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Sentenza n. 202303193/2023

Sentenza n. 202303193/2023

1C - AUTORITÀ INDIPENDENTI - DELIBERA ARERA N. 311/2019/R/IDR

TribunaleTAR LOMBARDIA - MILANO
SezioneSEZIONE PRIMA
Data
Numero202303193/2023
EsitoInammissibile

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La società Acquedotto del Fiora S.p.A., gestore del servizio idrico integrato in un ambito territoriale della Toscana, ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente numero 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019, avente ad oggetto la "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato" e del suo Allegato A denominato REMSI (Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato). La ricorrente ha inoltre contestato tramite motivi aggiunti, presentati il 29 settembre 2020, la successiva delibera ARERA numero 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020, che aveva modificato la regolazione della morosità in attuazione di disposizioni normative statali. Il ricorso è stato sottoposto al vaglio del TAR che, nella seduta straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 novembre 2023, ha provveduto alla pronuncia della presente sentenza mediante il collegio presieduto da Fabrizio Fornataro, estensore della decisione.

Il quadro normativo

Il servizio idrico integrato costituisce un settore di grande rilevanza regolamentare e amministrativa, assoggettato al controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ente autonomo indipendente istituito per proteggere gli interessi di utenti e consumatori e garantire l'efficienza dei servizi. La disciplina della morosità nel pagamento dei corrispettivi idrici rientra tra i compiti fondamentali dell'ARERA, che deve contemperare l'esigenza di garantire la sostenibilità economica dei gestori con la tutela del diritto all'accesso al servizio essenziale dell'acqua. Le delibere dell'ARERA sono atti amministrativi generali dotati di forza normativa nell'ambito del settore di competenza, benché subordinate al rispetto della legalità costituzionale e della compatibilità con la normativa primaria. L'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, numero 160 ha dettato specifiche disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico, imponendo all'Autorità di adeguare la propria regolazione secondo parametri e principi individuati dal legislatore.

La questione giuridica

La controversia riguarda la legittimità delle delibere ARERA che regolano i presupposti, i termini e le conseguenze procedurali ed economiche dell'inadempimento del pagamento delle fatture relative al servizio idrico integrato. La ricorrente ha verosimilmente contestato sia il merito contenutistico della regolazione, sostenendo che le disposizioni dell'ARERA fossero difformi dalla legge delega o comportassero oneri eccessivi per i gestori, sia eventuali aspetti procedurali inerenti all'elaborazione e all'adozione di tali atti. La questione sottende un problema di bilanciamento tra diritti contrapposti: da un lato l'interesse dei gestori a disciplinare rigorosamente il recupero dei crediti verso gli utenti morosi, dall'altro il diritto della collettività all'accesso al servizio idrico come bene essenziale e la tutela dei soggetti economicamente vulnerabili.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, dopo avere valutato gli atti prodotti dalle parti e i difensori delle medesime, ha proceduto all'esame della causa secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 4-bis, del codice del processo amministrativo, che disciplina le procedure semplificate o accelerate per lo smaltimento dell'arretrato. Nel corso dell'istruttoria, il collegio ha evidentemente ritenuto che ricorresse un impedimento di natura processuale alla prosecuzione dell'esame del ricorso nel merito, ossia che il ricorso medesimo mancasse di una delle condizioni essenziali per l'esercizio dell'azione amministrativa dinanzi ai tribunali, quali la legittimazione ad agire, l'interesse ad agire in forma attuale e concreta, oppure che ricorressero altri vizi procedurali che impedissero l'accesso al giudizio nel merito. Il collegio giudicante ha dunque optato per la declaratoria di improcedibilità, la quale costituisce una forma di sentenza decisoria che non affronta il merito della controversia poiché preclude previamente la possibilità stessa di esaminarla.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibili tanto il ricorso principale quanto il ricorso per motivi aggiunti proposti da Acquedotto del Fiora S.p.A., senza quindi affrontare nel merito le contestazioni sollevate avverso le delibere dell'ARERA. Ha altresì provveduto alla compensazione tra le parti delle spese della lite, ripartendone l'onere in misura paritaria in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità. La sentenza è stata ordinata dall'autorità amministrativa per la relativa esecuzione, secondo le forme e le modalità previste dalla legge processuale amministrativa.

Massima

L'improcedibilità del ricorso amministrativo consegue alla carenza di una condizione essenziale per l'esercizio dell'azione, indipendentemente dal fondamento nel merito delle contestazioni proposte dal ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Fabrizio Fornataro,	Presidente, Estensore
Mauro Gatti,	Consigliere
Agatino Giuseppe Lanzafame,	Referendario
per l’annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019, avente per oggetto la “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019;
- dell’Allegato A alla medesima, recante il “regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, pubblicato sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019;
- nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti.
2) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato il 29 settembre 2020:
- della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020, avente ad oggetto “modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”.
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Acquedotto del Fiora S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Bruti Liberati in Milano, via G. Serbelloni n. 7;
Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aldo Lacchè, Autorità Idrica Toscana – Ait – “Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone”, non costituiti in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibili il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese della lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

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