1C - AUTORITÀ INDIPENDENTI - DELIBERA ARERA N. 311/2019/R/IDR
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303194/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
G.O.R.I., società per azioni incaricata della gestione del servizio idrico integrato, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia impugnando due delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA. In primo luogo ha contrastato la delibera n. 311/2019/R/idr del luglio 2019, che conteneva il regolamento sulla morosità nel servizio idrico integrato, denominato REMSI, insieme all'allegato A che ne specificava le disposizioni operative. Successivamente, con motivi aggiunti depositati nel settembre 2020, ha esteso l'impugnazione alla delibera n. 221/2020/R/IDR del giugno 2020, che modificava il precedente regolamento in attuazione di disposizioni introdotte dalla legge finanziaria dello Stato del dicembre 2019. La controversia riguardava dunque le regole che l'autorità di settore aveva dettato per disciplinare il comportamento dei gestori del servizio idrico nel caso di inadempienze nel pagamento da parte degli utenti, un tema che tocca interessi sia dei fornitori che dei consumatori di acqua potabile.
Il quadro normativo
Le delibere impugnate nascevano dall'esercizio del potere normativo attribuito ad ARERA dalla legislazione nazionale in materia di servizi idrici e dalla necessità di dare concreta attuazione al principio della regolazione dei servizi di pubblica utilità. La legge finanziaria del 2019 aveva introdotto specifiche disposizioni per modificare il regime della morosità nel servizio idrico integrato, creando il fondamento legale per l'adozione della delibera 2020. Il regolamento sulla morosità incide direttamente sulle modalità di attuazione del diritto all'acqua, un diritto riconosciuto dalle fonti internazionali e costituzionali, e contemporaneamente sulla tutela dell'equilibrio economico-finanziario dei gestori, necessario per garantire la sostenibilità del servizio. La materia si colloca dunque nel delicato equilibrio tra la protezione dei consumatori e la viabilità economica dei soggetti gestori, equilibrio che l'autorità amministrativa indipendente è chiamata a perseguire nelle sue scelte regolatorie.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità della scelta regolatoria compiuta da ARERA attraverso il REMSI e le sue successive modificazioni. G.O.R.I. doveva provare che le delibere fossero affette da vizi procedimentali o sostanziali, ovvero che l'autorità avesse ecceduto il proprio potere normativo, adottato provvedimenti incoerenti con la legge, violato principi generali dell'ordinamento amministrativo o arrecato un danno ingiustificato agli interessi della società gestrice. La ricorrente probabilmente contestava sia il merito delle scelte normative sia il procedimento di formazione delle delibere, nella consapevolezza che una regolazione ritenuta eccessivamente ristrittiva avrebbe comportato conseguenze economiche dirette per la gestione del servizio.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, dopo avere esaminato nel dettaglio gli atti prodotti dalle parti e valutato gli argomenti svolti dagli avvocati di G.O.R.I. e dall'Avvocatura dello Stato difensore di ARERA, ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito una prova documentale e argomentativa sufficiente a dimostrare l'illegittimità delle delibere impugnate. Il giudice amministrativo ha presumibilmente valutato che le scelte regolatorie di ARERA, pur potendo essere oggetto di valutazione critica sotto il profilo della convenienza economica, si muovevano all'interno dello spazio di discrezionalità che la legge attribuisce all'autorità. Nel respingere il ricorso, il TAR ha implicitamente confermato la compatibilità del regolamento sulla morosità con il quadro normativo vigente e con i principi di buon amministrazione, ritenendo che le esigenze di tutela del diritto all'acqua e di equilibrio del servizio fossero state adeguatamente considerate nella formulazione delle regole procedimentali e sostanziali sulla gestione dei mancati pagamenti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, pronunciandosi in camera di consiglio nel novembre 2023, ha respinto il ricorso principale presentato da G.O.R.I. e contestualmente ha respinto anche il ricorso per motivi aggiunti successivamente depositato. Coerentemente con l'accoglimento della posizione di ARERA, ha compensato tra le parti le spese della lite, decretando che ciascuna parte dovesse sopportare le proprie spese legali senza condanna della controparte. La decisione è divenuta definitiva alla data della pronuncia e ha consolidato la legittimità delle due delibere nel sistema giuridico amministrativo, consentendo ad ARERA di proseguire nell'attuazione del regolamento sulla morosità secondo le modalità stabilite.
Massima
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente esercita legittimamente il proprio potere normativo nella disciplina della morosità nel servizio idrico integrato quando le delibere adottate trovano fondamento nella legge, perseguono finalità di interesse pubblico e risultano adeguate a bilanciare la tutela del diritto all'acqua con la sostenibilità economico-finanziaria del servizio.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente, Estensore Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019, avente per oggetto la “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019; - dell’Allegato A alla medesima, recante il “regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, pubblicato sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019; - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti. 2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato il 29 settembre 2020: - della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020, avente ad oggetto “modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. sul ricorso numero di registro generale 2299 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da G.O.R.I. - Gestione Ottimale Risorse Idriche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Mirabile, Mario Percuoco, Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Bruti Liberati in Milano, via G. Serbelloni n. 7; Arera -Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Annamaria Raia, Carmela Amalfitano, Regione Campania, Luca Iozzino, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Arera -Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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