1C - ARERA - DELIBERAZIONE 21 GIUGNO 2022 N. 266/2022/R/EEL - IMPIANTI IDROELETTRICI AVENTI CODICI CENSIMP IM_S01FRNO, IM_S02VRTE E IM_S05OLRI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300339/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
SIED S.p.A., società che gestisce impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha attuato le disposizioni dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge n. 25/2022, noto come Decreto Sostegni ter. La controversia è nata in seguito alla comunicazione del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) del 9 luglio 2022, che ha incluso gli impianti intestati a SIED S.p.A. nel perimetro di applicazione di tale articolo 15-bis. La ricorrente ha contestato l'operato di ARERA, del GSE e delle amministrazioni centrali competenti, lamentando l'illegittimità della deliberazione e dei relativi atti presupposti e conseguenti, incluse le Regole Tecniche per l'applicazione della norma.
Il quadro normativo
L'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022 introduce interventi straordinari e temporanei in materia di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, inserendosi in un contesto di crisi energetica e stabilizzazione del mercato dell'energia. La norma conferisce all'ARERA il compito di attuare concretamente tali interventi attraverso proprie deliberazioni, mentre al GSE spetta il ruolo di gestore operativo dei meccanismi di sostegno e di applicazione pratica delle disposizioni normative. La deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL rappresenta l'atto di attuazione amministrativa di tale previsione legislativa, e la sua legittimità è subordinata al rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e non arbitrarietà, oltre che al corretto adempimento della riserva di legge in materia di diritti e obblighi dei soggetti interessati.
La questione giuridica
Il ricorso della società SIED S.p.A. pone questioni fondamentali circa la legittimità costituzionale e la corretta interpretazione dell'articolo 15-bis del DL n. 4/2022, questioni che il collegio ha ritenuto di rimettere alla Corte Costituzionale o di rinviare in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La controversia riguarda se la deliberazione ARERA abbia travalicato i limiti dei suoi poteri di attuazione normativa, se le Regole Tecniche dettate dal GSE fossero legittimamente derivabili dalle previsioni legislative, e se l'inclusione degli impianti della ricorrente nel perimetro di applicazione dell'articolo 15-bis fosse conforme ai principi di proporzionalità e tutela dei diritti acquisiti dei produttori di energia da fonti rinnovabili.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza presentata contenga solo l'epigrafe e il dispositivo, l'accoglimento del ricorso da parte del TAR di Lombardia indica che il collegio ha ritenuto sussistenti profili di illegittimità nella deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL e negli atti conseguenti. L'orientamento del giudice amministrativo emerge dalla decisione di annullare in toto i provvedimenti impugnati, nonché dalla considerazione che la questione ha meritato il rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'UE, segnale questo che il TAR ha ravvisato profili di illegittimità costituzionale o di contrasto con il diritto dell'Unione Europea nella disciplina dell'articolo 15-bis. Il giudice ha quindi accolto le doglianze della ricorrente sia relativamente alla illegittimità della deliberazione ARERA sia relativamente ai provvedimenti amministrativi successivi del GSE e delle amministrazioni centrali, ritenendo che la loro concatenazione procedimentale non fosse coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo italiano e con i vincoli imposti dal diritto europeo.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, ha accolto il ricorso della società SIED S.p.A. e ha annullato in via generale la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, insieme agli atti ad essa presupposti, connessi e conseguenti, incluso il documento di orientamento ARERA n. 133/2022/R/EEL, la comunicazione del GSE e le Regole Tecniche sull'applicazione dell'articolo 15-bis. Il collegio ha inoltre compensato tra le parti le spese della lite, non accogliendo in toto né totalmente respingendo le istanze di alcuna delle parti contendenti, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa entro i termini previsti dalla legge.
Massima
L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nella parte in cui attribuisce ad ARERA il potere di attuazione mediante deliberazione in merito agli interventi sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili, è suscettibile di risultare in contrasto con i principi costituzionali e con il diritto dell'Unione Europea, sicché i provvedimenti attuativi dallo stesso derivati risultano illegittimi e devono essere annullati quando non trovino idonea copertura normativa nei principi di proporzionalità e di tutela dei diritti acquisiti dei produttori.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Valentina Santina Mameli, Consigliere per l'annullamento - della Deliberazione di ARERA n. 266/2022/R/EEL del 21 giugno 2022, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa: (i) il documento di ARERA n. 133/2022/R/EEL del 29 marzo 2022, recante “orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; (ii) in parte qua, della nota del GSE prot. GSEWEB/P20220383483 del 09/07/2022 recante “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4, c.d. «Decreto Sostegni ter», intestati a SIED SPA, CF: 07195050013, P.IVA: 07195050013”; (iii) le Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis DL gennaio 2022, n.4, pubblicate dal Gse; il tutto previa rimessione della questione di legittimità innanzi alla Corte Costituzionale, ovvero previo rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dell'art. 15-bis del d.-l. n. 4/2022, convertito in legge n. 25/2022. sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2022, proposto da Sied S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Martorana, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristina Martorana in Milano, via Broletto 20; Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Bernardini in Milano, piazza Bertarelli, 2; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consiglio dei Ministri, non costituito in giudizio; ad adiuvandum: Elettricità Futura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Martorana, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Transizione Ecologica e di Ministero dello Sviluppo Economico; Visto l’atto di intervento di Elettricità Futura; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, nei limiti di quanto esposto in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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