2C - EDILIZIA - AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO - OPERE ABUSIVE - ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE SECONDA |
| Data | — |
| Numero | 202303198/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda Agricola il Roccolo di Monti Roberta ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia contro un'ordinanza del 22 ottobre 2019, emanata dal Responsabile della Struttura n. 3 (Programmazione, Gestione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio) del Comune di Colico. L'ordinanza ordinava al proprietario dell'area la demolizione di opere di recinzione e di posa di cancelli chiusi con lucchetti, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione. Il medesimo giorno era stato notificato anche un verbale di diffida del Sindaco, con il quale la ricorrente veniva formalmente diffidato a rimuovere ogni ostacolo e a cessare comportamenti limitativi dell'uso pubblico dei sentieri. Il ricorso è stato proposto nel 2020, a distanza di vari mesi dalle ordinanze, e il giudice amministrativo si è pronunciato il 15 dicembre 2023. Nel corso di questo lasso di tempo, si è verificato un mutamento della situazione di fatto o di diritto che ha inciso sulla proseguibilità della causa.
Il quadro normativo
Le ordinanze contestate si basavano sull'articolo 167 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, norma che prevede il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di realizzazione di opere in difetto o in violazione delle autorizzazioni paesaggistiche. La materia rientra nell'esercizio del potere amministrativo di ordine e sicurezza pubblica, volto a tutelare interessi collettivi quali la libera fruizione dei sentieri pubblici e la preservazione dei beni paesaggistici. Le ordinanze sindacali di demolizione rappresentano uno strumento di tutela preventiva e repressiva dell'interesse pubblico alla corretta gestione del territorio, con carattere esecutivo e vincolante per il proprietario.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità di ordinanze di demolizione e ripristino emesse dall'amministrazione comunale nei confronti della ricorrente. Il punto critico della causa, tuttavia, è emerso in una fase successiva del procedimento giudiziale: il TAR ha dovuto accertare se permanesse ancora l'interesse della ricorrente a ottenere una pronuncia di annullamento delle ordinanze, cioè se il ricorso fosse ancora utile e necessario. Questa questione processuale riveste importanza non marginale nel diritto amministrativo, poiché il giudizio amministrativo presuppone sempre l'esistenza di un interesse legittimo e concreto alla caducazione dell'atto impugnato, interesse che può venire meno nel corso del procedimento per effetto di accadimenti successivi.
La motivazione del giudice
Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, dalla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse si desume che il Tribunale Amministrativo ha ritenuto che, tra la presentazione del ricorso nel 2020 e la pronuncia nel 2023, la situazione fattuale si fosse modificata in modo tale che l'ordinanza fosse divenuta inerte, ovvero che gli effetti lesivi derivanti dalle ordinanze fossero stati neutralizzati. Ciò potrebbe derivare dall'avvenuto ripristino spontaneo dello stato dei luoghi da parte della ricorrente stessa, dal decorso del termine per l'ottemperanza, dall'intervento di fatti estintivi, oppure da mutamenti amministrativi o normativi che avessero reso superflua la pronuncia di merito. Il giudice ha quindi correttamente applicato il principio processuale per cui il difetto di interesse sopravvenuto non pregiudica la procedibilità iniziale del ricorso, ma la priva di utilità nella fase decisoria, giacché una sentenza che accogliesse il ricorso risulterebbe ormai priva di effetti pratici utili per il ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza entrare nel merito delle questioni di legittimità dedotte dalla ricorrente. Con questa decisione, il TAR ha omesso la pronuncia sulla conformità alle norme sugli ordinanze di demolizione e sulle autorizzazioni paesaggistiche, poiché venuta meno la necessità di una decisione risolutiva. La sentenza ha inoltre statuito che nulla è dovuto sulle spese di lite, il che significa che ogni parte rimane a carico delle proprie spese processuali, dato che il ricorso non è stato accolto né respinto nel merito. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione all'autorità amministrativa competente.
Massima
Un ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del procedimento giudiziale, cessi l'utilità pratica di una pronuncia di merito per il ricorrente a causa di mutamenti fattuali o giuridici intervenuti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Giovanni Zucchini, Presidente Oscar Marongiu, Consigliere Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - dell’ordinanza n. 6 del 22 ottobre 2019, emanata dal Responsabile della Struttura n. 3 Programmazione, Gestione, Valorizzazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Colico e notificata in data 28 ottobre 2019, con cui è stato ordinato «al proprietario dell’area (…) la demolizione di quanto realizzato ed indicato in premessa [trattasi di opere di “recinzione e posa cancelli chiusi con lucchetti”], provvedendo altresì al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’avvenuta notificazione del presente provvedimento. Il proprietario è tenuto, al ripristino, per la tutela degli interessi pubblici, ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.»; - del verbale di diffida prot. n. 12/19 PG PL del 28 ottobre 2019, notificato in pari data, con cui il Sindaco ha comunicato alla ricorrente che «il destinatario della presente viene formalmente diffidato a rimuovere immediatamente ogni ostacolo e a cessare ogni comportamento limitativo e turbativo all’uso dei sentieri»; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente sul ricorso numero di registro generale 51 del 2020, proposto da Azienda Agricola il Roccolo di Monti Roberta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gemma Simolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Alberto Fossati in Milano, corso di Porta Vittoria 28; Comune di Colico, non costituito in giudizio; Rodolfo Cantini, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla sulle spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
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