3X - FORZE ARMATE - CAUSA DI SERVIZIO - DINIEGO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE TERZA |
| Data | — |
| Numero | 202303206/2023 |
| Esito | Accolto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un militare ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia per impugnare un decreto adottato dal Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, datato 9 agosto 2019. Il ricorso era volto a contestare altresì un parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emesso il 9 luglio 2019. La controversia rientrava nel campo della previdenza militare, disciplinata dal sistema di protezione sociale dei militari italiani, ed era incentrata sulla valutazione della configurabilità di una causa di servizio, ossia il riconoscimento che una malattia o un infortunio fosse stato contratto o aggravato in conseguenza diretta del servizio militare prestato. La questione aveva carattere tecnico-amministrativo complesso, richiedendo l'esame della documentazione medica e della relazione causale tra il servizio prestato e lo stato di salute del ricorrente.
Il quadro normativo
La materia della previdenza militare è regolata da un articolato sistema di norme che disciplina i diritti dei militari in servizio e il riconoscimento di cause di servizio. Le cause di servizio costituiscono un istituto essenziale per garantire la protezione dei militari, stabilendo quando una malattia o un infortunio può essere considerato dipendente dal servizio prestato e quindi generare il diritto a benefici previdenziali e compensativi. Il procedimento di accertamento della causa di servizio prevede l'intervento di un Comitato di Verifica, organismo deputato a valutare la documentazione medica e gli elementi fattuali per esprimere un parere tecnico vincolante per l'amministrazione. Tale procedimento deve rispettare i principi del diritto amministrativo generale, inclusi il contraddittorio, la trasparenza decisionale e la corretta motivazione dei provvedimenti adottati sulla base dei pareri ricevuti.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità del decreto ministeriale e del sottostante parere del Comitato di Verifica nella determinazione della causa di servizio del ricorrente. Il ricorrente contestava l'esito negativo della valutazione, ritenendo che l'amministrazione avesse errato nel rigettare la riconducibilità della sua condizione patologica al servizio prestato. La controversia incideva sulla sfera dei diritti previdenziali e della tutela della dignità della persona, richiedendo al giudice amministrativo di sindacare il procedimento seguito e la correttezza della valutazione medico-legale operata dal Comitato. La fattispecie era rilevante per chiarire i criteri interpretativi applicabili al nesso causale tra servizio militare e causa di servizio, nonché per garantire il rispetto delle garanzie procedurali nel procedimento di accertamento.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare la ricorrenza dei presupposti per accogliere il ricorso, ha ritenuto che il decreto del Ministero della Difesa e il parere del Comitato di Verifica fossero affetti da vizi che ne compromettevano la legittimità. Sebbene la sentenza disponibile non espliciti dettagliatamente gli argomenti utilizzati dal collegio giudicante, l'accoglimento del ricorso suggerisce che il giudice abbia riscontrato errori significativi nella valutazione della documentazione prodotta oppure omissioni procedurali nel contraddittorio, oppure ancora una motivazione insufficiente o incoerente nei provvedimenti impugnati. Il giudice ha operato il sindacato di legittimità secondo i canoni usuali del giudizio amministrativo, concludendo che i vizi riscontrati erano tali da determinare l'illegittimità del provvedimento e pertanto da renderne obbligatorio l'annullamento. La decisione di accoglimento attesta che il giudice ha ritenuto fondate le censure sollevate dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ricorso, annullando sia il decreto del Ministero della Difesa datato 9 agosto 2019 sia il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 9 luglio 2019. Conseguentemente, l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro duemiladodici oltre gli accessori di legge. Il collegio ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa, il che implica l'obbligo dell'amministrazione di conformarsi alla pronuncia e di riaprire il procedimento per una corretta rivalutazione della causa di servizio del ricorrente. Le generalità del ricorrente sono state oscurate per motivi di tutela della privacy e della dignità personale, conformemente alla disciplina sulla protezione dei dati.
Massima
L'accertamento della causa di servizio nel procedimento di previdenza militare deve rispettare i principi di corretta procedura amministrativa, trasparenza decisionale e adeguata motivazione, e il difetto di tali requisiti rende illegittimo il decreto ministeriale anche quando supportato da un parere tecnico, determinandone l'annullamento in sede di giudizio amministrativo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Marco Bignami, Presidente Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore Anna Corrado, Consigliere per l’annullamento - del decreto n. -OMISSIS- datato 09.08.19 adottato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva di Roma; - del parere n. -OMISSIS- del 09.07.19 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del M.E.F. sul ricorso numero di registro generale 2562 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana 18 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando: 1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe; 2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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