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Sentenza n. 202303200/2023

Sentenza n. 202303200/2023

2C - EDILIZIA - RISTRUTTURAZIONE - OPERE ASSERITAMENTE ABUSIVE - DEMOLIZIONE

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE SECONDA
Data
Numero202303200/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Domenico Masolatti ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento di una ordinanza di demolizione di opere abusive emessa dal Comune di Val Masino nel giugno 2020. Le contestazioni riguardavano anche i pareri della Commissione paesaggio comunale del luglio 2019 e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del dicembre 2019, nonché l'accertamento della compatibilità paesaggistica e un provvedimento di sanzione amministrativa finalizzato al rilascio del Permesso di Costruire secondo l'articolo 36, comma 2, del DPR 380/2001. Il ricorso era stato inizialmente sottoposto a una valutazione cautelare che aveva visto l'accoglimento della domanda monocratica inaudita altera parte mediante decreto cautelare n. 1182/2020, seguito da un'ordinanza cautelare che aveva provvisoriamente accolto la domanda ma successivamente da un'ordinanza che l'aveva respinta. La controversia si protraeva dal 2019 fino alla sentenza definitiva del dicembre 2023, coprendo un periodo nel quale la situazione delle opere contestate e dell'interesse processuale del ricorrente aveva subito modifiche sostanziali.

Il quadro normativo

La materia controversa rientrava nel settore dell'edilizia abusiva e della tutela paesaggistica, regolata dal Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001) e dai principi di protezione del paesaggio derivanti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. L'ordinanza di demolizione rappresenta un provvedimento amministrativo caratterizzato da effetti incisivi sui diritti patrimoniali e reali del proprietario, e la sua legittimazione è subordinata al rispetto delle procedure prescritte e alla corretta valutazione degli elementi paesaggistici e urbanistici. I pareri della Commissione paesaggio e della Soprintendenza costituiscono componenti essenziali del procedimento amministrativo per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, determinando la legittimità degli atti che su di essi si fondano.

La questione giuridica

La controversia verteva sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione e dei relativi pareri che l'avevano supportata, con contestazioni che coinvolgevano tanto aspetti procedurali quanto aspetti di merito riguardanti l'effettiva violazione della normativa edilizia e paesaggistica. Il ricorrente contestava la correttezza della procedura seguita dalle amministrazioni competenti e la fondatezza tecnico-giuridica dei provvedimenti, invocando potenziali vizi di legittimità suscettibili di annullamento. Nel corso del procedimento giudiziale, tuttavia, la situazione fattuale e giuridica sottostante la controversia aveva subito una modificazione sostanziale, con l'effetto di incidere sulla permanenza dell'interesse a proseguire il giudizio.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha valutato il ricorso nel suo svolgimento complessivo, tenendo conto non solo delle memorie e delle eccezioni formulate dai difensori ma anche della situazione evolutiva della controversia medesima nel corso della fase istruttoria. Durante il periodo che intercorreva dalla proposizione del ricorso alla sentenza definitiva, erano intervenute circostanze che avevano alterato i presupposti dell'interesse processuale, ossia quella situazione di conflitto tra la posizione assunta dal ricorrente e quella delle amministrazioni ricorrenti, quale necessaria condizione per l'esercizio della tutela giurisdizionale amministrativa. Il collegio giudicante ha ritenuto che queste modificazioni sopravvenute avessero inciso in modo irreversibile sulla possibilità di fornire una pronuncia utile alle parti, determinando una carenza di interesse ad agire non preesistente ma sviluppatasi nel corso del procedimento medesimo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, frustrando così il tentativo del ricorrente di ottenere l'annullamento degli atti impugnati. La sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, articolandosi quindi in un ordine di parità nel ripartimento degli oneri processuali. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa secondo le modalità previste dalla legge.

Massima

L'interesse ad agire in sede amministrativa può sopravvenire carenza per modificazioni della situazione di fatto e di diritto intervenute nel corso del procedimento giudiziale, determinando l'improcedibilità del ricorso qualora venga meno la utilità della pronuncia giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Giovanni Zucchini,	Presidente
Oscar Marongiu,	Consigliere
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 15/2020 di demolizione opere abusive (prot. n. 2082 del 11.06.2020), a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato Arch. Maria Grazia De Giorgio;
b) del parere della Commissione paesaggio comunale del 23.07.2019;
c) del parere prot. 20017 del 15.10.2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (prot. 3963 del 20.12.2019);
d) dell’accertamento della compatibilità paesaggistica - PE n. 32-2019 prot. n. 2081 del 11-06-2020, nella parte in cui impone prescrizioni e fa riferimento alla predetta ordinanza n. 15-2020;
e) per quanto occorrer possa, del provvedimento “Applicazione sanzione finalizzata al rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPR 380/2001” (prot. n. 2087 del 11-06-2020), nella parte in cui fa riferimento alla predetta ordinanza n. 15-2020;
nonché per la condanna
al risarcimento dei danni patiti e patiendi;
sul ricorso numero di registro generale 1554 del 2020, proposto da
Domenico Masolatti, rappresentato e difeso dagli avvocati Elia Di Matteo, Elisabetta Di Matteo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Elisabetta Di Matteo in Milano, via Visconte di Modrone 3;
Comune di Val Masino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura distrettuale di Milano, via Freguglia, 1;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Como Lecco Monza-Brianza Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’avvocatura distrettuale di Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Val Masino e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Como Lecco Monza-Brianza Pa e di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto cautelare n. 1182/2020 con cui è stata accolta la domanda monocratica inaudita altera parte;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1261 del 13/10/2020 con cui è stata provvisoriamente accolta la domanda cautelare e disposti incombenti istruttori;
Vista l’ordinanza n. 1509 del 3/12/2020 con cui è stata infine respinta la domanda cautelare.
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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