1C - ARERA - ISTANZA RICONOSCIMENTO TARIFFARIO IN DEROGA ALL’ART. 4.3 DELLA C.D. RTDG - RIGETTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300038/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Società Irpina Distribuzione Gas - S.I.Di.Gas s.p.a., operante nel settore della distribuzione e della misura del gas, ha presentato un ricorso contro diversi atti emanati dall'ARERA tra novembre e dicembre 2020. La società aveva precedentemente inoltrato, con nota del 13 novembre 2019, un'istanza per l'adozione di misure urgenti in materia tariffaria. A fronte di questa istanza, l'ARERA ha proceduto a una riunione del Collegio il 26 novembre 2019, seguita da audizione della società, e successivamente ha emesso atti di comunicazione e significazione il 2 dicembre 2020. Nel corso dei mesi successivi, il Collegio dell'ARERA si è riunito in due occasioni, il 26 novembre e il 22 dicembre 2020, senza che i relativi verbali fossero comunicati tempestivamente alla ricorrente. La controversia affonda le radici nella richiesta della S.I.Di.Gas di rettifiche tariffarie con effetto retroattivo, questione delicata nel settore della regolazione energetica dove gli equilibri economici fra distributore e utenti sono tutelati da specifiche normative.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalle disposizioni normative relative alla regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, in particolare dal Testo Unico approvato dall'ARERA con deliberazione n. 570/2019/R/Gas del 27 dicembre 2019, al quale la ricorrente ha contestato l'articolo 4.3 nella parte in cui interpreta il divieto di applicare rettifiche tariffarie con effetto retroattivo. La regolazione del settore energetico, affidata all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è operata attraverso deliberazioni che assumono valore di norma regolamentare generale, vincolante per tutti gli operatori della distribuzione. Tali deliberazioni perseguono l'obiettivo di garantire l'equilibrio fra le esigenze di sostenibilità economica dei gestori e la tutela degli interessi dei consumatori, una tensione che emerge chiaramente nella questione delle rettifiche tariffarie retroattive, donde il ricorso al principio di certezza del diritto e di affidamento.
La questione giuridica
Il nodo controverso riguardava la legittimità della posizione interpretativa assunta dall'ARERA nel vietare in assoluto le rettifiche tariffarie con effetto retroattivo, e parallelamente la legittimità degli atti procedurali attraverso i quali tale posizione era stata comunicata e attuata. La S.I.Di.Gas contestava sia la sostanza della norma interpretata nel senso del divieto assoluto, rivendicando il diritto a correttivi retroattivi in determinate circostanze, sia gli aspetti procedurali, denunciando la mancata comunicazione dei verbali di riunione dell'organo collegiale. La questione implicava una riflessione sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità dei limiti posti all'azione dell'ARERA nel campo delle rettifiche tariffarie, nonché sulla corretta attuazione dei principi di trasparenza e partecipazione procedimentale nel contesto della regolazione amministrativa dell'energia.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato complessivamente il ricorso considerando tanto i profili procedurali quanto quelli di merito circa la legittimità dell'interpretazione della norma. In relazione agli atti impugnati, il collegio ha valutato se l'ARERA avesse operato in conformità alle competenze e ai poteri assegnatele dalla legge, e se l'esercizio di tali poteri fosse avvenuto secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Circa il divieto di rettifiche retroattive, il TAR ha ritenuto che l'interpretazione fornita dall'ARERA rappresentasse un'esercizio legittimo del potere regolamentare, coerente con le finalità di certezza e stabilità che il settore energetico richiede, nonché con la necessità di prevenire disallineamenti tariffari che potrebbero danneggiare i consumatori. Il giudice ha inoltre ritenuto non viziati gli atti procedurali, ritenendo che la documentazione fornita fosse sufficiente a garantire il contraddittorio e che i vizi formali lamentati non incidessero sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto interamente il ricorso proposto dalla S.I.Di.Gas, confermando la piena legittimità degli atti emanati dall'ARERA e dell'interpretazione della norma in materia di rettifiche tariffarie. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti, una soluzione che riflette una valutazione non del tutto favorevole alle tesi della ricorrente ma senza pronunciamenti di particolare gravità nei suoi confronti. Infine, il Tribunale ha ordinato l'esecuzione della sentenza all'autorità amministrativa, concludendo così definitivamente la controversia senza possibilità di appello che avrebbe richiesto un ulteriore giudizio di legittimità.
Massima
L'ARERA esercita legittimamente il potere di interpretare le norme sulla regolazione tariffaria vietando in assoluto le rettifiche con effetto retroattivo al fine di garantire certezza e stabilità nel settore della distribuzione del gas, purché tale interpretazione sia ragionevole e proporzionata alle finalità di tutela dei consumatori e degli equilibri economici del sistema.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - della comunicazione ARERA del 2 dicembre 2020, prot. n. 40246, avente ad oggetto “Istanza di misure urgenti presentate in allegato alla nota 13 novembre 2019, prot. n. N DS/AD/CM/2/19 e successiva audizione presso la Vs. sede in data 29 novembre 2019 - atto di significazione e impulso”; - dei verbali delle riunioni del Collegio dell'ARERA 1135 del 26 novembre 2020 e 1139 del 22 dicembre 2020, mai comunicati alla società ricorrente; - della nota ARERA del 27 dicembre 2020; - di qualsiasi altro atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compreso l’articolo 4.3 del “Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas”, approvato con deliberazione ARERA del 27 dicembre 2019 n. 570/2019/R/Gas, ove interpretato nel senso di vietare in assoluto rettifiche tariffarie con effetto retroattivo. sul ricorso numero di registro generale 793 del 2021, proposto da Società Irpina Distribuzione Gas - S.I.Di.Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna De Santis ed Edoardo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Edoardo Lombardi in Milano, via Borgogna n. 8; ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in persona del legale rappresentante in carica, Vitillo s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, non costituite in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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