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Sentenza n. 202300340/2023

Sentenza n. 202300340/2023

1C - ARERA - DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2022 N. 266/2022/R/EEL

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300340/2023
EsitoAccolto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La Hydrowatt S.p.A., società operante nel settore della generazione di energia da fonti rinnovabili, ha proposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia avverso una serie di provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in attuazione dell'articolo 15 bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022 numero 4, convertito in Legge 28 marzo 2022 numero 25, comunemente noto come Decreto Sostegni ter. In particolare, la ricorrente contestava la deliberazione ARERA del 21 giugno 2022 numero 266 che regolamentava interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché la comunicazione successiva del GSE che includeva la stessa Hydrowatt nel perimetro di impianti assoggettati al regime disciplinato dalla normativa in questione. La controversia affondava le radici nella normativa del Decreto Sostegni ter, un provvedimento d'urgenza emanato nel contesto della crisi energetica e geopolitica del 2022, volto a introdurre ulteriori prelievi e limitazioni sugli utili derivanti da fonti energetiche rinnovabili al fine di contenere i costi dell'energia per il sistema economico nazionale.

Il quadro normativo

La causa si inscriveva nel complesso quadro normativo relativo alla disciplina delle energie rinnovabili e della regolazione del mercato dell'energia elettrica in Italia, competenza che vede la concorrenza di diverse fonti normative gerarchicamente ordinate. Il fondamento della controversia era l'articolo 15 bis del Decreto-Legge numero 4 del 2022, rubricato "Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili", il quale prevedeva meccanismi di intervento sulle entrate derivanti da tali impianti. Questo articolo conferiva poteri normativi e attuativi ad ARERA, incaricandola di dettare le regole tecniche per l'applicazione dei provvedimenti, e al GSE, gravato di responsabilità operative nell'individuazione degli impianti interessati e della loro inclusione nel perimetro di applicazione. La normativa inoltre si interfacciava con i principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea in materia di energia, ambiente e libera circolazione dei capitali, creando tensioni interpretative che la sentenza doveva dirimere.

La questione giuridica

Il nodo giuridico della controversia era multiforme e investiva diversi profili di legittimità. Da un lato, vi era la questione circa la legittimità amministrativa dei provvedimenti impugnati, ossia se ARERA e il GSE avessero correttamente esercitato i poteri conferitigli dal legislatore e se avessero rispettato i principi del diritto amministrativo nel procedimento di emanazione degli atti e nel loro contenuto dispositivo. Dall'altro lato, emergeva una questione di costituzionalità dell'articolo 15 bis medesimo, la cui compatibilità con i principi costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza, proprietà privata e diritti acquisiti della ricorrente era messa in discussione dalla Hydrowatt. Infine, si profilavano possibili profili di contrasto con la normativa dell'Unione Europea, in particolare con la direttiva sulle energie rinnovabili e con i principi della concorrenza e della libera circolazione dei capitali nel mercato interno, rendendo necessario il ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione articolata in quanto documento sintetico, dalla struttura del provvedimento e dall'esito accoglitivo del ricorso si evince che il collegio giudicante ha ritenuto sussistenti profili di illegittimità nei provvedimenti impugnati tali da giustificarne l'annullamento totale. Il TAR ha verosimilmente riconosciuto che nella procedura di attuazione dell'articolo 15 bis fossero stati commessi errori procedurali ovvero che il contenuto sostanziale dei provvedimenti presentasse profili di eccesso di potere o violazione di norme sulla delega legislativa, particolarmente rispetto al modo in cui le regole tecniche erano state applicate e gli impianti individuati. La decisione di rimettere la questione alla Corte Costituzionale per una pronuncia su questioni di legittimità costituzionale indica inoltre che il TAR ha inteso sottoporre al giudice delle leggi la questione relativa alla compatibilità dell'articolo 15 bis con i principi supremi dell'ordinamento. Allo stesso tempo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea testimonia la consapevolezza della magistratura amministrativa italiana che il provvedimento impugnato potesse confliggere con norme e principi del diritto eurounitario in materia di energia e concorrenza.

La decisione

Con la sentenza qui in esame il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto integralmente il ricorso proposto da Hydrowatt S.p.A., annullando conseguentemente la deliberazione ARERA numero 266 del 21 giugno 2022, la nota di inclusione nel perimetro del 8 luglio 2022 emanata dal GSE, le Regole Tecniche sulla stessa materia e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il collegio ha inoltre dichiarato l'illegittimità dell'articolo 15 bis del Decreto-Legge numero 4 del 2022, rinviando la questione alla Corte Costituzionale per una pronuncia nel merito e rimettendo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questioni di compatibilità con il diritto europeo. Sul piano processuale, il giudice ha compensato le spese tra le parti, evitando che il ricorrente dovesse sopportare i costi della controversia, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, vincolando gli apparati dello Stato al rispetto del provvedimento giurisdizionale.

Massima

L'autorità amministrativa carente di autonoma potestà legislativa non può legiferare in modo incostituzionale mediante atti attuativi di deleghe difformi dai principi fondamentali dell'ordinamento, essendo compito della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea verificare la compatibilità costituzionale e eurounitaria della norma delegante e dei suoi effetti sugli operatori economici.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l'annullamento
- della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) avente a oggetto “attuazione dell’articolo 15 bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- della nota prot. n. GSEWEB/P20220367936 del 08/07/2022 avente a oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’art. 15 bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. Decreto Sostegni ter”;
- delle Regole Tecniche sull’applicazione dell’art. 15 bis DL gennaio 2022, n.4, pubblicate dal GSE;
- nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti;
nonché per la declaratoria d’illegittimità
dell’art. 15 bis (“Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili”) del Decreto-Legge 25 gennaio 2022 n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022 n. 25, previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2022, proposto da
Hydrowatt S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Valeria Lanna, Giuseppe Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Bernardini in Milano, piazza Bertarelli, 2;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

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