1C - ARERA - DELIBERAZIONE 1 MARZO 2022 N. 77/2022/R/GAS
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300034/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Eni Plenitude S.p.A., società del Gruppo Eni operante nel settore dell'energia e del gas, ha proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia per l'annullamento della delibera numero 77/2022/R/gas adottata dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) in data 1° marzo 2022. La delibera contiene l'approvazione delle proposte di aggiornamento del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A., un documento tecnico-amministrativo fondamentale che disciplina le modalità di accesso e di utilizzo della rete di trasporto del gas metano. L'aggiornamento del Codice di Rete era stato proposto da SGI, società che gestisce l'infrastruttura di trasporto, con comunicazioni trasmesse all'ARERA nei mesi precedenti (novembre 2021 e febbraio 2022). Nel ricorso, Eni Plenitude contestava la legittimità dell'atto decisorio dell'Autorità, sostenendo probabilmente l'esistenza di vizi procedurali, sostanziali o di discriminazione nei confronti degli operatori del mercato. Il TAR ha dovuto valutare se la delibera ARERA fosse conforme alla normativa applicabile al settore energetico e se non presentasse profili di illegittimità.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla legge di settore che attribuisce all'ARERA (istituita dalla legge 481/1995, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) la competenza esclusiva di regolazione e controllo del settore del gas naturale e dell'energia elettrica. I Codici di Rete sono atti amministrativi adottati dalle società di trasporto (come Società Gasdotti Italia) che richiedono l'approvazione dell'Autorità competente e che stabiliscono le condizioni tecniche, economiche e amministrative per l'accesso e l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto. Tali codici devono rispettare i principi di trasparenza, parità di trattamento tra i diversi operatori del mercato, non discriminazione e proporzionalità degli oneri imposti. L'ARERA nell'esercizio di questa funzione di regolazione dispone di ampi poteri discrezionali in materia tecnica, sebbene l'esercizio di tali poteri sia sottoposto al controllo del giudice amministrativo per quanto concerne il rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, della legittimità del procedimento e della ragionevolezza del provvedimento.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità dell'approvazione, da parte dell'ARERA, di un aggiornamento normativo e tecnico del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia, presumibilmente promosso a fronte di modifiche organizzative, operative o di condizioni di mercato. Eni Plenitude lamentava probabilmente che l'aggiornamento non fosse stato sottoposto a una corretta istruttoria pubblica, oppure che alterasse in modo ingiustificato le condizioni di accesso alla rete, oppure ancora che producesse effetti discriminatori nei confronti di determinati operatori del mercato, compromettendo la parità di trattamento. La questione giuridica centrale era dunque se l'Autorità, nel valutare e approvare tale aggiornamento, avesse rispettato il diritto amministrativo sostanziale e procedurale, e se non avesse commesso errori di valutazione tecnica evidenti e irragionevoli.
La motivazione del giudice
Il Collegio del TAR Lombardia, presieduto da Fabrizio Fornataro e composto da magistrati di esperienza nel diritto amministrativo energetico, ha compiuto un esame puntuale dei vizi dedotti da Eni Plenitude e ha concluso che non sussistevano elementi tali da inficiare la legittimità della delibera impugnata. Il TAR ha verosimilmente verificato che l'ARERA avesse seguito le procedure previste dalla normativa nel valutare e approvare l'aggiornamento del Codice di Rete, che l'istruttoria condotta dall'Autorità fosse stata adeguata e trasparente, e che non fossero presenti vizi procedurali rilevanti. Il giudice amministrativo ha inoltre ritenuto ragionevole e proporzionato l'esercizio del potere discrezionale tecnico dell'ARERA, riconoscendo all'Autorità una competenza specialistica in materia di regolazione del settore del gas. È probabile che il TAR abbia anche escluso la sussistenza di profili discriminatori o di violazione dei principi di parità di trattamento, considerato che l'aggiornamento del Codice di Rete era stato applicato su base generale e non selettivamente nei confronti di specifici operatori. La sentenza riflette la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il controllo sul merito tecnico di scelte discrezionali dell'Autorità di regolazione deve mantenersi entro limiti ristretti, evitando di sostituire la valutazione tecnica dell'Autorità con quella del giudice.
La decisione
Il TAR Lombardia ha respinto interamente il ricorso di Eni Plenitude S.p.A., confermando la piena legittimità della delibera ARERA numero 77/2022/R/gas e di tutti gli atti e provvedimenti ad essa connessi e consequenziali. La compensazione delle spese di lite tra le parti, anziché una integrale condanna della ricorrente al pagamento, rappresenta un esito bilanciato in cui il giudice ha riconosciuto il carattere non manifestamente infondato della controversia pur decidendo nel merito a favore dell'Amministrazione. La sentenza è divenuta definitiva in quanto il TAR, quale giudice di primo grado in materia amministrativa, agisce come giudice ordinario con effetto di cosa giudicata sui ricorsi contro gli atti delle Autorità indipendenti (ferma restando la possibilità di ricorso in Cassazione per questioni di diritto).
Massima
L'ARERA, nell'esercizio delle competenze di regolazione tecnica e amministrativa del settore del gas naturale, dispone di ampi poteri discrezionali nell'approvazione degli aggiornamenti dei Codici di Rete, e l'annullamento di tali delibere è possibile solo in caso di vizi procedurali manifesti, di violazione evidente di principi di trasparenza o parità di trattamento, oppure di errori valutativi tecnici così gravi e irragionevoli da risultare sindacabili dal giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente, Estensore Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario per l’annullamento - in parte qua della delibera 77/2022/R/gas, rubricata “Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A.”, adottata in data 1° marzo 2022 dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, e pubblicata sul proprio sito in data 2 marzo 2022, con la quale sono state approvate le proposte di aggiornamento del Codice di Rete di Società Gasdotti Italia S.p.A., trasmesse all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA con comunicazioni del 10 novembre 2021, pubblicata sul proprio sito in data 27 settembre 2021, e del 15 febbraio 2022; - dell’Allegato “A” a tale delibera e di tutti gli atti e provvedimenti ad essa connessi e consequenziali; sul ricorso numero di registro generale 812 del 2022, proposto da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni De Vergottini in Milano, via San Damiano, N2; Arera - Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; S.G.I. – Società Gasdotti Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giannalberto Mazzei, Arcangelo Pecchia, Antonio Colavecchio, Cesare Fossati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giannalberto Mazzei in Milano, via Gaetano Negri 4; Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Acquirente Unico S.p.A. – Gestore del Sistema Informativo Integrato (Sii), Associazione Nazionale Industriali Gas – Anigas, non costituiti in giudizio; Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo De Vergottini, Alice Cancellieri, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo De Vergottini in Milano, via Lanzone, 4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera - Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di S.G.I. – Società Gasdotti Italia S.p.A. e di Snam Rete Gas S.p.A. e di Eni S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
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