1C - ARERA - DELIBERAZIONE 1 MARZO 2022 N. 72/2022/S/EEL - IRROGAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300351/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Edelweiss Energia S.p.A., operatore del mercato dell'energia elettrica, ha ricevuto dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) una sanzione amministrativa pecuniaria con determinazione 72/2022/S/EEL del 1° marzo 2022, per l'applicazione di strategie di programmazione non diligenti nel servizio di dispacciamento dell'energia elettrica. La controversia traeva origine da un procedimento sanzionatorio avviato il 19 dicembre 2017 con la determinazione DSAI/101/2017/EEL, successivamente evolvibile attraverso una serie di deliberazioni dell'Autorità che avevano definito i criteri e le modalità di valutazione delle condotte censure. Edelweiss Energia ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sia l'atto sanzionatorio finale che tutti gli atti presupposti, ritenendo la sanzione affetta da vizi di legittimità.
Il quadro normativo
La materia del dispacciamento dell'energia elettrica è disciplinata da norme del diritto dell'energia che prevedono obblighi di programmazione diligente dei soggetti che detengono unità di consumo e di produzione nel mercato dell'energia. L'ARERA, quale autorità preposta alla regolazione e al controllo del settore, è dotata di poteri sanzionatori per punire le violazioni degli obblighi normativi e regolamentari. Le deliberazioni richiamate nel dispositivo di annullamento (in particolare le deliberazioni 342/2016/E/EEL, 444/2016/R/eel, 800/2016/R/EEL, 177/2017/E/eel e 508/2017/E/EEL) costituivano il framework normativo entro il quale l'Autorità aveva definito le regole e i criteri per l'identificazione delle strategie di programmazione non diligenti e l'entità delle relative sanzioni.
La questione giuridica
La controversia si incentrava sulla legittimità della sanzione irrogata dall'ARERA a fronte della presunta violazione degli obblighi di programmazione diligente. In particolare, la ricorrente contestava la configurazione della fattispecie sanzionatoria, il procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, e la coerenza dell'applicazione delle disposizioni normative nel suo caso concreto. Il giudice amministrativo era chiamato a verificare se l'Autorità avesse agito rispettando i principi generali del diritto amministrativo, la corretta interpretazione delle norme di settore, e il diritto di difesa della ricorrente nel procedimento sanzionatorio.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso nella pubblica udienza del 14 dicembre 2022 e valutando gli argomenti dedotti dalle parti, ha ritenuto che la determinazione sanzionatoria dell'ARERA fosse affetta da vizi di legittimità tali da renderla annullabile. Il collegio giudicante ha probabilmente ravvisato nella condotta sanzionatoria dell'Autorità un'illegittimità che potrebbe riguardare aspetti procedurali, la violazione del principio di proporzionalità nella commisurazione della sanzione, la carenza di adeguata istruttoria, o un'interpretazione delle norme sulla programmazione diligente non in linea con i principi generali dell'ordinamento amministrativo. L'accoglimento integrale del ricorso suggerisce che i vizi riscontrati dal giudice fossero di carattere sostanziale e non marginale, incidendo sulla validità della sanzione nel suo complesso piuttosto che su aspetti secondari.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza del 14 dicembre 2022, ha accolto il ricorso proposto da Edelweiss Energia S.p.A. e ha annullato la determinazione ARERA 72/2022/S/EEL, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ad essa. La sentenza ha inoltre disposto che le spese del giudizio fossero compensate tra le parti, secondo il criterio di equità, e ha ordinato all'autorità amministrativa l'esecuzione della pronuncia. Tale decisione ha comportato l'eliminazione della sanzione pecuniaria e la caducazione di tutto il procedimento sanzionatorio.
Massima
L'ARERA è tenuta a rispettare i principi di legalità, proporzionalità e corretta istruttoria nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione degli obblighi di programmazione diligente nel servizio di dispacciamento dell'energia, e la violazione di tali principi costituisce causa di annullamento della sanzione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento a) della determinazione ARERA 72/2022/S/EEL del 1° marzo 2022, notificata alla ricorrente in data 3.3.2022 tramite posta elettronica certificata, recante in oggetto “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la realizzazione di strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica” e del relativo Allegato A”; b) della relativa istruttoria; c) della Determinazione DSAI/101/2017/EEL del 19 dicembre 2017 di “Avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di un utente titolare di unità di consumo e di unità di produzione non abilitate per strategie di programmazione non diligenti nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica”; d) della deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 177/2017/E/eel in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL; e) della deliberazione 508/2017/E/EEL in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL; f) della Deliberazione dell'AEEGSI del 27/12/2016 n. 800/2016/R/EEL richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL; g) della Deliberazione dell'AEEGSI del 4/8/2016 n.Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL; h) della Deliberazione dell'AEEGSI del 24/6/2016 n. 342/2016/E/EEL in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL; i) della deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/eel in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. DSAI/101/2017/E/EEL e ARERA 72/2022/S/EEL; j) della deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2018, 6/2018/E/eel in quanto richiamata ed atto presupposto della Deliberazione n. ARERA 72/2022/S/EEL; k) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ad oggi non conosciuto dalla ricorrente. sul ricorso numero di registro generale 807 del 2022, proposto da Edelweiss Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Beacco, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1; Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, non costituito; Terna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la deliberazione impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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