1E - ESECUZIONE DEL GIUDICATO - SENT. 2606/2021 TAR MILANO - APPALTI
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300334/2023 |
| Esito | Respinto |
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore per l'ottemperanza della sentenza n. 2606/2021 emessa dal TAR per la Lombardia in data 25 novembre 2021, con la quale è stata annullata la delibera del Direttore Generale dell'Azienda Regionale di Emergenza Urgenza della Regione Lombardia - AREU n. 324/2020 del 13/10/2020 con cui l'AREU ha disposto di aderire alla Convezione “ARCA_2018_113 – Servizio di elisoccorso – Lotti 1 e 2” stipulata tra l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A. e l'operatore economico aggiudicatario della relativa gara, Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A., contestualmente disponendo l'inversione del servizio H24, da svolgere presso la base di Brescia - Lotto 1, e il servizio H12 da svolgere presso la base di Bergamo - Lotto 2; e, in subordine, per l'annullamento - del provvedimento del Direttore Generale di AREU n. 303/2021 del 19/08/2021 nella parte in cui è stata disposta la proroga tecnica del precedente contratto avente ad oggetto il servizio di elisoccorso sulla base degli Spedali Civili di Brescia - e, contestualmente, in relazione alla Convenzione “ARCA_2018_113 – Servizio di elisoccorso – Lotti 1 e 2”, è stata attuata la delocalizzazione del servizio H24 dalla base di Brescia – Lotto 1, alla base di Sondrio – Lotto 2; - del provvedimento del Direttore Generale di AREU n. 328/2021 del 27/09/2021 nella parte in cui: -- ha confermato la proroga tecnica del precedente contratto avente ad oggetto il servizio di elisoccorso sulla base degli Spedali Civili di Brescia; -- ha disposto la proroga tecnica del precedente contratto avente ad oggetto il servizio di elisoccorso sulla base di Milano – Bresso; -- con riferimento alla Convenzione “ARCA_2018_113 – Servizio di elisoccorso – Lotti 1 e 2”, ha confermato la delocalizzazione del servizio H24 dalla base di Brescia – Lotto 1, alla base di Sondrio – Lotto 2; - della determinazione del Direttore Generale di ARIA n. 725 del 30/08/2021; - della nota AREU del 21/02/2022 avente ad oggetto ““Gara ARCA 2018_113 per l'affidamento del servizio di elisoccorso Lotti 1 e 2 per la Regione Lombardia. Sentenza n. 2606/2021 del TAR per la Lombardia. Istanza di annullamento/revoca in autotutela – Fascicolo 630/2022 – PROT. AREU 1860/2022”. e, in ulteriore subordine, per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da perdita di chance per mancata possibilità di partecipazione alla gara pubblica. sul ricorso numero di registro generale 432 del 2022, proposto da Elilombarda S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo Mendolia, Joseph Brigandì e Ilaria Placanica, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; AREU Agenzia, già Azienda Emergenza Urgenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna D'Andrea, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia; ARIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras e Maurizio Tommasi, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Pierallini e Lorenzo Sperati, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, non costituita; Elifriulia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di AREU, di Aria S.p.A. e della controinteressata Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A.; Visto l’art. 114 cod. proc. amm.; Visti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per ottemperanza e per l’effetto: - dispone la cessazione degli effetti delle deliberazioni nn. 303/2021 e 328/2021 di AREU, per le parti di interesse; - dispone la cessazione degli effetti della determinazione n. 725/2021 di ARCA, nelle parti di interesse; - dichiara la nullità della deliberazione n. 142/2022. Rigetta la domanda risarcitoria. Condanna ARIA, AREU e la controinteressata al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila) ciascuno, oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere la presente decisione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nonché alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia per le valutazioni di competenza. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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