1C - ARERA - DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2022 N. 266/2022/R/EEL
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300357/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Sette società attive nel settore della produzione di energia solare, quali LC Sun S.r.l., SM Sun S.r.l., Stornarella Cerignola Sun S.r.l., Tonello Energie S.r.l., Nogara Solar S.r.l., Solar Consulting S.r.l. e Ajello Solar S.r.l., hanno impugnato la Deliberazione ARERA n. 266 del 21 giugno 2022 mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Tale deliberazione costituiva l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, materia relativa agli interventi sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare la disciplina delle cosiddette misure sugli extra profitti nel settore energetico. Il ricorso contesta anche il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022 che aveva orientato l'attuazione della normativa, nonché le comunicazioni del GSE successivamente inviate ai ricorrenti mediante cui si notificavano le decisioni di rifiuto delle richieste di esenzione dalle predette misure. La controversia scaturisce dunque dall'applicazione pratica della normativa volta a prelevare una quota significativa dei margini economici generati dai produttori di energia da fonti rinnovabili nel contesto della crisi energetica europea.
Il quadro normativo
La disciplina in questione affonda le radici nella legislazione italiana di contrasto ai rialzi dei prezzi energetici, implementata a livello europeo per fronteggiare lo shock economico della crisi geopolitica e della volatilità dei mercati dell'energia del 2022. L'articolo 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, nella versione modificata dal d.l. 9 agosto 2022, n. 115, istituisce un prelievo sugli extra profitti derivanti dalla produzione di energia rinnovabile, affidandone l'attuazione operativa all'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e al GSE, il Gestore dei Servizi Energetici. La normativa coinvolge inoltre il quadro europeo in materia di aiuti di Stato, le Direttive europee 2001/77, 2009/28 e la Direttiva (UE) 2019/944 e 2018/2001 relative al mercato interno dell'energia e alla promozione delle fonti rinnovabili. La questione sottesa tocca inoltre il diritto di proprietà e di libera iniziativa economica tutelati dalla Costituzione italiana e dalle carte europee dei diritti.
La questione giuridica
Il punto controverso concerne la legittimità costituzionale e sovranazionale della misura di prelievo sui sovrapprofitti del settore rinnovabile, ossia se il decreto-legge impugnato ed i provvedimenti di attuazione da esso derivati siano conformi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela della proprietà privata, oltre che alla normativa europea in materia di aiuti di Stato e libera concorrenza. I ricorrenti denunciano una compressione ingiustificata dei profitti di imprese che hanno operato in conformità al quadro normativo preesistente e che hanno effettuato significativi investimenti in impianti rinnovabili sulla base di prospettive di redditività lecite. La questione si articola inoltre sulla corretta interpretazione della normativa comunitaria relativa agli incentivi alle fonti rinnovabili e sulla compatibilità della misura italiana con il divieto di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, nonché con il principio europeo di neutralità tecnologica e non discriminazione nel settore energetico.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondati i motivi di ricorso sollevati dalle ricorrenti, accogliendo il contenzioso sul presupposto che la Deliberazione 266/2022 e i provvedimenti attuativi presentassero profili di illegittimità nel loro complesso o almeno secondo le modalità di implementazione da parte dell'ARERA e del GSE. Il collegio giudicante ha verosimilmente considerato che le ricorrenti avevano ragione nel sostenere violazioni dei principi di ragionevolezza e proporzionalità costituzionali, oppure ha ritenuto fondate le eccezioni circa la mancanza dei presupposti normativi corretti per l'implementazione della misura, o ancora ha accolto i rilievi in materia di conformità alla normativa europea sugli incentivi alle energie rinnovabili. L'accoglimento del ricorso rappresenta un giudizio di illegittimità su uno o più aspetti della deliberazione e dei provvedimenti conseguenti, pur senza che il collegio ritenga necessario procedere a rinvii alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per verificare preventivamente la legittimità della norma primaria sottostante, decidendo di risolvere la questione direttamente sulla base del diritto amministrativo vigente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso nella sua interezza, disponendo l'annullamento della Deliberazione ARERA 266/2022, del documento di consultazione 133/2022/R/eel, del comunicato GSE del 7 luglio 2022 relativo al portale per l'esenzione, nonché di tutte le comunicazioni individuali inoltrate dal GSE alle singole ricorrenti in conseguenza dell'attuazione della deliberazione. La sentenza non contiene specifiche condanne alle spese di giudizio in quanto le stesse risultano compensate tra le parti, verosimilmente in considerazione del carattere di interesse pubblico della controversia. L'ordine del Tribunale prescrive che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, il che comporta l'obbligo per ARERA e GSE di dare attuazione al pronunciamento giudiziale mediante la revoca dei provvedimenti impugnati e la cessazione dell'applicazione della disciplina sugli extra profitti alle società ricorrenti.
Massima
L'illegittimità di un provvedimento amministrativo implementativo di norma primaria può essere accertata dal giudice amministrativo quando la misura di prelievo sui sovrapprofitti nel settore dell'energia rinnovabile presenti vizi nella sua formulazione, nella sua interpretazione o nella sua applicazione operativa che violino principi di ragionevolezza, proporzionalità e conformità al diritto europeo, prescindendo dalla necessaria preliminare pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale della norma primaria stessa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione”, nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente e qui elencate (e allegate al presente ricorso, suddivisa per ciascun ricorrente: LC Sun S.r.l., GSEWEB/P20220358815 del 07/07/2022; SM Sun S.r.l., GSEWEB/P20220387494 del 09/07/2022; Stornarella Cerignola Sun S.r.l., GSEWEB/P20220389073 del 09/07/2022; Tonello Energie S.r.l., GSEWEB/P20220386694 del 09/07/2022; Nogara Solar S.r.l., GSEWEB/P20220396803 del 10/07/2022; Solar Consulting S.r.l. GSEWEB/P20220386655 del 09/07/2022; Ajello Solar S.r.l., GSEWEB/P20220384511 del 09/07/2022; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alle Direttive 2001/77 E 2009/28/CE, alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE. sul ricorso numero di registro generale 1770 del 2022, proposto da LC Sun S.r.l., SM Sun S.r.l., Stornarella Cerignola Sun S.r.l., Tonello Energie S.r.l., Nogara Solar S.r.l., Solar Consulting S.r.l., Ajello Solar S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Germana Cassar, Domenico Gullo e Ludovica Gennaro, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n. 1; Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Bernardini in Milano, piazza Bertarelli, n. 2; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Transizione Ecologica e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, CSEA - Cassa Servizi Energetici e Ambientali ex Cassa Conguaglio Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n. 1; ad adiuvandum: Associazione Italia Solare - APS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni e Michele Rondoni, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Autorità intimate; Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Associazione Italia Solare - APS Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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