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Sentenza n. 202300362/2023

Sentenza n. 202300362/2023

1A - AFFIDAMENTI - SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACILITY MANAGEMENT - LOTTO N. 1 - AGGIUDICAZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300362/2023
EsitoInammissibile

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale del 08/02/2022, trasmesso alla ricorrente con comunicazione di pari data (doc. 2), con il quale l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.a. (ATM) ha aggiudicato all’associazione temporanea di imprese tra Miorelli Service S.p.a. (mandataria), B&B Service Soc. Coop. (mandante) e Tepor S.p.a. (mandante) il Lotto 1 della «procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di facility management per stabili, stazioni, parcheggi e rotabili» (appalto n. 3600000039 – CIG Lotto 1 8016669C87);
- di tutti i verbali delle sedute di gara e segnatamente del verbale n. 1 del 18/12/2019; n. 2 del 18/12/2019 (doc. 4); n. 3 del 30/12/2019; n. 4 del 10/01/2020 (doc. 6); n. 5 del 24/01/2020; n. 6 del 29/01/2020; n. 7 del 03/02/2020 (doc. 9); n. 8 del 14/05/2020 10); n. 9 del 24/06/2020 (doc. 11); n. 10 del 21/07/2020; n. 11 del 07/08/2020 (doc. 13); n. 12 del 18/09/2020; n. 13 del 21/12/2020; n. 14 del 24/03/2021; n. 15 del 09/04/20217); n. 16 del 12/05/2021; n. 17 del 20/05/2021; n. 18 del 04/06/2021; n. 19 del 25/06/2021; n. 20 del 30/06/2021; n. 21 del 09/07/2021; n. 22 del 21/07/2021; n. 23 del 21/07/2021; n. 24 del 21/07/2021; n. 25 del 09/09/2021; n. 26 del 28/09/2021; n. 27 del 10/11/2021; n. 28 del 14/12/2021; n. 29 del 29/12/2021,
nonché della comunicazione di esito di anomalia e proposta di aggiudicazione del 01/01/2022;
- del provvedimento di nomina della commissione di gara, non noto alla deducente;
- del provvedimento di indizione della gara/determina a contrarre, non noto alla deducente;
- del bando e del disciplinare di gara e, più precisamente, dell’articolo 7 recante «modalità di aggiudicazione»;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso;
e per la condanna
dell’Ente resistente al risarcimento in forma specifica ovvero, in via subordinata, per equivalente economico nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
nonché:
per la declaratoria di nullità, annullamento e/o per la dichiarazione di intervenuta caducazione e/o di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more del giudizio, con conseguente adozione dei provvedimenti di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 104/2010 ed espressa richiesta di subentro nel contratto.
2) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Miorelli Service S.p.A. il 22/4/2022:
- di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso alla procedura il RTI Ferco – Lancar – Fulgens – Consorzio Innova e valutato la relativa offerta, in particolare del verbale di gara n. 6 del 29 gennaio 2020 (verbale n. 6 del 29 gennaio 2020; verbale n. 15 del 9 aprile 2021) con cui la commissione ha ritenuto regolare e completa la documentazione presentata in gara dal suddetto RTI, invece di escluderlo;
- dei verbali con cui è stata illegittimamente approvata la graduatoria dei concorrenti ai tre lotti della procedura e la conseguente proposta di aggiudicazione, nella parte in cui non è stato escluso, ammettendolo invece alla fase di apertura della valutazione delle offerte, il RTI Ferco (verbale n. 23 del 21 luglio 2021; – verbale n. 29 del 21 luglio 2021);
- ove occorrer possa, del disciplinare di gara in parte qua ove interpretato nel senso di consentire la partecipazione e la presentazione di offerte per tutti i lotti da parte di soggetti costituiti in forma e composizione differenti;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti;
nonché per l’accertamento
della revoca ex lege del certificato di rating di legalità della società Lancar;
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da Miorelli Service S.p.A. il 27/5/2022:
- degli atti già impugnati con il ricorso incidentale;
- del verbale n. 21 del 9 luglio 2021 nella parte in cui ha illegittimamente attribuito all’offerta tecnica del RTI Ferco il punteggio per il criterio 3.A.2 (verbale n. 21);
- del verbale n. 22 del 21 luglio 2021, nella parte in cui il RTI Ferco è stato illegittimamente ammesso alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche (verbale n. 22);
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ferco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini, Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Cardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Miorelli Service S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazzetta U. Giordano, 4;
B&B Service Società Cooperativa, Tepor S.p.A., Consorzio Innova Soc. Coop., Fulgens S.r.l., Lancar S.r.l., non costituiti in giudizio;
Consorzio Gisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ielo, Paola Iatì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. e di Miorelli Service S.p.A. e di Consorzio Gisa;
Visto il ricorso incidentale e il successivo ricorso per motivi aggiunti presentati da Miorelli Service S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibili il ricorso incidentale e il successivo ricorso per motivi aggiunti all’incidentale;
3) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:

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