1C - ARERA - DELIBERAZIONE 16 NOVEMBRE 2021 N.496/2021/R/GAS
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202300033/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ricorrente ha impugnato innanzi al TAR Lombardia la Deliberazione n. 496/2021/r/gas adottata da ARERA in data 16 novembre 2021, lamentando l'illegittimità dei provvedimenti e delle determinazioni contenuti in essa. La deliberazione riguardava aspetti regolamentari relativi al mercato del gas naturale, con ricadute economiche e organizzative su operatori del settore e potenzialmente su clienti finali. Il ricorrente ha esercitato il diritto di impugnazione amministrativa contestando la corretta applicazione della normativa vigente e lamentando una violazione di specifici principi normativi. La controversia si inserisce nel quadro della regolazione del settore energetico italiano, dove ARERA esercita poteri amministrativi significativi attraverso deliberazioni che incidono direttamente sulla struttura del mercato e sui diritti delle parti.
Il quadro normativo
La disciplina del settore del gas in Italia è regolata dal Decreto Legislativo n. 93/2011, che attua la Direttiva 2009/73/CE, nonché dalle disposizioni della legge n. 481/1995 che istituisce ARERA e ne definisce le competenze. ARERA opera quale autorità indipendente con compiti di regolazione, organizzazione e controllo dei servizi di energia, gas naturale e acqua, dotata di poteri normatori e decisionali particolarmente incisivi. Le sue deliberazioni, anche se atti amministrativi, hanno effetto generale e vincolante sul mercato. La revisione giurisdizionale di tali deliberazioni rientra nella competenza del TAR, che deve verificare sia il rispetto dei presupposti di fatto sia la corretta interpretazione e applicazione della normativa sovraordinata.
La questione giuridica
La controversia concerneva l'interpretazione e l'applicazione corretta da parte di ARERA dei poteri normativi e gestionali attribuitile dalla legislazione primaria e secondaria in materia di gas. Il ricorrente contestava specificamente determinate disposizioni o scelte metodologiche contenute nella deliberazione, asserendo che esse fossero illegittime per violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria oppure incongruità manifesta. La questione era di rilievo non solo per il ricorrente ma potenzialmente per l'intero settore, data la natura generale e vincolante dei provvedimenti ARERA.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, dopo aver esaminato nel dettaglio le censure sollevate dal ricorrente e valutato la legittimità della deliberazione impugnata secondo i principi del diritto amministrativo, ha ritenuto che ARERA avesse correttamente interpretato e applicato la normativa di settore nei limiti dei suoi poteri. Il giudice ha accolto le argomentazioni difensive della pubblica amministrazione, respingendo le contestazioni mosse dal ricorrente come non fondate in diritto o come basate su interpretazioni normative non rispondenti al tenore letterale e sistematico della legge. La sentenza ha confermato che le scelte operate da ARERA erano coerenti con lo scopo della regolazione del mercato del gas e non comportavano illegittimità procedurali o sostanziali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente nei confronti della Deliberazione n. 496/2021/r/gas, confermando la legittimità e l'efficacia del provvedimento ARERA. La Deliberazione rimane dunque in vigore con pienezza di effetti. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, salvo diversa statuizione non riportata.
Massima
L'interpretazione e l'applicazione da parte di ARERA dei suoi poteri di regolazione del mercato del gas, quando svolta in conformità alla normativa sovraordinata e senza eccesso di potere, è legittima e vincolante anche ove contrastata da interpretazioni alternative del soggetto ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente, Estensore Valentina Santina Mameli, Consigliere Rosanna Perilli, Primo Referendario per l'annullamento - della delibera 496/2021/R/gas, rubricata “Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di Rete della società SNAM Rete Gas S.p.A. e modifiche al TISG”, adottata in data 16 novembre 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA con la quale è stata approvata la proposta di aggiornamento del Codice di Rete trasmessa da SNAM Rete Gas S.p.A. con comunicazione del 22 ottobre 2021; - del capitolo 9 “Bilanciamento” dell'Allegato A della citata delibera in relazione alle modalità di svolgimento del processo settlement gas e del relativo Allegato 9/G, e di tutti gli atti e provvedimenti ad essi annessi, connessi e comunque consequenziali, anche non conosciuti, adottati nel corso di detto procedimento amministrativo. sul ricorso numero di registro generale 116 del 2022, proposto da Eni Gas e Luce S.p.A. Società Benefit ora Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, Gerardo Maria Cinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni De Vergottini in Milano, via San Damiano, n. 2; Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Acquirente Unico S.p.A. – Gestore del Sistema Informativo Integrato (Sii), Associazione Nazionale Industriali Gas – Anigas, non costituiti in giudizio; Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo De Vergottini, Alice Cancellieri, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo De Vergottini in Milano, via Lanzone, 4; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Snam Rete Gas S.p.A. e di Eni S.p.A.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
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