1C - AUTORITÀ INDIPENDENTI - DELIBERA ARERA N. 311/2019/R/IDR
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303189/2023 |
| Esito | Respinto |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso riguarda due delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) relative alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato. Acea Ato 2 S.p.A., uno dei principali gestori idrici italiani operante nella zona di Roma e provincia, ha impugnato la delibera ARERA n. 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019, insieme al suo allegato A denominato REMSI (Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato), e successivamente ha integrato il ricorso con motivi aggiunti il 29 settembre 2020 per contestare anche la delibera ARERA n. 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020, che ha modificato la prima regolazione della morosità in attuazione dell'articolo 1, comma 291, della legge finanziaria 27 dicembre 2019, n. 160. La controversia è stata affrontata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia nella sua Sezione Prima, intervenuta come giudice di primo grado per le questioni di legittimità amministrativa delle delibere ARERA. La Federazione Utilitalia, che rappresenta gli interessi dei gestori idrici, è intervenuta nel giudizio per sostenere la legittimità delle norme impugnate.
Il quadro normativo
Le delibere ARERA erano rivolte a disciplinare le modalità di gestione dei debiti dei clienti morosi nel pagamento dei servizi idrici, introdotte per razionalizzare il sistema di riscossione e protezione della continuità del servizio. L'ARERA, quale autorità amministrativa indipendente, ha competenza a emanare norme di regolazione dei servizi di pubblica utilità, incluso il servizio idrico integrato, sulla base dei poteri conferitile dalla legge Galli del 1994 e da successive normative di settore. La regolazione della morosità è materia che tocca equilibri delicati tra il diritto al servizio essenziale e la necessità di sostenibilità economica degli operatori, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza delle restrizioni imposte agli utenti. Le modifiche apportate dalla delibera 2020 sono state dettate da esigenze di adeguamento normativo alla disciplina introdotta dal legislatore stesso nella legge n. 160 del 2019.
La questione giuridica
Il contenzioso verteva sulla legittimità amministrativa delle modalità con cui l'ARERA aveva regolato il fenomeno della morosità nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alle procedure di disconnessione, alle condizioni di riscossione, ai tempi e alle modalità di intervento verso gli utenti morosi. Acea contestava presumibilmente che le delibere violassero principi di diritto amministrativo fondamentali, eccedessero i poteri dell'Autorità, o costituissero una disciplina non proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, oppure che non fossero state rispettate le procedure di consultazione e partecipazione necessarie. La questione investiva il tema della corretta allocazione del rischio di insolvenza tra gestore e utenti, nonché il bilanciamento tra tutela del servizio essenziale e sostenibilità finanziaria della gestione idrica.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che le delibere ARERA fossero legittime e non affette da vizi procedurali o sostanziali, respingendo le contestazioni sollevate dalla ricorrente. Il collegio giudicante ha evidentemente riconosciuto che l'Autorità aveva agito nel rispetto dei propri poteri di regolazione e nel perseguimento degli obiettivi di legge, senza oltrepassare i limiti della discrezionalità amministrativa. Il giudice ha accertato che le norme sulla morosità rispondevano a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenuto conto dell'esigenza di garantire sia la continuità del servizio essenziale che l'equilibrio economico-finanziario dei gestori. Il TAR ha inoltre presumibilmente valutato che le procedure di consultazione fossero state rispettate e che la legislazione delegante (legge n. 160/2019) fornisse un fondamento solido alle modifiche introdotte. La decisione riflette un orientamento favorevole al riconoscimento della competenza tecnica dell'ARERA nel settore della regolazione e alla legittimità dell'esercizio dei suoi poteri discrezionali.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto sia il ricorso principale sia il ricorso per motivi aggiunti presentati da Acea Ato 2 S.p.A., confermando la piena vigenza e applicabilità delle delibere ARERA sulla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, sia nella versione del 2019 che in quella modificata nel 2020. La sentenza ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, in conformità ai principi di equità processuali, date le specificità della controversia amministrativa. Il giudice ha ordinato che la presente sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa secondo la procedura ordinaria di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo.
Massima
L'ARERA esercita legittimamente i propri poteri discrezionali di regolazione della morosità nel servizio idrico integrato quando adoperi criteri razionali e proporzionati, nel rispetto della procedura consultiva e del fondamento normativo legislativo, senza che il gestore idrico possa contestare l'opportunità della disciplina mediante il ricorso per eccesso di potere o violazione di legge laddove l'Autorità abbia rispettato i limiti della propria competenza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente, Estensore Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario per l’annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: − della delibera dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019, avente per oggetto la “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019; − dell’Allegato A alla medesima, recante “regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, pubblicato sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019; 2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACEA ATO 2 S.P.A. il 29 settembre 2020: - della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 221/2020/R/IDR del 16 giugno 2020, avente ad oggetto “modifiche alla regolazione della morosità nel servizio idrico integrato, in attuazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. sul ricorso numero di registro generale 2288 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Acea Ato 2 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Carlo Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gianluca Brancadoro in Milano, via Bigli, 21; Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Condominio di via dei Campani, n. 6, non costituito in giudizio; ad adiuvandum: Federazione Utilitalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Diego Campugiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
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