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Sentenza n. 202300338/2023

Sentenza n. 202300338/2023

1A - AFFIDAMENTI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202300338/2023
EsitoRespinto

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Antonio Vinciguerra,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli,	Consigliere
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 58/2022, emesso da Triennale di Milano Servizi S.r.l. in data 17 febbraio 2022 e comunicato ad -OMISSIS- a mezzo pec in data 18 febbraio 2020, avente ad oggetto la “Procedura ristretta ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione del Ristorante Terrazza Triennale. Codice CIG 8984688F13 – CUP: J49J21012470005”, con il quale sono state approvate le operazioni di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della suddetta gara in favore della società -OMISSIS- ed è stata disposta la consegna anticipata del servizio nelle more della verifica del possesso dei requisiti; nonché, per quanto occorrer possa,
- dei verbali delle operazioni di gara, ivi inclusi i verbali di gara n. 1 del 18 gennaio 2022, n. 2 del 24 gennaio 2022, n. 3 del 3 febbraio 2022 e n. 4 del 7 febbraio 2022;
- della Disposizione del RUP del 15 febbraio 2022, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto che eventualmente dovesse essere sottoscritto tra Triennale di Milano Servizi S.r.l. e -OMISSIS- nelle more della conclusione del presente giudizio;
nonché
per la condanna di Triennale di Milano Servizi S.r.l., ai sensi dell’art. 124 del C.p.a., al risarcimento in forma specifica tramite subentro nell’affidamento ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario nella misura corrispondente al danno subito da -OMISSIS-.
e per l’ostensione ex art. 116, comma 2, c.p.a.
dell’ulteriore documentazione non ancora consegnata dalla Stazione appaltante, come meglio indicati in narrativa;
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da -OMISSIS- il 29/3/2022:
- della nota di Triennale di Milano Servizi S.r.l. in data 14 marzo 2022, avente ad oggetto “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione del Ristorante Terrazza Triennale. CIG 8984688F13” (doc. 1), trasmessa da Triennale Milano Servizi S.r.l. ad -OMISSIS- in pari data, nonché:  - del verbale di gara sottoscritto dal RUP in data 17 dicembre 2021, relativo alla fase di preselezione – verifica domande di partecipazione della suddetta “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione del Ristorante Terrazza Triennale. Codice CIG 8984688F13 – CUP: J49J21012470005”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto che eventualmente dovesse essere sottoscritto tra Triennale di Milano Servizi S.r.l. e -OMISSIS- nelle more della conclusione del presente giudizio;
nonché
per la condanna di Triennale di Milano Servizi S.r.l.ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., al risarcimento in forma specifica tramite subentro nell’affidamento ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario nella misura corrispondente al danno subito da -OMISSIS-;
e per l’ostensione ex art. 116, comma 2, c.p.a.
dell’ulteriore documentazione non ancora consegnata dalla Stazione appaltante, come meglio indicato in narrativa;
3) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da -OMISSIS- il 2/5/2022:
- della Determinazione del Presidente di Triennale di Milano Servizi S.r.l. avente ad oggetto “Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione del Ristorante Terrazza Triennale. CIG: 8984688F13 – CUP: J49J21012470005. Conferma aggiudicazione all’esito delle verifiche, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016,” datata 11 aprile 2022, a firma del Presidente Erica Corti e vistata dal RUP Ing. Carlo Morfini, trasmessa da Triennale Milano Servizi S.r.l. ad -OMISSIS- il 12 aprile 2022;
- del verbale “Esito delle verifiche, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei requisiti in capo a -OMISSIS- – Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione del Ristorante Terrazza Triennale. CIG: 8984688F13 – CUP: J49J21012470005” datato 11 aprile 2022, a firma del RUP Ing. Carlo Morfini, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
nonché
per la dichiarazione di inefficacia del contratto che eventualmente dovesse essere sottoscritto tra Triennale di Milano Servizi S.r.l. e -OMISSIS- nelle more della conclusione del presente giudizio;
nonché
per la condanna di Triennale di Milano Servizi S.r.l. ai sensi dell’art. 124 del c.p.a. al risarcimento in forma specifica tramite subentro nell’affidamento ovvero, in via subordinata, per equivalente monetario nella misura corrispondente al danno subito da -OMISSIS-;
e per l’ostensione ex art. 116, comma 2, c.p.a.
dell’ulteriore documentazione non ancora consegnata dalla Stazione appaltante, come meglio indicato in narrativa;
4) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- il 4/4/2022:
- di tutti gli atti di gara in cui non viene esclusa -OMISSIS- o collocata in terza posizione, con particolare riferimento al verbale 4 e alla graduatoria finale.
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Corti, Antonio Papi Rossi, Francesca Petronio, Sergio Starace, Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Petronio in Milano, via Michele Barozzi n. 2;
Triennale di Milano Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami, Carola Ragni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Cerami in Milano, Galleria San Babila n. 4/A;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Triennale di Milano Servizi S.r.l. e di -OMISSIS-;
Visto il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie le domande di annullamento proposte con il ricorso principale e i successivi ricorsi per motivi aggiunti, nei limiti di quanto esposto in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione indicato in epigrafe;
2) respinge le ulteriori domande proposte con il ricorso principale e i successivi ricorsi per motivi aggiunti;
3) dichiara cessata la materia del contendere sull’istanza di accesso proposta dalla ricorrente principale ai sensi dell’art. 116, comma 2, cpa;
4) respinge il ricorso incidentale;
5) condanna la Triennale di Milano Servizi S.r.l. e la -OMISSIS- al pagamento delle spese di lite in favore di -OMISSIS-, liquidandole in complessivi euro 6.000,00 (seimila), oltre accessori di legge, da dividere in uguale misura tra la parte resistente e la parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità degli operatori menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 23 novembre 2022, 25 gennaio 2023, con l’intervento dei magistrati:

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