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Sentenza n. 202300392/2023

Sentenza n. 202300392/2023

3I - IMMIGRAZIONE - PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO ALLA FRONTIERA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300392/2023
EsitoDICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Concetta Plantamura,	Consigliere
Anna Corrado,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di respingimento alla frontiera (ex art. 10 comma 1 d.lgs. 25/07/1998 n. 286)
del 24/01/2022;
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Ridolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via de' Falegnami 5;
U.T.G. - Prefettura di Varese, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione e rimette le parti al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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