AvvocatoFlash
avvocatoflash.it — Giurisprudenza amministrativa
Sentenza n. 202303202/2023

Sentenza n. 202303202/2023

2C - EDILIZIA - CILA - POSIZIONAMENTO TEMPORANEO DI OMBRELLONE ESTERNO E BANCO BAR - DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303202/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente, presumibilmente titolare di un'attività commerciale di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande, aveva installato strutture temporanee esterne presso un locale commerciale, specificamente un ombrellone e un banco bar, al fine di utilizzare lo spazio pubblico adiacente per l'esercizio della propria attività. L'amministrazione comunale competente ha emesso un provvedimento di ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, contestando l'illegittimità di tali installazioni temporanee per violazione della normativa edilizia e urbanistica applicabile. Il ricorrente ha proposto ricorso presso il TAR Lombardia per impugnare l'ordine di demolizione, ritenendolo illegittimo. Durante il corso del giudizio amministrativo, la situazione è mutata: le strutture sono state rimosse oppure l'ordine è stato parzialmente adempiuto o comunque la fattispecie concreta ha perso rilevanza giuridica in relazione all'interesse sostanziale che il ricorrente intendeva tutelare.

Il quadro normativo

La materia delle installazioni temporanee di strutture esterne in spazi pubblici è regolata dal Testo Unico in materia edilizia, dai regolamenti edilizi comunali e dalle norme di diritto urbanistico che disciplinano l'uso e l'occupazione del suolo pubblico. In particolare, il posizionamento di strutture come ombrelloni e banchi bar può essere soggetto a specifiche autorizzazioni comunali, in quanto costituisce modifica dello stato dei luoghi e utilizzo dello spazio esterno. Le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverati, note come CILA, rappresentano il principale strumento attraverso il quale molte opere edilizie e di allestimento possono essere comunicate alle autorità competenti prima dell'esecuzione. La normativa in questione mira a conciliare l'esercizio di attività commerciali con il rispetto degli obblighi amministrativi e con la tutela dello spazio pubblico.

La questione giuridica

Il ricorso contestava la legittimità dell'ordine di demolizione e ripristino, presumibilmente sostenendo che le installazioni non richiedevano autorizzazione preventiva oppure che la procedura amministrativa seguita dal comune fosse stata viziata. La questione centrale era se il posizionamento temporaneo di ombrellone e banco bar rappresentasse una violazione della normativa edilizia e urbanistica tale da giustificare un ordine di demolizione, ovvero se fossero sufficienti procedure diverse, quali autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico o CILA. Il ricorrente cercava di far annullare l'ordine municipale per salvaguardare la continuità della propria attività commerciale e evitare oneri di ripristino.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto che durante il pendenza del giudizio la situazione di fatto si era modificata in modo tale da rendere la controversia priva di significato pratico e sostanziale. Il giudice amministrativo, nel rilevare che l'interesse ad agire del ricorrente era venuto meno, ha concludente che la sentenza sul merito della controversia non avrebbe potuto produrre effetti utili poiché le strutture risultavano rimosse oppure la situazione non riceveva più tutela mediante l'annullamento dell'ordine impugnato. La dottrina amministrativistica consolidata prevede che quando la carenza di interesse sopravviene durante il giudizio, il processo deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio senza pronunciamento nel merito. Tale principio rispecchia l'economia del processo amministrativo e la necessità che il giudice intervenga su questioni ancora rilevanti e suscettibili di concreta soluzione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, disponendo l'estinzione del giudizio senza pronunciamento nel merito della controversia. Di conseguenza, l'ordine di demolizione e ripristino non è stato annullato per via di merito, ma il giudizio è stato archiviato perché il ricorrente non aveva più utilità nel conseguire una pronuncia giurisdizionale. Questa decisione non costituisce pronunciamento sulla legittimità sostanziale dell'ordine comunale, ma rappresenta una soluzione procedurale della controversia.

Massima

La sopravvenuta eliminazione dell'interesse ad agire durante il corso del giudizio amministrativo, anche per modificazione della situazione fattuale controllata dalla parte ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso e la conseguente estinzione del processo, poiché verrebbe meno la utilità della pronuncia giurisdizionale sulla questione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del provvedimento assunto dal comune di Livigno in data 13 gennaio 2020, n. 4, recante Ordinanza di demolizione e ripristino ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i. del mappale n. 536 del foglio n. 27 sito in via Ostaria;
- di ogni provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, ove occorrer possa, il provvedimento prot. n. 34011 datato 31 dicembre 2019, con il quale il comune di Livigno ha diffidato la ricorrente ad intraprendere i lavori oggetto della CILA e/o a sospenderli ove iniziati;
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2020, proposto da
Sitas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Pillitteri, Luigi Vernile, Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Umberto Maria Armando Pillitteri in Milano, via Podgora n. 3;
Comune di Livigno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Enrico Pedrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Livigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 213 del 19/02/2020 con la quale si è preso atto della rinuncia alla domanda cautelare proposta;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Richiedi un preventivo →

Sei un avvocato?

Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.

Registrati gratis →