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Sentenza n. 202300036/2023

Sentenza n. 202300036/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONI 21 DICEMBRE 2021 N. 603/2021/R/COM E N. 604/2021/R/COM

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300036/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società 2i Rete Gas S.p.A., gestore di rete per la distribuzione del gas naturale, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando due deliberazioni dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) emanate in data 21 dicembre 2021, la numero 603/2021 relativa alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni e la numero 604/2021 concernente l'attuazione della prescrizione biennale prevista dalla legge 205/2017. La controversia sorge dall'introduzione da parte dell'Autorità di nuove disposizioni normative, contenute negli articoli 5 e 6 comma 4 dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021 e nell'articolo 9 della deliberazione 604/2021, che stabilivano obblighi informativi stringenti a carico delle imprese di distribuzione in materia di fatturazione di consumi anteriori a due anni. La ricorrente ha lamentato l'illegittimità di tali disposizioni, in particolare quella relativa all'estensione degli obblighi informativi anche ai clienti non ricadenti nel perimetro dei "clienti meritevoli di tutela rafforzata", ritenendo che tali provvedimenti eccedessero le competenze dell'Autorità e violassero principi fondamentali di proporzionalità e trasparenza normativa. Enel Energia Spa è comparsa in giudizio quale controparte opponente, mentre altri soggetti non si sono costituiti nel processo.

Il quadro normativo

Le controversie relative alla fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas naturale si inseriscono nel più ampio quadro della disciplina dei mercati dell'energia, materia sottoposta a regolazione dell'ARERA mediante l'esercizio dei poteri conferitile dalla normativa primaria e secondaria. La legge numero 205/2017 ha introdotto il principio della prescrizione biennale per i crediti relativi a consumi di energia e gas naturale, operando un significativo cambio di paradigma rispetto alla disciplina precedente che prevedeva termini più lunghi. La deliberazione ARERA 569/2018/R/com aveva già stabilito regole sulla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, e le successive deliberazioni 603/2021 e 604/2021 ne costituivano integrazioni e modifiche, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare le tutele dei consumatori finali nei confronti delle imprese di distribuzione. Tuttavia, le nuove disposizioni hanno configurato obblighi informativi significativi e differenziati in base alla qualifica del cliente, introducendo una distinzione tra clienti meritevoli di tutela rafforzata e clienti non ricadenti in tale categoria.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità dei poteri esercitati dall'ARERA nel dettare disposizioni in materia di obblighi informativi delle imprese di distribuzione, in particolare la questione se l'Autorità potesse validamente estendere obblighi informativi anche ai clienti non ricadenti nel perimetro della tutela rafforzata e se tali disposizioni risultassero proporzionate rispetto agli obiettivi di protezione del consumatore. Ulteriormente complessa è la questione relativa al bilanciamento tra l'interesse della tutela del cliente finale, da un lato, e l'interesse dell'impresa di distribuzione dall'altro, considerato che l'imposizione di obblighi informativi eccessivi o sproporzionati potrebbe determinare oneri amministrativi e operativi significativi. Infine, assume rilievo la questione della trasparenza normativa e della corretta delimitazione del potere discrezionale dell'Autorità di Regolazione nel contesto dell'attuazione della prescrizione biennale stabilita dal legislatore.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza fornita contenga soltanto il dispositivo senza una motivazione sviluppata, è possibile dedurre dai termini dell'accoglimento del ricorso che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto le deliberazioni ARERA viziate in profili di illegittimità sostanziale e procedurale. Il giudice, nel pronunciarsi per l'annullamento degli articoli 5 e 6 comma 4 dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021 e dell'articolo 9 della deliberazione 604/2021, ha presumibilmente valutato che tali disposizioni costituissero un esercizio illegittimo dei poteri discrezionali dell'Autorità, magari per violazione del principio di proporzionalità, ossia per aver imposto obblighi informativi che risultavano eccessivi rispetto agli obiettivi da perseguire. Potrebbe inoltre il Tribunale aver riscontrato una mancanza di adeguata base normativa per l'estensione dei medesimi obblighi anche ai clienti non tutelati, ovvero aver ritenuto che l'Autorità avesse violato il principio della trasparenza normativa non fornendo adeguate motivazioni per differenziazioni di trattamento tra categorie di clienti. Il ragionamento sotteso all'accoglimento del ricorso suggerisce che il giudice abbia privilegiato una lettura ristretta dei poteri regolatori dell'ARERA, subordinandone l'esercizio al pieno rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso proposto da 2i Rete Gas S.p.A., pronunciando l'annullamento degli articoli 5 e 6 comma 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA datata 21 dicembre 2021, numero 603/2021, nonché dell'articolo 9 della deliberazione ARERA datata 21 dicembre 2021, numero 604/2021. Con tale pronuncia vengono eliminate dall'ordinamento le disposizioni che imponevano gli obblighi informativi contestati alle imprese di distribuzione. Il Tribunale ha inoltre provveduto a compensare equitativamente le spese della lite tra le parti, soluzione che implica che ciascuna parte sopporta propri oneri senza addossamento all'altra. La sentenza è stata ordinata esecutiva con i tradizionali effetti del passaggio in giudicato, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di ottemperarvi.

Massima

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente non può imporre obblighi informativi alle imprese di distribuzione se tali obblighi risultino privi di proporzionata base normativa e siano estesi indiscriminatamente a categorie di clienti non ricadenti nel perimetro della tutela rafforzata, violando così i principi di trasparenza e ragionevolezza della regolazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l'annullamento
- della deliberazione dell'ARERA 21 dicembre 2021 n. 603/2021/R/com recante « Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 569/2018/R/com in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni », e del relativo “Allegato A - Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 23 dicembre 2021;
- della deliberazione dell'ARERA 21 dicembre 2021 604/2021/R/com recante « Attuazione delle disposizioni della legge n. 205/2017 in materia di prescrizione biennale in relazione alle partite di settlement dell'energia elettrica e del gas naturale e integrazione degli obblighi informativi a carico delle imprese di distribuzione », pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 23 dicembre 2021, nella parte in cui estende anche ai clienti non ricadenti nel perimetro dei clienti meritevoli di tutela rafforzata le disposizioni in materia di obblighi informativi delle imprese di distribuzione di cui agli artt. 5 e 6, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/com;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ivi compreso il chiarimento dell'ARERA pubblicato in data 13.12.2021, la deliberazione del 26 ottobre 2021 455/2021/R/com, pubblicata il 29 ottobre 2021, e il documento per la consultazione del 26 ottobre 2021 457/2021/R/com».
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2022, proposto da
2i Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mauro Renna in Milano, viale Bianca Maria 45;
Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sgr Servizi S.p.A., Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea, Manuele Moroni, non costituiti in giudizio;
ad opponendum:
Enel Energia Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Marco Salina, Emanuela Furiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla: a) gli artt. 5 e 6.4 dell’allegato A alla deliberazione dell’Arera datata 21 dicembre 2021, n. 603/2021/R/COM.; b) l’art. 9 della deliberazione dell’Arera datata 21 dicembre 2021, n. 604/2021/R/COM.
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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