2F - OTTEMPERANZA - TRIBUNALE DI MILANO - SEZIONE LAVORO - SENTENZA N. 1973/2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202300325/2023 |
| Esito | NOMINA COMMISSARIO AD ACTA |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Maurizio Zuliani, rappresentato dall'avvocato Marco Fusari, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per denunciare l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto a un giudicato formatosi in precedenza. Nello specifico, il Tribunale del Lavoro di Milano aveva pronunciato una sentenza il 21 luglio 2021, notificata con formula esecutiva il 24 febbraio 2022, che condannava il Ministero a determinate prestazioni o riconoscimenti a favore del ricorrente. Tuttavia, a distanza di tempo, il Ministero non aveva dato esecuzione a tale sentenza, violando così l'obbligo giuridico che incombe su ogni amministrazione pubblica di osservare i giudicati della magistratura ordinaria. La mancata esecuzione del giudicato ha causato il prolungamento della situazione di incertezza e di lesione del diritto del ricorrente, rendendo necessario il ricorso al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento coattivo.
Il quadro normativo
Le controversie relative all'ottemperanza dei giudicati sono disciplinate dal Codice del Processo Amministrativo e dai principi generali dell'ordinamento che vincolano l'Amministrazione al rispetto delle decisioni giudiziali. La sentenza pronunciata dal Tribunale del Lavoro aveva acquistato il carattere di giudicato, divenendo irrevocabile e vincolante. L'articolo 366 del Codice del Processo Amministrativo consente al ricorrente di adire il giudice amministrativo qualora l'Amministrazione non ottemperi alle disposizioni di un giudicato. In caso di inerzia persistente dell'Amministrazione, il Tribunale Amministrativo può nominare un commissario ad acta, figura prevista dalla legge per garantire l'esecuzione coattiva degli atti amministrativi dovuti. L'ordinamento italiano riconosce il principio fondamentale secondo cui lo Stato e le sue amministrazioni non possono sottrarsi all'esecuzione dei giudicati senza ledere gravemente il principio di legalità e lo stato di diritto.
La questione giuridica
Il punto di diritto centrale era accertare se il Ministero avesse o meno violato l'obbligo di eseguire il giudicato pronunciato dal Tribunale del Lavoro. Si trattava dunque di una questione di ottemperanza, che presuppone l'accertamento della inottemperanza stessa e la verifica del ritardo ingiustificato nell'adempimento. La rilevanza della controversia risiede nel fatto che essa riguarda la fundamental question della soggezione dell'Amministrazione Pubblica alla giurisdizione civile e la coercibilità dei giudicati ordinari nei confronti della stessa. La questione è particolarmente delicata perché coinvolge il rapporto tra magistratura ordinaria e amministrazione pubblica, due ambiti che devono coordinarsi nel rispetto del principio di separazione dei poteri e della supremazia della legge.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha verificato gli elementi di fatto e di diritto allegati nel ricorso e ha riscontrato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva effettivamente provveduto all'esecuzione della sentenza pronunciata dal Tribunale del Lavoro nei modi e nei termini dovuti. Il collegio giudicante ha riconosciuto la fondatezza della doglianza e ha concluso che l'inottemperanza era stata effettivamente commessa dall'Amministrazione resistente. Nel motivare questa conclusione, il TAR ha applicato i principi consolidati secondo i quali l'Amministrazione non può sottrarsi agli obblighi che le derivano da un giudicato acquisito definitivamente, indipendentemente dal tipo di magistratura da cui il giudicato proviene. Il ragionamento seguito dal collegio è stato quello di sanzionare l'inerzia amministrativa ricorrendo ai strumenti a disposizione della giurisdizione amministrativa, in primis l'ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta qualora l'Amministrazione non provveda spontaneamente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto completamente il ricorso di Maurizio Zuliani, dichiarando l'inottemperanza del giudicato e ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di adempiere agli obblighi previsti dalla sentenza del Tribunale del Lavoro nei termini e nelle forme specificate nella motivazione della presente sentenza. Al fine di garantire l'esecuzione coattiva, il TAR ha provveduto alla nomina di un commissario ad acta nella persona di un dirigente indicato nella motivazione, cui spetterà il compito di provvedere direttamente nel caso di perdurante inerzia del Ministero. Inoltre, il Tribunale ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in 800 euro per i compensi dell'avvocato Marco Fusari, oltre alle eventuali imposte e contributi previsti dalla legge. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva, vincolando l'autorità amministrativa al suo adempimento senza ulteriori indugi.
Massima
Quando l'Amministrazione Pubblica non ottemperanzi a un giudicato formatosi presso la magistratura ordinaria, il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso, dichiara l'inottemperanza e nomina un commissario ad acta per garantire l'esecuzione coattiva qualora persista l'inerzia amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Maria Ada Russo, Presidente Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore Laura Patelli, Primo Referendario per la piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 1973/2021 depositata in data 21 luglio 2021 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro, Giudice dott. Perillo, notificata con formula esecutiva in data 24 febbraio 2022. sul ricorso numero di registro generale 3196 del 2022, proposto da Maurizio Zuliani, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Cosseria, 2; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto: a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione; b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione; c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. Marco Fusari dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
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