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Sentenza n. 202300323/2023

Sentenza n. 202300323/2023

2C - EDILIZIA - RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN FAVORE DEL CONTROINTERESSATO- SILENZIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202300323/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Stefano Boeri ha presentato ricorso amministrativo contro il Comune di Milano lamentando il silenzio inadempimento in risposta a un'istanza formulata il 8 novembre 2021, registrata agli atti comunali con numero PG 648187/2021 in data 29 novembre 2021. L'istanza in questione aveva ad oggetto l'attivazione dei poteri di verifica da parte dell'Amministrazione comunale in relazione a due Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, rispettivamente WF4687/2020 risalente al 5 febbraio 2020 e WF 16309/2020 del 14 dicembre 2020, facendo ricorso alla disciplina prevista dall'articolo 19, comma 6-ter della legge 7 agosto 1990, numero 241, meglio nota come legge sul procedimento amministrativo. Il ricorrente aveva chiesto principalmente che il Comune inibisse la prosecuzione dei lavori oggetto delle citate SCIA e assumesse tutti i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti dannosi prodottisi nel corso dell'esecuzione delle attività stesse, in via subordinata chiedendo l'avvio del procedimento di declaratoria di inefficacia in autotutela delle medesime segnalazioni.

Il quadro normativo

La controversia si inscrive nel sistema delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, uno strumento introdotto dall'ordinamento per semplificare l'avvio di determinate attività economiche mediante una dichiarazione preventiva al posto dell'autorizzazione tradizionale. L'articolo 19 della legge numero 241 del 1990, che regola il procedimento amministrativo, disciplina specificamente il potere della pubblica amministrazione di verificare il rispetto dei presupposti dichiarati nella SCIA e di adottare misure di sospensione o di annullamento ove riscontri violazioni della normativa. In particolare, il comma 6-ter dell'articolo 19 attribuisce all'amministrazione competente il potere di effettuare controlli e verifiche in relazione alle dichiarazioni contenute nella segnalazione certificata, mentre il comma 4 dello stesso articolo consente l'attivazione del procedimento di autotutela per l'annullamento d'ufficio di atti illegittimi. La disciplina rappresenta un equilibrio tra la semplificazione procedurale per l'attivazione di attività e la necessità di preservare la legalità dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava se il Comune di Milano avesse il dovere di rispondere all'istanza di Boeri attivando i poteri di verifica sulle due SCIA e, in caso affermativo, se il silenzio serbato dall'Amministrazione configurasse un silenzio inadempimento costituente violazione dei diritti procedimentali del ricorrente. Sotteso al ricorso vi era il problema dell'estensione dei poteri di controllo dell'amministrazione rispetto alle SCIA e l'identificazione dei soggetti legittimati a richiedere l'esercizio di tali poteri, nonché la natura giuridica dell'obbligazione amministrativa di rispondere a simili istanze. Inoltre, era rilevante la questione se il perdurare dell'inerzia amministrativa legittimasse l'intervento del giudice amministrativo per obbligare l'Amministrazione ad adottare provvedimenti inibitivi o a procedere con l'autotutela, oppure se la natura della richiesta rendesse la cognizione giudiziale inammissibile per carenza di autonomia decisionale dell'organo giudicante.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella seduta della camera di consiglio del 7 febbraio 2023, ha pronunciato una sentenza dichiarando il ricorso improcedibile, il che presuppone che il collegio abbia ritenuto sussistente un ostacolo procedurale di natura strutturale e non meramente fattuale. La dichiarazione di improcedibilità, pur in assenza di una motivazione dettagliata nel testo fornito, implica che il Tribunale abbia individuato un vizio procedurale o una carenza di presupposti processuali che impedisse di proseguire nel merito della controversia. Ciò potrebbe derivare da fatti sopravvenuti determinanti l'estinzione della materia del contendere, dall'accertamento che nel corso del procedimento gli effetti della situazione controversa si fossero modificati sostanzialmente rendendo il ricorso privo di utilità concreta, oppure da una valutazione secondo cui il ricorrente mancasse di legittimazione a sollecitare l'esercizio dei poteri amministrativi oggetto della controversia. La complessità della questione risiede nel fatto che il giudice amministrativo opera in un'ottica di controllo dell'azione amministrativa, non di sostituzione della stessa, e pertanto deve valutare se sussistano i presupposti perché il suo intervento sia effettivamente utile e legittimo.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, vanificando così le pretese avanzate da Stefano Boeri e non entrando nel merito della fondatezza delle richieste di verifica amministrativa e di autotutela. Ha altresì disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese. La sentenza è stata ordine all'autorità amministrativa di procedere con l'esecuzione della stessa secondo i termini ordinari. Tale pronuncia ha definitivamente chiuso il processo a livello di primo grado del giudice amministrativo, comportando che Boeri avrebbe dovuto eventualmente ricorrere in appello dinanzi al Consiglio di Stato, ove ricorressero le condizioni di ammissibilità del ricorso.

Massima

Quando la materia del contendere in una controversia amministrativa si sia estinta ovvero siano sopravvenuti eventi che rendono il ricorso privo di utilità concreta, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile, salvaguardando l'economia processuale e evitando pronunce su questioni prive di effetti pratici.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Maria Ada Russo,	Presidente
Giovanni Zucchini,	Consigliere, Estensore
Laura Patelli,	Primo Referendario
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milano in relazione all'istanza presentata dal sig. Stefano Boeri in data 8.11.2021, in atti comunali PG 648187/2021 del 29.11.2021, avente ad oggetto “l'attivazione dei poteri di verifica in merito alla SCIA WF4687/2020 del 5.2.2020 e alla SCIA WF 16309/2020 del 14.12.2020 ai sensi dell'art.19, comma 6-ter L.n.241/1990”, nonché della fondatezza della pretesa avanzata con la predetta istanza dal medesimo sig. Stefano Boeri, il quale ha chiesto: “i.- in via principale, che l'Amministrazione comunale provveda, ai sensi dell'art.19, commi 3 e 6-bis della L.n.241/1990, ad inibire la prosecuzione dei lavori oggetto della SCIA WF 4687/2020 del 5.2.2020 e della SCIA WF 16309/2020 del 14.12.2020, assumendo tutti i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti dannosi nel frattempo prodottisi”(doc.n.1); e per la conseguente condanna, ai sensi dell'art.31, comma 3 c.p.a., del Comune di Milano ad assumere i provvedimenti inibitori e tutti i provvedimenti necessari a rimuovere gli effetti dannosi, nel frattempo prodottisi, richiesti dal sig. Stefano Boeri con la predetta istanza dell'8.11.2021 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza (ovvero entro diverso termine ritenuto congruo), con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. che provveda per il caso di ulteriore inerzia da parte dell'Amministrazione comunale, ovvero, in via subordinata, per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Milano in relazione all'istanza presentata dal sig. Stefano Boeri in data 8.11.2021, in atti comunali PG 648187/2021 del 29.11.2021, avente ad oggetto “l'attivazione dei poteri di verifica in merito alla SCIA WF4687/2020 del 5.2.2020 e alla SCIA WF 16309/2020 del 14.12.2020 ai sensi dell'art.19, comma 6-ter L.n.241/1990”, con cui il sig. Boeri ha comunque chiesto: “ii.- in via subordinata, che, ravvisati i presupposti di legge, l'Amministrazione comunale dia avvio al procedimento di declaratoria di inefficacia in autotutela della SCIA WF 4687/2020 del 5.2.2020 e della SCIA WF 16309/2020 del 14.12.2020, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt.19, comma 4 e 21-nonies della L.n.241/1990” (doc.n.1), e per la conseguente condanna, del Comune di Milano ad assumere un provvedimento espresso in relazione alla predetta istanza dell'8.11.2021 di attivazione e conclusione della procedura di autotutela, di cui al combinato disposto degli artt.19, comma 4 e 21-nonies della L.n.241/1990, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza (ovvero entro diverso termine ritenuto congruo), con contestuale nomina di un commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a., che provveda per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione comunale.
sul ricorso numero di registro generale 3340 del 2022, proposto da
Stefano Boeri, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Cerami e Filippo Serpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Carlo Cerami in Milano, Galleria San Babila, 4/A;
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
Polaris S.r.l., non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

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