1H/N - SERVIZI PUBBLICI IN MATERIA DI ACQUA ED ELETTRICITÀ - CONCESSIONI IDROELETTRICHE SCADUTE - VALUTAZIONE INTERESSE PUBBLICO IN RELAZIONE AI DIVERSI USI DELLE ACQUE - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI - DIFFERIMENTO ACCESSO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300353/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La società A2A S.p.A., operatrice di rilievo nel settore della gestione dei servizi idrici ed energetici, ha presentato istanza di accesso a documenti amministrativi riguardanti i procedimenti relativi alle concessioni di grande derivazione per usi idroelettrici presso la Regione Lombardia. La Regione, con comunicazione del 16 settembre 2022, ha disposto il differimento dell'accesso ai documenti richiesti, limitando la visibilità a quanto legittimato dalla società secondo le sue valutazioni discrezionali. A2A ha impugnato questa decisione di differimento dinanzi al TAR, sostenendo il proprio diritto di accesso incondizionato agli atti, nonché impugnando contestualmente il regolamento regionale e la delibera di giunta che, nella loro formulazione, avrebbero potuto precludere il diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi relativi alle concessioni idriche scadute o in scadenza.
Il quadro normativo
Il ricorso si inserisce nel contesto della disciplina sull'accesso amministrativo prevista dalla legislazione nazionale, dalla normativa regionale lombarda in materia di trasparenza amministrativa e dal diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi. In particolare, è rilevante la Legge Regionale Lombardia n. 5 dell'8 aprile 2020, che disciplina le modalità di valutazione dell'interesse pubblico per le concessioni di grande derivazione idroelettrica, e il correlato Regolamento Regionale n. 3 del 24 maggio 2022, che specifica le procedure di coinvolgimento degli enti, amministrazioni e soggetti interessati a tali procedimenti. La Delibera della Giunta Regionale n. XI/6597 del 30 giugno 2022 ha ulteriormente definito le modalità di avvio dei procedimenti di valutazione dell'interesse pubblico. Questi atti normativi operano nel contesto generale del diritto d'accesso ai documenti amministrativi e della partecipazione procedimentale, garantiti dalla Costituzione e dalla legislazione nazionale.
La questione giuridica
Il cuore della controversia riguarda la legittimità del differimento dell'accesso disposto dalla Regione e, subordinatamente, la corretta interpretazione del regolamento regionale nella parte in cui potrebbe escludere o limitare il diritto di A2A di accedere agli atti e di partecipare al procedimento di valutazione dell'interesse pubblico. La questione era particolarmente rilevante considerando che A2A, in quanto operatore nel settore idroelettrico, aveva un interesse diretto e concreto nella gestione delle concessioni di grande derivazione, e pertanto nello scrutinio degli atti amministrativi che disciplinano la loro assegnazione e gestione. La Regione aveva inteso posizionare il differimento come strumento di protezione di interessi pubblici, ma il ricorso contestava se questa pratica fosse compatibile con i principi di trasparenza amministrativa e con il diritto di partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha valutato la fondatezza della pretesa di A2A di accesso incondizionato agli atti e ha ritenuto che il differimento disposto dalla Regione non trovasse adeguata giustificazione in assenza di circostanze ostative specificamente documentate. Il collegio giudicante ha considerato prioritario il principio della trasparenza amministrativa e il diritto fondamentale di accesso ai documenti amministrativi, che assumono particolare rilevanza nei procedimenti che interessano soggetti direttamente colpiti dalle decisioni amministrative. Il TAR ha probabilmente ritenuto che le modalità del differimento, così come concretamente applicate dalla Regione, non rispettassero le garanzie procedurali minime e i principi di par condicio tra operatori interessati a medesimi procedimenti. La decisione riflette la necessità di assicurare un effettivo diritto di difesa e di partecipazione informata ai procedimenti amministrativi, particolarmente in materia di gestione di risorse strategiche come le derivazioni idriche.
La decisione
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, annullando la comunicazione di differimento dell'accesso della Regione e ordinandole di consentire immediatamente l'ostensione della documentazione richiesta da A2A nei termini indicati nella motivazione della sentenza. La Regione Lombardia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in duemila euro, oltre ai relativi oneri fiscali, previdenziali e accessori di legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa, sottintendendo l'urgenza di ripristinare il diritto di accesso della ricorrente e la necessità che la Regione adottasse i provvedimenti esecutivi senza indugi.
Massima
La Regione non può legittimamente differire l'accesso ai documenti amministrativi richiesti da un operatore interessato a procedimenti di concessione di derivazioni idriche per usi idroelettrici, poiché il differimento deve trovare giustificazione in circostanze ostative specificamente documentate e conformi ai principi di trasparenza amministrativa e di partecipazione procedimentale garantiti dall'ordinamento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento - della comunicazione della Regione Lombardia avente ad oggetto “riscontro a prot. PG-A2A-A2A-0157045-26/08/2022-U – Regolamento regionale n. 3- 2022 e DGR n. 6597 del 30.06.2022, pubblicata sul BURL del 08.07.2022: istanza d'accesso agli atti dei procedimenti. Comunicazione differimento accesso” pervenuta in data 16 settembre 2022, prot. n. V1.2022.0049337 del 16/09/2022, con la quale è stato disposto il “differimento” dell'accesso a documenti amministrativi richiesti dalla odierna ricorrente, con accertamento del diritto di A2A spa ad accedere agli atti e documenti richiesti, e condanna della Regione a consentire l'accesso richiesto; nonché in via subordinata e previa conversione del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., per l'annullamento - in parte qua, e ove il medesimo debba ritenersi preclusivo dei diritti di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo di cui all'art. 6 della legge regionale della Lombardia, n. 5 dell'8 aprile 2020, del regolamento regionale Lombardia 24 maggio 2022, n. 3 (in B.U. 26 maggio 2022 Suppl. Ordinario): “Disciplina delle modalità e procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in scadenza, nonché delle modalità di coinvolgimento degli enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini di tale valutazione, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2020, n. 5”, nonché della d.g.r. n. XI/6597 30 giugno 2022: “Approvazione dell'Avviso per la valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute, in attuazione dell'art. 3 del regolamento regionale n. 3 del 24 maggio 2022”, pubblicata nel BURL Serie Ordinaria n. 27, in data 8 luglio 2022, nonché sempre della comunicazione sub doc. 3, quale relativo atto applicativo. sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2022, proposto da A2A S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Todarello, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazza Velasca, n. 4; Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Lucia Tamborino dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano, piazza Città di Lombardia, n. 1; Comune di Valdidentro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visto l’art. 116 c.p.a.; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Regione Lombardia di consentire l’ostensione della documentazione richiesta nei termini di cui in motivazione. Condanna la Regione Lombardia al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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