1A - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI - ESCLUSIONE
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300342/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La Fabbro Food S.p.a., società operante nel settore dei servizi di ristorazione, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro il Comune di Vanzago per impugnare il provvedimento con il quale era stata esclusa dalla procedura di gara finalizzata all'affidamento dell'appalto relativo al servizio di ristorazione scolastica e altri utenti. L'esclusione fu comunicata il 22 ottobre 2020 e registrata nel verbale della seconda seduta pubblica di gara. La ricorrente aveva previamente richiesto l'annullamento del provvedimento in autotutela al Comune, istanza rigettata con nota del 10 novembre 2020. Nel corso del giudizio, il Comune ha confermato l'esclusione con una nuova valutazione trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento il 30 dicembre 2020. Nel frattempo, il 12 maggio 2021, l'amministrazione ha aggiudicato la gara alla società Gemeaz Elior S.p.a. La Fabbro Food ha depositato motivi aggiunti sia il 12 febbraio 2021 che il 12 maggio 2022, richiedendo la riammissione in gara e il risarcimento dei danni subiti.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa degli appalti pubblici e delle procedure di gara, materia regolata dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle norme di diritto amministrativo generale in tema di trasparenza, imparzialità e legittimità dei provvedimenti amministrativi. Le procedure di affidamento dei servizi pubblici sono sottoposte a rigidi obblighi procedurali e sostanziali, volti a garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e corretta applicazione dei criteri di valutazione stabiliti nel bando di gara. La legittimità amministrativa delle decisioni adottate dall'amministrazione nel corso della procedura è soggetta al sindacato del giudice amministrativo, il quale verifica la conformità ai principi di diritto, la corretta motivazione dei provvedimenti e la corretta applicazione dei criteri dichiarati nel disciplinare di gara.
La questione giuridica
La questione centrale affrontata dal TAR riguardava la legittimità della decisione dell'amministrazione comunale di escludere la Fabbro Food dalla procedura di gara e di mantenere tale esclusione anche a fronte della richiesta di annullamento in autotutela e della successiva valutazione disposta dal Responsabile Unico del Procedimento. La ricorrente contestava il provvedimento come affetto da vizi nella motivazione, nella applicazione dei criteri di valutazione e nella corretta conduzione della procedura. Risultava controverso se l'amministrazione avesse correttamente applicato i criteri dichiarati nel bando e se avesse fornito una motivazione adeguata e specifica delle ragioni dell'esclusione, ovvero se la decisione fosse viziata da arbitrarietà, illogicità o violazione dei principi generali di corretto esercizio del potere amministrativo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in udienza pubblica del 1 dicembre 2022, dopo aver esaminato gli atti della causa e ascoltato i difensori delle parti, ha ritenuto che i vizi denunciati dalla ricorrente non fossero provati o comunque non tali da inficiare la legittimità dei provvedimenti impugnati. Il collegio ha verificato che l'amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nella valutazione dei requisiti e dei criteri di partecipazione alla gara, e che le valutazioni tecniche contenute nei provvedimenti di esclusione fossero state effettuate secondo le modalità e i criteri dichiarati nel disciplinare di gara. Il giudice amministrativo ha ritenuto che le eccezioni sollevate dalla ricorrente non dimostrassero l'illegittimità della procedura, né l'erroneità delle valutazioni tecniche compiute dagli uffici comunali. La conferma dell'esclusione anche a seguito della nuova valutazione del Responsabile Unico del Procedimento è stata ritenuta coerente con le risultanze istruttorie e con una corretta applicazione della normativa di gara.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha rigettato il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti depositati dalla Fabbro Food S.p.a., confermando quindi la legittimità dell'esclusione dalla procedura di gara. Ha inoltre rigettato la domanda di risarcimento dei danni presentata dalla ricorrente, in quanto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati non era stata accertata. La sentenza ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in quattromila euro a favore del Comune di Vanzago, oltre ai relativi oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. L'amministrazione comunale è stata incaricata di eseguire la presente sentenza secondo le modalità previste.
Massima
L'esclusione di un concorrente dalla gara per l'affidamento di un appalto pubblico è legittima quando l'amministrazione ha correttamente applicato i criteri dichiarati nel bando, ha fornito motivazione adeguata alle proprie valutazioni tecniche e ha esercitato il proprio potere discrezionale secondo i principi di imparzialità, trasparenza e corretta amministrazione, restando al sindacato del giudice amministrativo la verifica della conformità ai predetti principi e non la sostituzione delle valutazioni tecniche dell'amministrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'annullamento 1) quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento di esclusione della Fabbro Food S.p.a. dalla procedura di affidamento dell'appalto a ridotto impatto ambientale del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti del Comune di Vanzago del 22 ottobre 2020, comunicato in pari data, allegato al verbale della seconda seduta pubblica nel quale è stata registrata la mancata ammissione della Fabbro Food S.p.a.; - della nota del 10 novembre 2020, con la quale il Comune resistente ha rigettato l'istanza di annullamento in autotutela avanzata dalla Fabbro Food, confermando l'estromissione dalla procedura di gara; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa, in via derivata, l'aggiudicazione, se nelle more disposta, e conseguente inefficacia del contratto ove sottoscritto nonché per la condanna dell'amministrazione a riammettere in gara la ricorrente e per il risarcimento dei danni 2) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12 febbraio 2021: - della nota del RUP del 30 dicembre 2020, comunicata in pari data, con la quale il Comune resistente – all'esito di una nuova valutazione – ha confermato l'esclusione dalla gara della Fabbro Food S.p.a.; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali; nonché per la condanna dell'amministrazione a riammettere in gara la ricorrente e per il risarcimento dei danni; 3) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12 maggio 2022: - della Determinazione Dirigenziale n. 149 del 12 maggio 2021, con cui il Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Città di Vanzago ha aggiudicato la gara per l'affidamento dell'appalto a ridotto impatto ambientale del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti al concorrente Gemeaz Elior S.p.a., - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali ove adottati e per l'inefficacia del contratto, ove stipulato, nonché per la condanna dell'amministrazione a riammettere in gara la ricorrente e per il risarcimento dei danni. sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Fabbro Food S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, piazzetta U. Giordano, n. 4; Comune di Vanzago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Brunello De Rosa, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; Gemeaz Elior S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Elior Ristorazione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vanzago; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, rigetta il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti. Rigetta la domanda risarcitoria. Condanna la ricorrente al pagamento, a favore del Comune di Vanzago, delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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