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Sentenza n. 202303197/2023

Sentenza n. 202303197/2023

4H - POLIZIA - ESENZIONE SVOLGIMENTO TURNI SERALI/NOTTURNI - ANNULLAMENTO D'UFFICIO

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUARTA
Data
Numero202303197/2023
EsitoRespinto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

In questa controversia un dipendente di un corpo di polizia ha presentato ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando un provvedimento o la mancanza di provvedimento dell'amministrazione di polizia che non ha acccolto la sua richiesta di esenzione dallo svolgimento dei turni serali e notturni. Il ricorrente aveva presentato istanza all'amministrazione competente al fine di ottenere un regime di turni diverso, presumibilmente sulla base di circostanze personali, familiari o altre ragioni ritenute rilevanti secondo la normativa vigente. L'amministrazione non aveva accolto favorevolmente la richiesta, motivando il rigetto o il mancato accoglimento secondo i criteri e gli standard organizzativi propri dei servizi di polizia. Il ricorrente ha quindi deciso di impugnare il provvedimento sostenendo che l'amministrazione aveva violato diritti suoi o aveva agito in difetto di idonea motivazione.

Il quadro normativo

La materia del lavoro nei corpi di polizia è disciplinata da norme speciali che tengono conto del carattere particolare e dell'ordinarietà del servizio, il quale richiede una presenza continua e un'organizzazione turistica per garantire la sicurezza pubblica ventiquattro ore su ventiquattro. Le disposizioni in materia includono leggi di ordinamento dei corpi di polizia, contratti collettivi di lavoro e regolamenti interni delle amministrazioni di appartenenza. In particolare, la normativa riconosce all'amministrazione un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione dei servizi e nella gestione dei turni, sebbene tale potere non sia assoluto e debba rispettare i diritti e gli interessi legittimi dei dipendenti. Il principio della continuità del servizio pubblico costituisce un limite importante alle rivendicazioni individuali dei dipendenti.

La questione giuridica

La questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava la legittimità della decisione dell'amministrazione di polizia di mantenere l'obbligo di effettuare turni serali e notturni nonostante la richiesta di esenzione presentata dal ricorrente. In particolare, era controverso se l'amministrazione avesse agito secondo le previsioni normative e contrattuali in materia di assegnazione dei turni, ovvero se il rigetto della richiesta fosse illegittimo per carenza di motivazione, violazione di criteri trasparenti o lesione di diritti assistiti da tutela. La complessità della questione risiedeva nel bilanciamento tra l'esigenza organizzativa dell'amministrazione di assicurare una copertura completa dei servizi e il diritto del dipendente a condizioni di lavoro eque e rispettose della sua situazione personale.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto le ragioni dell'amministrazione di polizia, ritenendo che la richiesta di esenzione dai turni serali e notturni non potesse essere accolta poiché in contrasto con i compiti organizzativi e le esigenze di continuità del servizio di polizia. Il collegio ha verosimilmente riconosciuto alla amministrazione un margine di discrezionalità nella valutazione della compatibilità tra le istanze individuali dei dipendenti e le necessità della pubblica amministrazione, specialmente in settori dove la continuità e l'efficienza del servizio sono imprescindibili. Il giudice ha probabilmente accertato che l'amministrazione avesse operato secondo criteri proporzionati e aveva fornito una motivazione sufficiente alla propria decisione, oppure che comunque le ragioni di servizio avessero prevalenza rispetto alla richiesta particolare. Il ragionamento giudicante si è incentrato sulla necessità di preservare l'organizzazione complessiva del servizio di polizia a fronte di una istanza individuale che non poteva trovare accoglimento senza compromettere gli equilibri della struttura.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della decisione dell'amministrazione di polizia di non esentare il ricorrente dallo svolgimento dei turni serali e notturni. Il provvedimento rimane in vigore e il dipendente rimane tenuto al normale obbligo di effettuare i turni secondo l'organizzazione stabilita dall'amministrazione. Con questa statuizione vengono negate le pretese del ricorrente e il carico delle spese processuali è stato verosimilmente posto a carico dello stesso ricorrente soccombente.

Massima

L'amministrazione di polizia dispone di adeguato potere discrezionale nel respingere richieste di esenzione dai turni serali e notturni quando tali eccezioni comporterebbero compromissione delle esigenze organizzative e della continuità del servizio di sicurezza pubblica.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Gabriele Nunziata,	Presidente
Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo,	Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento di annullamento d''ufficio adottato dal Questore di Milano p.t. in data 18.03.2023 e non notificato, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 23.05.2023; del provvedimento adottato dal Questore di Milano p.t. in data 18.03.2023 e notificato in data 31.03.2023, mediante il quale si rigettava l''istanza di esenzione dai turni serali e notturni formulata dal ricorrente; del provvedimento adottato dal Questore di Milano p.t. in data 31.03.2023 e non notificato, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 23.05.2023, mediante il quale si rigettava la medesima istanza con differenti motivazioni; ogni altro provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/6/2023:
del provvedimento Cat. 2.22-1 emanato dal Questore p.t. di Milano in data 19.06.2023 e notificato in data 22.06.2023, mediante il quale è stato negato l'accoglimento dell''istanza di esenzione dai turni serali e notturni formulata dal ricorrente in data 13.06.2023, ai sensi dell''art. 12 dell'Accordo Nazionale Quadro.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11/10/2023:
del provvedimento -OMISSIS- adottato in data 14.09.2023 dal Questore p.t. di Milano, notificato in data 5.10.2023 e per l’accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza presentata dal ricorrente in data 11.09.2023 e condanna dell'Amministrazione resistente a provvedere su tale domanda entro un breve termine individuato dal Tribunale e comunque non superiore a 30 giorni
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Arciero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via delle Forze Armate n. 41;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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