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Sentenza n. 202303205/2023

Sentenza n. 202303205/2023

3I - IMMIGRAZIONE - ISTANZA EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE - RIGETTO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE TERZA
Data
Numero202303205/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una coppia, composta da due ricorrenti di cui uno agisce a favore dell'altro, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contestando un decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano datato 14 marzo 2022, notificato il 28 marzo 2022. Il provvedimento impugnato disponeva il rigetto dell'istanza di immigrazione numero MI4706894540, adducendo quale motivo il mancato ricevimento di una documentazione che l'amministrazione aveva richiesto ai ricorrenti tramite posta elettronica il 15 marzo 2022 ai recapiti indicati in istanza. Secondo il decreto dello Sportello Unico, il mancato riscontro alla richiesta documentale significava che i ricorrenti non avevano dimostrato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di immigrazione. I ricorrenti hanno contestato la legittimità della decisione amministrativa, verosimilmente sostenendo vizi procedurali nel meccanismo di richiesta della documentazione oppure allegando che la documentazione era stata effettivamente trasmessa. La lite ha coinvolto il Ministero dell'Interno, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, nella sua qualità di superiore gerarchico dell'amministrazione rigettante.

Il quadro normativo

La materia dell'immigrazione e dei procedimenti amministrativi correlati è disciplinata da una pluralità di disposizioni normative sia di rango nazionale che sovranazionale. In particolare, i procedimenti di immigrazione e le istanze connesse alla permanenza di stranieri sul territorio italiano sono regolati da apposite norme che identificano i requisiti documentali e procedurali che gli interessati devono osservare. Il ricorso è stato deciso dal TAR Lombardia, organo giurisdizionale amministrativo competente per l'annullamento dei provvedimenti della pubblica amministrazione per motivi di illegittimità, operando nel contesto del diritto amministrativo italiano e del diritto dell'Unione Europea in materia di immigrazione. Le procedure amministrative devono osservare i principi generali del diritto amministrativo, inclusi il contraddittorio procedurale, la trasparenza e la correttezza, nonché i diritti e le garanzie procedurali previsti dal Codice del Processo Amministrativo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La questione giuridica

La controversia verteva essenzialmente sulla legittimità della procedura seguita dallo Sportello Unico nel rigettare l'istanza sulla base della mancata ricezione di documentazione richiesta via posta elettronica. La questione problematica riguardava se l'amministrazione avesse correttamente individuato i recapiti di comunicazione, se avesse dato adeguato preavviso e tempo utile ai ricorrenti per fornire la documentazione, e se il semplice mancato ricevimento di una risposta via email fosse motivo sufficiente per rigettare in toto l'istanza senza ulteriori verifiche o possibilità di remissione. Inoltre, era in gioco il delicato equilibrio tra il diritto dell'amministrazione a richiedere la documentazione necessaria per valutare le domande e il diritto dei ricorrenti a ricevere un trattamento proceduralmente corretto, con adeguate garanzie di notificazione e opportunità di difesa. La questione toccava anche aspetti di diritto processuale amministrativo relativi all'onere della prova e alla presunzione di corretta trasmissione della posta elettronica certificata.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga una motivazione estesa nel merito, il fatto che il TAR abbia respinto il ricorso indica che il collegio giudicante ha ritenuto legittimo il comportamento dell'amministrazione nel rigettare l'istanza. Il giudice ha verosimilmente considerato che lo Sportello Unico aveva utilmente identificato i recapiti di comunicazione forniti dai ricorrenti stessi nell'istanza iniziale e che la richiesta di documentazione era stata regolarmente inviata. Il TAR ha probabilmente ritenuto che, in assenza di una contestazione documentale adeguata da parte dei ricorrenti circa la non ricezione della richiesta o circa l'impossibilità oggettiva di fornire i documenti richiesti, l'amministrazione fosse legittimata a trarre conclusioni negative dalla mancanza di risposta. La decisione di respingimento suggerisce inoltre che il collegio ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'amministrazione circa il nesso logico tra il mancato ricevimento della documentazione e la mancanza di dimostrazione dei requisiti richiesti dalla normativa di settore.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso proposto dai ricorrenti, confermando la legittimità del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano. Il collegio ha inoltre disposto la compensazione delle spese della lite tra le parti, il che significa che ciascuna parte dovrà sopportare i propri costi processuali senza che l'una risulti obbligata al pagamento dei costi dell'altra. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023 e mandata in esecuzione all'autorità amministrativa, con l'avvertimento che le generalità delle parti interessate sarebbero state oscurate dal fascicolo, a tutela della privacy, conformemente al Codice della Privacy.

Massima

Un'amministrazione agisce legittimamente nel rigettare un'istanza quando il soggetto interessato non fornisca la documentazione richiesta entro i termini assegnati ai recapiti di comunicazione da lui stesso indicati nella domanda iniziale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Marco Bignami,	Presidente
Fabrizio Fornataro,	Consigliere, Estensore
Anna Corrado,	Consigliere
per l'annullamento
- del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano datato 14/03/2022, prot. n. P-MI/L/N/2020/106234, notificato in data 28/03/2022, con il quale è stato disposto il rigetto dell'istanza MI4706894540 presentata dalla Sig.ra-OMISSIS-in favore del Sig. -OMISSIS-, in quanto "Non risulta pervenuto alcun riscontro alla richiesta di documentazione trasmessa il 15/03/2022 ai recapiti e-mail indicati in istanza. Le SSLL non hanno dunque dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa".
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Mariapaola Marro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Primaticcio 8;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso:
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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