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Sentenza n. 202303195/2023

Sentenza n. 202303195/2023

5C/E - PUBBLICA ISTRUZIONE - DOCENTI - SEDI DISPONIBILI - ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE QUINTA
Data
Numero202303195/2023
EsitoDICHIARA CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nicolo D'Angelo ha presentato ricorso amministrativo innanzi al TAR Lombardia per ottenere l'accertamento del proprio diritto di accesso alla documentazione amministrativa presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. In particolare, il ricorrente ha richiesto il 24 agosto 2023 la consegna di documentazione riguardante le disponibilità reali al 18 agosto 2023 per la classe di concorso A045, nonché la copia dell'elenco delle rinunce per la medesima classe di concorso. La mancata, totale o parziale, ricezione di tale documentazione ha indotto il ricorrente a ricorrere al giudice amministrativo per far valere il proprio diritto di accesso, diritto fondamentale all'interno della pubblica amministrazione italiana. La controversia si inserisce nel contesto dei concorsi pubblici per l'insegnamento, dove la trasparenza delle operazioni e l'accesso ai dati relativi alle disponibilità e alle rinunce rappresentano un elemento essenziale per i partecipanti.

Il quadro normativo

La vicenda si inquadra nel sistema di trasparenza amministrativa e di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, disciplinato in Italia dalla Legge 241 del 1990 e successive modificazioni, che riconosce ai cittadini e agli interessati il diritto di accedere ai documenti amministrativi. Nel settore dei concorsi pubblici, tale diritto assume particolare rilievo in virtù dei principi costituzionali di eguaglianza, merito e trasparenza nella selezione del personale delle amministrazioni pubbliche. La Carta Costituzionale all'articolo 97 garantisce che l'amministrazione pubblica sia organizzata secondo il principio di imparzialità, il quale presuppone proprio la conoscibilità dei dati e delle operazioni in corso. La documentazione relativa alle disponibilità di posti e alle rinunce rappresenta informazione essenziale per comprendere le reali possibilità di assegnazione nella procedura concorsuale.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se il Ministero dell'Istruzione avesse correttamente adempito all'obbligo di fornire al ricorrente la documentazione amministrativa richiesta entro i termini prescritti dalla normativa sull'accesso. La questione si poneva come conflitto tra il diritto soggettivo del cittadino di accedere ai documenti amministrativi e gli obblighi legali dell'amministrazione di garantire tale accesso. In particolare, era controverso se la mancata o tardiva comunicazione dei dati relativi alle disponibilità e alle rinunce nella classe di concorso A045 costituisse violazione dei diritti procedurali fondamentali del ricorrente. La complessità della questione risiedeva nel bilanciamento tra l'interesse del singolo a conoscere i dati del concorso e il corretto funzionamento della procedura selettiva.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, presieduto da Daniele Dongiovanni e relato dalla consigliera Silvana Bini, ha preso in considerazione la dichiarazione resa dal difensore del Ministero in merito all'intervenuta cessazione della materia del contendere. Con tale dichiarazione, il Ministero ha di fatto riconosciuto il venir meno della controversia, il che significa che la documentazione richiesta è stata fornita oppure che l'interesse del ricorrente ha comunque trovato soddisfacimento prima della pronuncia. Tale cessazione della materia del contendere rappresenta una situazione nella quale il giudice non ha più occasione di pronunciarsi nel merito, poiché il contrasto tra le parti si è risolto spontaneamente o per iniziativa dell'amministrazione. Il TAR ha quindi potuto concludere la controversia senza entrare nel merito delle doglianze, limitandosi a constatare l'estinzione della materia e a regolamentare i costi del giudizio. La circostanza che il Ministero sia stato condannato al pagamento delle spese dimostra comunque una valutazione favorevole al ricorrente da parte del giudice sulla fondatezza della sua pretesa.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, mettendo fine alla controversia senza pronunciarsi nel merito delle singole questioni sollevate. Ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, quantificandole in mille cinquecento euro oltre oneri di legge, somma da versarsi ai procuratori antistatari che hanno assistito il ricorrente. Ha inoltre condannato il Ministero al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente all'inizio del giudizio. Ha ordinato infine che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, assicurando l'operatività della decisione e il corrispettivo adempimento degli obblighi a carico del Ministero.

Massima

Il diritto del cittadino di accedere alla documentazione amministrativa relativa ai concorsi pubblici rappresenta un diritto fondamentale tutelato dal giudice amministrativo, il cui inadempimento da parte dell'amministrazione espone quest'ultima al pagamento delle spese di lite anche nei casi di cessazione della materia del contendere intervenuta per soddisfacimento della pretesa originaria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvana Bini,	Consigliere, Estensore
Martina Arrivi,	Referendario
per l’accertamento del diritto ad ottenere la documentazione richiesta in data 24.8.2023, in particolare:
- ogni documentazione o elenco delle disponibilità reali al 18.08.2023, per la classe di concorso A045;
- copia dell'elenco delle rinunce per la classe di concorso A045.
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2023, proposto da
Nicolo' D'Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Milano, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la dichiarazione resa dal difensore di intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, quantificate in € 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Condanna altresì il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

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