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Sentenza n. 202300328/2023

Sentenza n. 202300328/2023

3I - IMMIGRAZIONE - PERMESSO DI SOGGIORNO - REVOCA

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202300328/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno CE di lungo periodo ha visto revocare questo importante titolo autoritativo dalla Questura di Lecco mediante un primo provvedimento del 26 maggio 2021, notificato il 17 giugno 2021, recante numero 39/2021 in categoria Immigrazione Contenzioso. Successivamente, dopo aver iniziato il ricorso amministrativo, la medesima autorità ha adottato un secondo provvedimento di revoca in data 25 febbraio 2022, notificato il 1° marzo 2022, con numero 21/2022, sempre relativo al medesimo permesso di soggiorno. Il ricorrente, rappresentato dagli avvocati Roberto Rinaldi e Luca Zita, ha impugnato dapprima il primo provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia e successivamente ha integrato il ricorso con motivi aggiunti diretti a contestare anche il secondo atto di revoca. La controversia si inserisce nel complesso sistema del diritto dell'immigrazione e dell'amministrazione della polizia di frontiera, dove l'esercizio dei poteri revocatori dell'amministrazione è sottoposto a rigorosi controlli di legittimità e proporzionalità da parte del giudice amministrativo.

Il quadro normativo

Il permesso di soggiorno di lungo periodo per i cittadini stranieri è disciplinato dal Decreto legislativo n. 30 del 2007, che ha recepito la direttiva comunitaria relativa al diritto dei cittadini di paesi terzi di soggiornare in modo permanente nel territorio degli Stati membri. La revoca di tale titolo da parte della pubblica amministrazione deve avvenire secondo le procedure e i presupposti stabiliti dalla legge, dovendo sussistere cause di carattere eccezionale riconducibili a minacce all'ordine pubblico o alla sicurezza nazionale. I provvedimenti amministrativi in materia di immigrazione, essendo lesivi di diritti fondamentali della persona, sono soggetti a sindacato giurisdizionale pieno da parte dei giudici amministrativi, i quali verificano sia la legittimità formale che quella sostanziale dell'azione amministrativa. La tutela dei dati personali e della dignità dei ricorrenti è garantita dal Decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal Regolamento UE n. 679 del 2016 (GDPR), che consentono l'oscuramento delle generalità nei procedimenti ove sia necessario proteggere i diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia verteva sulla legittimità dei due successivi provvedimenti di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo, provvedimenti che incidono direttamente sul diritto della persona a permanere nel territorio dello Stato italiano e sulle conseguenti implicazioni che tale revocazione produce nella sfera giuridica del ricorrente. Si ponevano interrogativi circa i presupposti sostanziali che potessero giustificare l'ablazione di un titolo di soggiorno privilegiato quale il permesso di lungo periodo e sulla correttezza procedimentale con cui l'amministrazione aveva operato, in particolare considerando la circostanza che a brevissima distanza temporale erano stati adottati due distinti provvedimenti revocatori sullo stesso identico titolo. Il ricorrente sosteneva presumibilmente l'assenza di idonei fondamenti giuridici per le revoche ovvero l'eccesso di potere amministrativo, mentre il Ministero dell'Interno poteva opporre ragioni attinenti all'ordine pubblico o a sopravvenute circostanze che giustificassero l'ablazione del permesso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che il ricorso introduttivo, concernente il primo provvedimento di revoca, debba essere dichiarato improcedibile, il che implica che nel corso del procedimento siano emersi elementi di natura procedimentale o sostanziale che precludono l'accoglimento della domanda indipendentemente dal merito della controversia. Questa decisione può derivare da varie ragioni quali l'intervenuta risoluzione della controversia per sopravvenuti eventi, la perdita di rilevanza oggettiva della questione, ovvero questioni di decadenza temporale nella presentazione del ricorso. Quanto invece ai motivi aggiunti, riferiti al secondo provvedimento di revoca, il collegio giudicante ha optato per il loro respingimento nel merito, ritenendo che le argomentazioni dedotte dal ricorrente non fossero idonee a inficiare la legittimità dell'atto amministrativo. Nel complesso, il giudice amministrativo ha valutato che l'esercizio del potere revocatorio da parte della pubblica amministrazione, per quanto stricto sensu sindacabile, non presentava profili di illegittimità tali da giustificare l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo rivolto a impugnare il primo provvedimento di revoca adottato in data 26 maggio 2021 dalla Questura di Lecco, e ha respinto i motivi aggiunti con cui il ricorrente ha tentato di contestare il secondo provvedimento di revoca del 25 febbraio 2022. La pronuncia dispone la compensazione delle spese di giudizio, ripartendo equamente gli oneri processuali tra le parti contendenti. Inoltre, il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente negli atti del procedimento, a protezione della dignità e dei diritti della persona, in conformità alle normative sulla privacy e alle disposizioni del GDPR.

Massima

L'amministrazione competente dispone del potere di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo secondo le modalità e i presupposti stabiliti dalla legge, titolo che rimane comunque assoggettato al controllo di legittimità da parte del giudice amministrativo entro i limiti della cognizione secondo il diritto vigente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Stefano Celeste Cozzi,	Consigliere
Roberto Lombardi,	Consigliere, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento n. 39/2021 Cat. A.12/Immig.Cont., di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. I03994872, adottato dalla Questura di Lecco in data 26/05/2021 e notificato in data 17/06/2021,
atto impugnato con il ricorso introduttivo;
del provvedimento n. 21/2022 A.12/Immig.Cont. di nuova revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. I03994872, adottato dalla Questura/Questore della Provincia di Lecco in data 25/02/2022 e notificato in data 01/03/2022,
atto impugnato con i motivi aggiunti.
sul ricorso numero di registro generale 1263 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Rinaldi e Luca Zita, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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