1I - SICUREZZA PUBBLICA - PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA - ISTANZA RINNOVO - RIGETTO - RICORSO GERARCHICO - RESPINTO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303221/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda il ricorso amministrativo proposto da una persona fisica contro un decreto prefettizio emesso il 8 ottobre 2020 dal Prefetto di una provincia della Lombardia e regolarmente notificato il 29 ottobre 2020. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il suddetto provvedimento prefettizio, chiedendone l'annullamento insieme a ogni atto ad esso preordinato, consequenziale o comunque connesso. Nel giudizio è intervenuto il Ministero dell'Interno, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, a sostegno della legittimità del decreto contestato. Il Prefetto invece non si è costituito in giudizio, rimettendosi ai compiti dell'Avvocatura dello Stato. La causa è stata discussa in udienza pubblica il 13 dicembre 2023 dinanzi al collegio giudicante composto dai magistrati Antonio Vinciguerra (Presidente), Valentina Santina Mameli (Estensore e Consigliere) e Luca Iera (Referendario).
Il quadro normativo
La vicenda si inserisce nel sistema del contenzioso amministrativo italiano, ove le decisioni dei prefetti in esercizio dei loro poteri sono sottoposte al sindacato di legittimità da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali secondo le regole del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sul processo amministrativo. Il decreto prefettizio risulta essere un provvedimento amministrativo in senso proprio, emanato cioè dall'autorità prefettizia nell'esercizio di competenze attribuite dalla legge, ed è pertanto impugnabile mediante ricorso amministrativo. La sentenza applica inoltre i principi di riservatezza e protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), disponendo l'oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altro dato identificativo per tutela della sua dignità e dei suoi diritti.
La questione giuridica
Sebbene la sentenza non esponga analiticamente i motivi del ricorso, si deduce che il ricorrente ha sollevato eccezioni sulla legittimità del decreto prefettizio, contestandone presumibilmente la conformità alla legge ovvero l'esercizio corretto della discrezionalità amministrativa da parte del Prefetto. Il giudice amministrativo ha dovuto valutare se il decreto impugnato fosse affetto da vizi di legittimità, sia in termini formali che sostanziali, idonei a determinarne l'annullamento. Il ricorso presuppone dunque una controversia sulla corretta interpretazione e applicazione della legge da parte dell'autorità prefettizia, così come avviene frequentemente nel contenzioso amministrativo.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, dopo aver esaminato il ricorso e gli atti della causa, ha ritenuto che le censure sollevate dal ricorrente non fossero fondate, opponendole al provvedimento prefettizio. Il collegio ha valutato gli argomenti sia del ricorrente che della difesa dello Stato ed ha concluso che il decreto del Prefetto fosse legittimo e non affetto da vizi idonei a giustificarne l'annullamento. Il ragionamento seguito dal giudice ha ritenuto che l'amministrazione avesse agito entro i confini della propria competenza e della discrezionalità attribuitale dalla legge. La sentenza non contiene una sezione di motivazione estesa, il che accade talvolta nei giudizi amministrativi quando il giudice ritiene sufficientemente chiarito il quadro fattuale e legale mediante gli atti depositati dalle parti.
La decisione
Il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente, decretando che il decreto prefettizio dell'8 ottobre 2020 rimane valido ed efficace. Le spese del giudizio sono state compensate fra le parti, il che significa che ognuna sopporta le proprie spese e non viene condannata a pagare quelle dell'altra. Il giudice ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento di tutte le generalità e dei dati identificativi del ricorrente negli atti, secondo le norme sulla tutela della riservatezza e della dignità personale.
Massima
Il decreto prefettizio impugnato rimane legittimo quando l'amministrazione abbia esercitato correttamente i propri poteri discrezionali entro i limiti normativi e senza vizi procedurali o sostanziali idonei a determinarne l'annullamento da parte del giudice amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Antonio Vinciguerra, Presidente Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore Luca Iera, Referendario per l'annullamento del decreto n. -OMISSIS- dell'8 ottobre 2020, notificato a mani in data 29 ottobre 2020, emesso dal Prefetto di -OMISSIS-, nonchè di ogni altro atto o provvedimento preordinato, consequenziale o comunque connesso. sul ricorso numero di registro generale 91 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Francesco Luraschi e Paolo Volonterio, con domicilio digitale presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso gli Uffici della stessa in Milano, via Freguglia, n. 1; U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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