1C - ARERA - DELIBERA DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE N. 311/2019/R/IDR DEL 16 LUGLIO 2019
| Tribunale | TAR LOMBARDIA - MILANO |
| Sezione | SEZIONE PRIMA |
| Data | — |
| Numero | 202303187/2023 |
| Esito | Inammissibile |
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Acque S.p.A., società che gestisce il servizio idrico integrato in ambito territoriale, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia contro la delibera n. 311/2019/R/idr emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in data 16 luglio 2019. La delibera, insieme al relativo allegato A denominato REMSI (Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato), aveva per oggetto la disciplina della gestione della morosità nei pagamenti delle bollette del servizio idrico. La ricorrente contestava tale provvedimento normativo e regolamentare, chiedendone l'annullamento e la disapplicazione. Il ricorso era accompagnato dalla richiesta di annullamento non solo della delibera principale, ma anche di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi ad essa.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della regolazione dei servizi idrici integrati, settore sottoposto al controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organo indipendente competente a dettare la disciplina tecnica, economica e amministrativa della gestione idrica in Italia. La delibera impugnata riguardava specificamente le modalità di gestione dei clienti morosi e le procedure di sospensione del servizio nel caso di mancato pagamento delle fatture. Il quadro normativo sotteso riguarda l'equilibrio tra il diritto all'accesso al servizio idrico essenziale e la sostenibilità economica della gestione, nonché le norme sulla protezione dei consumatori vulnerabili.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimazione processuale della ricorrente a impugnare un provvedimento normativo dell'Autorità di Regolazione. In particolare, doveva determinarsi se una società gestore del servizio idrico avesse titolo ad agire in giudizio amministrativo contro un atto regolamentare generale dell'Autorità, ovvero se tale atto fosse suscettibile di ricorso esclusivamente da parte di altri soggetti legittimati. La questione era rilevante per definire se il ricorso potesse procedere nel merito oppure dovesse essere dichiarato inammissibile per ragioni procedurali.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in seguito all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 novembre 2023, ha valutato le questioni preliminari relative alla ricevibilità e ammissibilità del ricorso. Sulla base dei rilievi processuali emersi dall'istruttoria, il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorso presentasse difetti di ricevibilità che ne impedivano il procedimento nel merito. Il giudice ha privilegiato un approccio rigoroso in materia di legittimazione processuale, ritenendo che la ricorrente non possedesse i requisiti necessari per impugnare il provvedimento normativo contestato. La decisione di dichiarare il ricorso improcedibile anziché respingerlo nel merito indica che il difetto era di natura processuale, non sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da Acque S.p.A., disponendo di conseguenza che non era possibile proseguire nel giudizio amministrativo. Ha inoltre compensato tra le parti le spese della lite, il che significa che ciascuna parte ha sopportato le proprie spese legali senza condanna dell'una all'altra. La sentenza ordina infine che sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando la validità della delibera ARERA impugnata e la permanenza della regolazione della morosità nel servizio idrico secondo i termini fissati dall'Autorità.
Massima
Una società gestore del servizio idrico integrato manca di legittimazione processuale per impugnare una delibera normativa generale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, rendendo il ricorso improcedibile per difetto della qualità processuale della ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Fabrizio Fornataro, Presidente, Estensore Mauro Gatti, Consigliere Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario per l’annullamento - della delibera dell’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 311/2019/R/idr del 16 luglio 2019, avente per oggetto la “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019; - dell’Allegato A alla medesima, recante il “regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)”, pubblicato sul sito internet dell’Autorità in data 17 luglio 2019; - nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ancorché non conosciuti. sul ricorso numero di registro generale 2266 del 2019, proposto da Acque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Bruti Liberati in Milano, via G. Serbelloni n. 7; Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Mirko Andolfi, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autorita’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 novembre 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando: 1) dichiara improcedibile il ricorso; 2) compensa tra le parti le spese della lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Richiedi un preventivo →Sei un avvocato?
Raggiungi potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica. Registrazione gratuita.
Registrati gratis →