3N - SERVIZIO SANITARIO - STRUTTURE ACCREDITATE - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA NEGOZIAZIONE 2021
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE QUINTA |
| Data | — |
| Numero | 202303210/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Centro Radiologico Polispecialistico s.r.l. ha proposto un ricorso al TAR Lombardia impugnando provvedimenti della Regione Lombardia e dell'ATS della Città Metropolitana di Milano riguardanti la regolamentazione dei rapporti economici per l'anno 2021 nel settore sanitario e sociosanitario. In particolare, la ricorrente contestava specifiche disposizioni contenute nella delibera della Giunta Regionale n. XI/4773 del 26 maggio 2021, che disciplinava la negoziazione e le determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario. La ricorrente contestava tre profili specifici: l'utilizzo del finanziato 2019 come base di calcolo del budget ambulatoriale per il 2021, l'incremento dovuto alla soppressione del superticket previsto solo a consuntivo e in via eventuale, e l'inclusione nel budget ambulatoriale di attività diagnostiche e vaccinali connesse all'emergenza Covid-19. Il ricorrente aveva sottoscritto il contratto con riserva il 28 giugno 2021, manifestando già al momento della sottoscrizione l'intenzione di impugnare gli aspetti contestati della regolamentazione regionale.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso sistema di regolazione dei rapporti economici tra i provider sanitari privati e il Servizio Sanitario Nazionale, in particolare nell'ambito della specialistica ambulatoriale lombarda. Il sistema di finanziamento si fonda sulla programmazione regionale attraverso delibere della Giunta Regionale che definiscono annualmente i budget e i criteri di allocazione delle risorse sanitarie. La delibera impugnata affrontava la regolamentazione della specialistica ambulatoriale secondo criteri di coerenza finanziaria con le risorse disponibili a sistema, e includeva disposizioni specifiche relative alle attività diagnostiche e vaccinali necessarie in conseguenza della pandemia da Covid-19. Secondo la normativa applicabile al settore sanitario, le determinazioni della Giunta Regionale costituiscono fonte primaria di regolamentazione dei contratti di prestazione tra provider privati e strutture pubbliche del SSN.
La questione giuridica
Il ricorrente deduttava l'illegittimità della delibera regionale sia sotto il profilo formale che sostanziale, contestando specificamente il criterio di calcolo del budget ambulatoriale basato sul finanziato dell'anno precedente e la modalità di incremento delle risorse dovute alla soppressione del superticket. La ricorrente riteneva inoltre che l'inclusione nel budget ambulatoriale di attività diagnostiche e vaccinali relative all'emergenza Covid-19 fosse priva di fondamento normativo e rappresentasse un'indebita inclusione di prestazioni estranee alla propria sfera competenziale. La questione presentava rilevanza significativa sul piano del diritto amministrativo sostanziale, interessando i principi di corretta allocazione delle risorse finanziarie pubbliche e di equilibrio nei rapporti contrattuali tra enti pubblici e provider privati nel settore sanitario.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione in data 6 novembre 2023, dunque prima dell'udienza pubblica del 18 dicembre 2023. Questo elemento processuale ha assunto carattere determinante nella valutazione del collegio giudicante, poiché l'interesse alla decisione costituisce presupposto essenziale della ricorribilità nel processo amministrativo. Il TAR ha ritenuto che il cambiamento della situazione della ricorrente, quale emerso dalla dichiarazione depositata, comportasse l'impossibilità di proseguire nell'esame del merito della controversia secondo i principi generali di economia processuale e di correttezza nella gestione del giudizio. Il collegio ha quindi optato per la pronuncia di improcedibilità, riconoscendo così il carattere sopravvenuto e non originario del difetto rilevato, il che ha conseguentemente condotto all'assenza della necessità di decidere nel merito sulla legittimità dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Tale dichiarazione ha comportato la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, una soluzione che il tribunale ha ritenuto appropriata alla particolarità della vicenda, riconoscendo il fatto che la ricorrente aveva agito in buona fede mantenendo il ricorso fino al momento del sopravvenire della nuova situazione. La sentenza è stata pronunciata in camera di consiglio il 18 dicembre 2023 e ha disposto l'esecuzione del provvedimento ad opera dell'autorità amministrativa competente, conservando dunque l'efficacia dei provvedimenti impugnati e chiudendo la controversia senza pronuncia nel merito.
Massima
La ricorribilità di un atto amministrativo dinanzi al giudice amministrativo cessa quando sopravviene nel corso del procedimento il difetto dell'interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dalla permanenza in astratto del vizio denunciato. Testo integrale completo della sentenza Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA. Presidente Daniele Dongiovanni, Consigliere Silvana Bini, Referendario e Estensore Martina Arrivi. Per l'annullamento della DGR della Lombardia n. XI/4773 del 26 maggio 2021 pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 22 in data 31 maggio 2021, recante Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario, nelle parti in cui stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell'anno 2021, dispone che l'incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del cd. superticket sarà effettuato solo a consuntivo e in via eventuale garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema, e stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all'epidemia provocata dal Covid-19. Per l'annullamento della delibera dell'ATS della Città Metropolitana di Milano di approvazione del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici dell'anno 2021, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/4773 del 2021 impugnate con il presente ricorso. Per l'annullamento del contratto relativo all'esercizio 2021 sottoscritto dalla ricorrente con riserva il 28 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia. Sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2021, proposto da C.R.P. Centro Radiologico Polispecialistico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Bellocchio in Milano, via Marina n. 6, contro Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio, ASST Fatebenefratelli-Sacco, non costituita in giudizio. Visti il ricorso e i relativi allegati. Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia. Visti tutti gli atti della causa. Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale. Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, depositata da parte ricorrente il 6 novembre 2023. Ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile, compensando le spese di giudizio in ragione della particolarità della vicenda. Per questi motivi, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati. Esito DICHIARA IMPROCEDIBILE. Tribunale TAR LOMBARDIA MILANO. Sezione SEZIONE QUINTA.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA Daniele Dongiovanni, Presidente Silvana Bini, Consigliere Martina Arrivi, Referendario, Estensore per l'annullamento a) della DGR della Lombardia n. XI/4773 del 26 maggio 2021 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 22 in data 31 maggio 2021), recante "Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario", nelle parti in cui: i) stabilisce di utilizzare il finanziato 2019 come base di calcolo per il budget di specialistica ambulatoriale dell'anno 2021; ii) dispone che l'incremento di budget ambulatoriale conseguente alla soppressione del cd. "superticket" sarà effettuato solo a consuntivo e in via «eventuale…garantendo coerenza con le risorse rese disponibili a sistema»; iii) stabilisce che siano incluse nel budget ambulatoriale assegnato per il 2021 anche le attività di diagnostica e vaccinali connesse all'epidemia provocata dal Covid-19; b) della delibera (i cui estremi non sono noti) dell'ATS della Città Metropolitana di Milano di approvazione del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici dell'anno 2021, nella parte in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle disposizioni di cui alla DGR n. XI/4773/2021 impugnate con il presente ricorso; c) del contratto relativo all'esercizio 2021 sottoscritto dalla ricorrente con riserva il 28 giugno 2021, nelle parti in cui richiama e fa applicazione ai fini della regolamentazione del rapporto delle suddette disposizioni approvate dalla Regione Lombardia. sul ricorso numero di registro generale 1315 del 2021, proposto da C.R.P. Centro Radiologico Polispecialistico s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Francesco Bellocchio in Milano, via Marina n. 6; Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti e Marinella Orlandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio; dell'ASST Fatebenefratelli-Sacco, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Vista la dichiarazione di sopravvenuto difetto d'interesse alla decisione, depositata da parte ricorrente il 6 novembre 2023; Ritenuto di dichiarare il ricorso improcedibile, compensando le spese di giudizio in ragione della particolarità della vicenda; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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