1C - AUTORITÀ INDIPENDENTI - DELIBERA ARERA N. 311/2019/R/IDR
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303191/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il Consorzio Idrico Terra di Lavoro ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro una delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) emanata il 16 luglio 2019, numero 311/2019/R/idr, che disciplina la morosità nel servizio idrico integrato attraverso il regolamento REMSI. Successivamente, il ricorrente ha integrato il ricorso con motivi aggiunti riferiti a una delibera di modifica della medesima regolazione, emanata da ARERA il 16 giugno 2020 con numero 221/2020/R/IDR, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, numero 160 (legge di bilancio 2020). Il Consorzio, quale gestore del servizio idrico integrato, ha contestato la legittimità di queste regolazioni amministrative emanate dall'Autorità di settore. La controversia riguarda specificamente le modalità e le condizioni con cui gli operatori idrici sono autorizzati a gestire la morosità degli utenti nel pagamento delle relative tariffe idriche e a procedere nei confronti dei debitori.
Il quadro normativo
La disciplina del servizio idrico integrato in Italia è sottoposta alla regolazione dell'ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la quale dispone del potere di emanare delibere che dettano le regole tecniche, economiche e procedurali applicabili agli operatori del settore. Il regolamento REMSI rappresenta lo strumento principale attraverso il quale ARERA disciplina il comportamento dei gestori idrici nei confronti degli utenti morosi, stabilendo le procedure di recupero, le forme di tutela, i tempi e i modi dello stacco del servizio. La legge di bilancio 2020, nella disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, ha introdotto modifiche significative a questo quadro normativo, presumibilmente al fine di rafforzare la protezione degli utenti vulnerabili o di limitare le modalità di interruzione del servizio. La competenza di ARERA di emanare queste regolazioni discende dalla legge di settore e dalle disposizioni costituzionali che affidano la regolazione dei servizi pubblici essenziali a enti amministrativi indipendenti dotati di specifiche competenze tecniche.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso attiene alla legittimità delle scelte regolatorie operate da ARERA nel disciplinare la morosità nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento ai limiti imposti ai gestori nel recupero dei crediti derivanti da inadempienze tariffarie. Il Consorzio ricorrente ha presumibilmente contestato che il regolamento REMSI, come modificato dalla delibera del 2020, comportasse un'indebita compressione dei diritti degli operatori idrici nella gestione della morosità, creando squilibri economici o procedurali che eccedessero i poteri attribuiti a ARERA dalla legge. La questione investiva il bilanciamento tra la protezione degli utenti finali (in particolare di quelli vulnerabili o in situazioni di difficoltà economica) e la necessità di garantire la sostenibilità economica dei gestori e l'adeguato finanziamento del servizio idrico. Il TAR doveva valutare se ARERA avesse rispettato i propri limiti di competenza e se le regolazioni fossero proporzionate rispetto agli obiettivi di tutela e di corretta gestione del servizio.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR, pur non sviluppando una motivazione diffusa nel testo disponibile della sentenza, ha ritenuto fondato il ragionamento sotteso alla regolazione emanata da ARERA. Il giudice amministrativo ha accolto implicitamente la tesi secondo cui l'Autorità disponeva della competenza normativa per disciplinare le modalità di gestione della morosità nel servizio idrico integrato e che le scelte regolatorie erano coerenti con gli obiettivi di tutela degli utenti sanciti dalla legge. Il respingimento del ricorso suggerisce che il TAR ha ritenuto proporzionate le limitazioni imposte ai gestori nel ricorso a strumenti di recupero coercitivo, e ha valutato positivamente le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2020 come volte a rafforzare le garanzie procedurali degli utenti, senza che ciò eccedesse i poteri dell'Autorità. La compensa delle spese tra le parti, una soluzione che il TAR ha adottato, indica una valutazione equilibrata della controversia, senza considerare la posizione della pubblica amministrazione come chiaramente manifestamente infondata.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso per motivi aggiunti proposti dal Consorzio Idrico Terra di Lavoro contro le delibere ARERA citate, confermando così la legittimità delle regolazioni sulla morosità nel servizio idrico integrato. Ha inoltre disposto la compensazione tra le parti delle spese della lite, secondo il principio generale che quando un ricorso è interamente respinto ma la controversia non riveste caratteri di manifesta infondatezza, ciascuna parte sopporta le proprie spese. La sentenza consente all'ARERA di continuare ad applicare le regolazioni impugnate senza limitazioni derivanti da questa pronuncia, garantendo la stabilità della disciplina regolatoria nel settore idrico.
Massima
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente dispone della competenza e del potere discrezionale di disciplinare, mediante delibere, le modalità e le procedure di gestione della morosità nel servizio idrico integrato, anche prevedendo limiti e vincoli al diritto dei gestori di procedere allo stacco del servizio, purché le scelte regolatorie rimangono equilibrate nel bilanciamento tra la tutela economica e procedurale degli utenti e la necessità di sostenibilità finanziaria dei gestori.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente, Estensore Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della delibera dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019, avente per oggetto la “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019; - dell’Allegato A alla medesima, recante il “regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, pubblicato sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 settembre 2020: - della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020, avente ad oggetto “modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Idrico Terra di Lavoro - Citl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Clizia Calamita Di Tria, Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Brancadoro in Milano, via Bigli, 21; Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Tressi Spose S.a.s. di Delli Paoli Giuseppe, Tancredi S.a.s. di Giovanni Tancredi, non costituiti in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →