1C - ARERA - DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2022 N. 266/2022/R/EEL
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300356/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
GG Garbin s.a.s., una società operante nel settore della generazione di energia da fonti rinnovabili, ha impugnato presso il TAR della Lombardia una serie di atti amministrativi riguardanti l'applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, numero 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, numero 25, il cosiddetto Decreto Sostegni ter. In particolare la società ha ricorso avverso la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente numero 266/2022/R/eel del 21 giugno 2022, le Regole Tecniche pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici e la nota comunicativa GSE del 7 luglio 2022 che ha incluso l'impianto di GG Garbin nel perimetro dei soggetti interessati dagli obblighi previsti dalla norma. La controversia nasce da un'interpretazione difforme della portata applicativa della disciplina sugli interventi relativi all'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in un momento di grande rilevanza per la transizione energetica nazionale.
Il quadro normativo
L'articolo 15-bis del Decreto Sostegni ter costituisce la norma cardine della controversia, disciplinando specifici interventi e obblighi per gli impianti di produzione di energia rinnovabile. La norma è stata attuata attraverso una deliberazione di ARERA, l'organo di regolazione del settore energetico, che ha il compito di fissare i criteri tecnici e procedurali per l'identificazione dei soggetti e degli impianti rientranti nell'ambito di applicazione della norma stessa. Il GSE, quale entità responsabile della gestione amministrativa di tali meccanismi, ha successivamente elaborato le Regole Tecniche operative necessarie per applicare sul terreno concreto la disciplina normativa. La questione riguarda pertanto il corretto bilanciamento tra i poteri di indirizzo esercitati dalle diverse amministrazioni centrali e la corretta identificazione dei soggetti obbligati alla compliance con i nuovi parametri.
La questione giuridica
La controversia verte sulla legittimità dei criteri e della procedura adottati da ARERA e GSE per includere l'impianto di GG Garbin nel perimetro dei beneficiari o obbligati dalla norma sull'energia rinnovabile. GG Garbin contesta sia il merito dell'inclusione che la correttezza formale e sostanziale dell'intero procedimento, ritenendo che la deliberazione, le regole tecniche e la comunicazione non rispondano ai requisiti di trasparenza, proporzionalità e corretta interpretazione della legge. Il nucleo della questione risiede nella corretta lettura dell'articolo 15-bis e nella identificazione puntuale delle caratteristiche dell'impianto che avrebbero dovuto determinare l'inclusione, nonché sulla legittimità dei criteri utilizzati dalle autorità competenti per tale identificazione.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR Lombardia, esaminati i ricorsi e gli atti depositi dalle parti, ha ritenuto che gli atti impugnati fossero viziati in modo tale da giustificarne l'annullamento. Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa, l'accoglimento del ricorso sottintende che il giudice ha riscontrato vizi significativi nella deliberazione ARERA, nelle Regole Tecniche del GSE e nella comunicazione di inclusione, presumibilmente riguardanti l'errata interpretazione della norma, l'illegittimità della procedura seguita, ovvero l'irragionevolezza dei criteri applicati. Il TAR ha valutato complessivamente la coerenza tra il dettato normativo dell'articolo 15-bis e l'attuazione amministrativa dello stesso, concludendo che tale attuazione non si conformava al disegno legislativo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha definitivamente accolto il ricorso di GG Garbin, annullando integralmente gli atti impugnati: la deliberazione ARERA numero 266/2022/R/eel, le Regole Tecniche del GSE e la nota comunicativa del 7 luglio 2022 riguardante l'inclusione nel perimetro. Ha inoltre annullato ogni ulteriore atto e provvedimento connesso, presupposto e conseguente a quelli impugnati. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, secondo l'equità, e il giudice ha ordinato all'autorità amministrativa di eseguire quanto deciso con la sentenza.
Massima
L'inclusione di un impianto di produzione di energia rinnovabile nel perimetro dei soggetti interessati da obblighi normativi deve avvenire secondo criteri trasparenti e proporzionati, mediante corretta interpretazione della legge e osservanza dei principi di legalità e ragionevolezza amministrativa, con annullamento degli atti che violino tali principi.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore per l’annullamento - della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel, “Attuazione dell’art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”, pubblicata sul sito dell’ARERA in data 23 giugno 2022; - delle Regole Tecniche sull’applicazione dell’articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, pubblicate dalla Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a.; - della nota prot. n. GSEWEB/P20220356341 dd. 7.7.2022 della Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., avente ad oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. Decreto Sostegni ter”; - di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati. sul ricorso numero di registro generale 1820 del 2022, proposto da GG Garbin s.a.s. di Giuseppe Garbin & C., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Mainardis, Mario Nussi ed Aldo Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Cesare Mainardis in Udine, via Portanuova n. 17; ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino ed Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Bernardini in Milano, piazza Bertarelli n. 2; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, Ministero della Transizione Ecologica e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, della GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dello Sviluppo Economico; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Rosanna Perilli; Uditi per la parte ricorrente gli avvocati Aldo Travi, Cesare Mainardis e Mario Nussi, per la GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. l’avvocato Gianluigi Pellegrino e per l’ARERA, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero della Transizione Ecologica e per il Ministero dello Sviluppo Economico l’avvocato dello Stato Silvana Vanadia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →