesi Spa e di Consorzio Stabile CMF;
Visto il ricorso incidentale presentato da Consorzio Stabile CMF
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso principale e il secondo ricorso per motivi aggiunti, nei limiti di quanto esposto in motivazione e per l’effetto: a) annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato; b) dichiara l’inefficacia del contratto stipulato in data 28 settembre 2022 dalla Stazione appaltante con il Consorzio controinteressato, secondo la decorrenza precisata in motivazione; c) dispone il subentro della ricorrente principale;
2) dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti presentato dalla ricorrente principale;
3) respinge il ricorso incidentale;
4) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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